L’edilizia libera si smarca dello stop delle cessioni e degli «sconti in fattura»

ArticoloIl Sole 24 OreL’edilizia libera si smarca dello stop delle cessioni e degli «sconti in fattura»

Via libera alle cessioni e agli «sconti in fattura» per tutti i bonus edili in «edilizia libera», diversi da quelli del super bonus, non solo se prima del 17 febbraio 2023 erano «già iniziati i lavori», ma anche se prima di questa data era «già stato stipulato un accordo vincolante» il contribuente e l’impresa o il professionista. Lo prevede la legge di conversione del decreto 11/2023, votata ieri dal Senato (ora passa alla Camera).

Per tutti i bonus edili cedibili o «scontabili in fattura», diversi da quelli del super bonus (cioè per il bonus casa rilevante, l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus facciate, fino a quando era applicabile, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica di veicoli elettrici al 50% fino al 31 dicembre 2021 e l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, se non trainata al super bonus), per i quali «non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo», cioè per quelli cosiddetti in «edilizia libera» (ad esempio, quelli indicati nell’elenco non esaustivo del «Glossario unico per l’edilizia libera» allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018), il blocco alle cessioni dei crediti e agli «sconti in fattura» previsto dal 17 febbraio 2023 (anche per le spese sostenute in precedenza) dall’articolo 2, comma 1, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, non si applica solo se entro il 16 febbraio 2023, alternativamente:

  • erano «già iniziati i lavori» oppure;
  • «nel caso di lavori non ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori».

In tutte e due le ipotesi (cioè sia con i lavori già iniziati prima del 17 febbraio 2023, sia con lavori non ancora iniziati, ma con «accordo vincolante» firmato prima di questa data), se non erano già stati «versati acconti» (naturalmente tramite bonifico «parlante») prima del 17 febbraio 2023, è necessario attestare che «l’avvio dei lavori» o «la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori» siano avvenuti prima di questa data. Questa attestazione deve essere sottoscritta “sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, resa ai sensi dell’articolo 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con le consuete sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Dichiarazione per l’«edilizia libera»

In ogni caso, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori e/o del pagamento degli acconti, le regole generali dei bonus edili in «edilizia libera», richiedono al contribuente beneficiario della detrazione la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata sempre ai sensi dell’articolo 47 del dpr n. 445/2000), in cui, oltre ad indicare la «data di inizio dei lavori», viene “attestata la circostanza che gli interventi” posti in essere “rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”. Questa è prevista per tutti i bonus edili su interventi in «edilizia libera» dal provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, punto 1, dalla circolare 1° giugno 2012, n. 19/E e dalla risoluzione ministeriale 12 novembre 2007, n. 325/E, e non richiede solo di descrivere l’intervento in «edilizia libera» agevolato, ma anche di indicare la «data di inizio dei lavori».

Quindi, mentre l’autodichiarazione congiunta del cedente o committente e del cessionario o prestatore, è necessaria solo se gli acconti non sono già stati pagati prima del 17 febbraio 2023, quest’ultima dichiarazione per l’«edilizia libera» è necessaria nei casi in cui, nonostante non si è previsto alcun titolo autorizzativo edilizio comunale, la spesa sostenuta sia detraibile con i bonus minori. Va prestata attenzione, ad esempio, che la manutenzione ordinaria non è agevolata con il bonus casa per i lavori sulle singole unità immobiliari, ma solo sulle parti comuni, quindi, bisogna essere sicuri che, ad esempio, l’intervento relativo al rifacimento del bagno in una unifamiliare o in un appartamento, non sia la semplice sostituzione degli «apparecchi sanitari» (Guida dell’agenzia delle Entrate di ottobre 2022, pagina 43 e risoluzione ministeriale 1° febbraio 1990, n. 551463), ma rientri nella manutenzione straordinaria, ad esempio, come le opere e le modifiche necessarie «per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari» (articolo 3, comma 1, lettera b, dpr 380/2001).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 31 marzo 2023