Le imposte delle società – Tabloid

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Non si applica il limite di 250mila euro l’anno

Per utilizzare il credito d’imposta sulla bonifica dall’amianto, in compensazione in F24 (solo con i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate), è necessario indicarlo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito viene utilizzato. Non si applica il limite annuale di 250.000 euro, solitamente previsto per i crediti d’imposta del quadro RU. La compensazione, poi, non è possibile per l’intero importo nel primo anno, ma questo deve essere ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile solo dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il credito d’imposta è riconosciuto, previa verifica della domanda da presentarsi dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017, da parte del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro. Le domande per il credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive dovevano essere presentate dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017 al ministero dell’Ambiente, tramite accesso alla piattaforma informatica sul sito www.minambiente.it . Nella domanda andava indicato, tra l’altro, il costo complessivo degli interventi, l’ammontare delle singole spese eleggibili e il credito d’imposta richiesto. Andava dichiarato, poi, di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. A pena di esclusione, doveva essere corredata, da un piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’Asl competente, oltre che dalla comunicazione alla Asl di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl. Nella domanda andava allegata anche l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il ministero dell’Ambiente comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande. In caso di riconoscimento, comunica l’importo del credito effettivamente spettante. L’importo del credito d’imposta che viene utilizzato in compensazione in F24 non può eccedere quanto concesso dal ministero, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Per controllare ciò, il ministero, prima della comunicazione alle imprese beneficiarie, invia alle Entrate la lista delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

 

Per l’Ires ultimo saldo al 27,5% – Rateizzazione fino a novembre

calendario per il pagamento delle imposte relative al modello Redditi 2017, relativo al 2016, che prevede l’eliminazione del tax day del 16 giugno, il quale concentrava il pagamento dell’Imu e della Tasi con quello di tutte le imposte e i contributi, calcolati nella dichiarazione dei redditi e Irap. Da quest’anno le prime rate delle due imposte comunali continueranno a essere pagate entro il 16 giugno, mentre i saldi 2016 e le prime rate degli acconti 2017 delle altre imposte dovranno essere versate entro il 30 giugno. Aliquota Ires del 27,5% Il 2016 sarà l’ultimo anno in cui si utilizzerà l’aliquota Ires del 27,5%, in quanto dal 1° gennaio 2017 e con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, si dovrà utilizzare la nuova aliquota del 24% (articolo 77 del Tuir). Compensazioni Dal 24 aprile 2017 qualunque tipo di compensazione orizzontale di crediti fiscali Iva dovrà avvenire tramite F24 inviati attraverso i servizi telematici delle Entrate (“F24 web” o “F24 online” di Fisconline, “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico” di Entratel). Infine, il limite per le compensazioni senza visto di conformità è passato da 15mila euro annui a 5mila euro annui (si veda l’altro articolo). Nuove scadenze Tra le imposte delle società di capitali interessate alle nuove scadenze ricordiamo l’Ires, la sua maggiorazione del 10,50% per le società di comodo, l’Irap, la maggiore Iva e la maggiorazione del 3% da adeguamento agli studi di settore e il saldo Iva annuale portato in Unico, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b, Dpr 542/1999). Soggetti Ires Spostando la scadenza dal 16 al 30 giugno quindi, anche per i soggetti Ires, come per le persone fisiche e le società di persone, vi saranno 14 giorni in più per pagare il saldo e il primo acconto delle imposte calcolate dalla dichiarazione dei redditi e da quella Irap, in quanto la scadenza sarà l’ultimo giorno (non più il giorno 16) del «sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta». Per i soggetti con periodo d’imposta diverso da quello solare, si avrà un giorno in più nei mesi con 31 giorni e due in meno a febbraio. Bilancio al 30 giugno Considerando che lo Statuto delle società può prevedere un termine maggiore a quello ordinario di 120 giorni per la redazione del bilancio e comunque non superiore a 180 giorni (nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari esigenze), la prima adozione dei nuovi Oic può essere una causa per il rinvio a 180 giorni. In questi casi, dove l’approvazione avviene generalmente entro il 29 giugno (28 giugno per gli anni bisestili), perché l’articolo 2364, comma 2 del Codice civile parla di 180 giorni e non di sei mesi, gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. I soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno (non il 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Quindi, se l’approvazione avviene, ad esempio, il 20 giugno 2017, il versamento delle imposte andrà effettuato entro il 31 luglio 2017. Se il bilancio non viene approvato entro questo termine di quattro mesi, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Posticipazione o rateizzazione Non è stata variata la possibilità di posticipare la scadenza ordinaria di 30 giorni, con la consueta maggiorazione dello 0,40%. Quindi, chi si avvale di questa possibilità, potrà pagare le imposte del modello Redditi 2017 entro il 30 luglio 2017. Non è stata variata, poi, la possibilità di rateizzare i pagamenti fino a novembre. Per i soggetti Ires, come del resto per tutti quelli con partita Iva (persone fisiche o società di persone), dopo la prima rata del 30 giugno 2017 (nel 2016, era il 16 giugno), la rate successive saranno il 17 luglio, il 21 agosto, il 18 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre.

 

Spese per bonifica amianto, scatta l’agevolazione al 50%

Il credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive va indicato nel quadro RU del modello Redditi 2017 SC (come pure di Redditi 2017 SP o PF) con il codice credito C8. Il credito d’imposta spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato (articolo 2, Dm 15 giugno 2016), che hanno effettuato nel 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Periodo di riferimento La misura del credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 56, comma 1, legge 221/2015). Considerando che la legge 221/2015 è entrata in vigore il 2 febbraio 2016, sembrerebbe che il periodo in cui si debba sostenere le spese agevolate sia il 2017. In realtà, lo stesso comma 1 dice che gli interventi devono essere effettuati nell’anno 2016. A conferma che l’anno di riferimento è il 2016, sono intervenuti il Dm 15 giugno 2016 e anche le istruzioni dei modelli dichiarativi che hanno detto chiaramente che si tratta di costi relativi agli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sostenuti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Interventi agevolati Sono agevolati con il credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono incentivate anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000 euro, per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. Sono agevolabili anche le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit, di tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto e di sistemi di coibentazione industriale in amianto (articolo 2 Dm 15 giugno 2016). Importi minimi e massimi L’agevolazione spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta, in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro, ma l’ammontare totale dei costi agevolabili è, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro per ciascuna impresa (articolo 3 Dm 15 giugno 2016). Certificazione L’effettività del sostenimento delle spese agevolate deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Compensazione in F24 Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 e, a questo fine, il modello F24 deve essere presentato solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate (Fisconline o Entratel), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Chi beneficia di questo credito d’imposta, non deve anche tassarlo, né all’imposta sui redditi, né all’Irap. L’incentivo è soggetto ai limiti e alle condizioni sugli aiuti «de minimis» ed è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria (articolo 3 Dm 15 giugno 2016). Revoca del bonus L’agevolazione viene revocata se viene accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero se la documentazione presentata nella domanda contiene elementi non veritieri. Il credito d’imposta viene revocato anche nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 10 maggio 2017

 

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