L’anticipo al 28 febbraio 2017 dell’invio della dichiarazione Iva relativa al 2016 comporta anche l’anticipo al 28 maggio 2017 della stampa dei registri Iva del 2016

ArticoloIl Sole 24 OreNewsL’anticipo al 28 febbraio 2017 dell’invio della dichiarazione Iva relativa al 2016 comporta anche l’anticipo al 28 maggio 2017 della stampa dei registri Iva del 2016

L’anticipo a ieri, 28 febbraio 2017 , dell’invio della dichiarazione Iva relativa al 2016 comporta anche l’anticipo al 28 maggio 2017 della stampa o della conservazione sostitutiva dei registri Iva del 2016, oltre che dell’archiviazione elettronica delle fatture elettroniche emesse nel 2016. La proroga di 15 giorni dei modelli Redditi SC 2017 , per alcuni soggetti Ires (prevista dal Milleproroghe 2017), invece, posticiperà dal 30 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 la stampa o la conservazione sostitutiva del libro giornale , dei mastrini (stampa consigliata per le risoluzioni 9/058/1977 e 6-503/1993), del libro degli inventari, del registro dei beni ammortizzabili – se tenuto elettronicamente – e delle scritture ausiliarie di magazzino. Per gli altri soggetti, invece, questi registri del 2016, relativi alle imposte sui redditi, continueranno a essere stampati o archiviati entro il 30 dicembre 2017. Libro giornale, magazzino e registri Iva La tenuta della contabilità meccanografica, per redditi e Iva, è costituita dalla “memorizzazione” delle singole operazioni (input) e dalla loro stampa sui registri contabili cartacei ovvero della loro archiviazione elettronica su supporti informatici con le modalità del decreto 17 giugno 2014 (cosiddetta conservazione sostitutiva). Ai fini delle imposte dirette (non per i minimi, i forfettari o le imprese minori), le registrazioni nella contabilità generale e delle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (articolo 22, Dpr 600/73). Ai fini Iva (non per i minimi e i forfettari), invece, la contabilizzazione nel programma deve essere effettuata entro il termine previsto per la liquidazione periodica mensile o trimestrale. La contabilità così tenuta è regolare, a condizione che la mancata trascrizione su supporti cartacei o la mancata archiviazione elettronica sostitutiva, riguardi esclusivamente l’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi (articolo 7, comma 4-ter, Dl 357/94). Quindi, la stampa o la conservazione sostitutiva (anche nei casi di stampa dei dati Iva sul libro giornale, in base all’articolo 12, Dpr 435/2001) devono essere effettuate entro tre mesi dai termini di presentazione delle “relative” dichiarazioni annuali. Pertanto, fino ai registri relativi al 2015 (invio di Unico e Iva entro il 30 settembre), la stampa o la conservazione sostitutiva scadeva, per tutti, il 30 dicembre (non il 31 dicembre, per l’articolo 2963, comma 4, Codice Civile). Inventari e beni ammortizzabili Il libro degli inventari va redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (articolo 16, Dpr 600/73). Tralasciando i casi di tenuta facoltativa (articoli 12, 13 e 14, Dpr 435/2001), il registro dei beni ammortizzabili su carta va “aggiornato” (anche nel libro degli inventari per chi è in ordinaria o nel registro Iva acquisti per chi è in semplificata) entro il termine stabilito per l’invio della dichiarazione dei redditi (articolo 16, Dpr 600/73). Se è tenuto con sistemi meccanografici, invece, entro questa data va effettuato il suo aggiornamento nel software, mentre la sua stampa (o conservazione sostitutiva) va effettuata entro tre mesi dal termine di invio della relativa dichiarazione dei redditi. Fattura elettronica Tutte le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica e il processo di conservazione deve essere effettuato entro tre mesi dalla scadenza dell’invio del modello Iva annuale (articolo 7, comma 4-ter, Dl 357/1994). Anticipo della dichiarazione annuale Iva La dichiarazione annuale Iva 2017, relativa al 2016, doveva essere spedita entro ieri, 28 febbraio, cioè in anticipo rispetto alla consueta scadenza del 30 settembre. Dal prossimo anno, invece, il modello Iva dovrà essere presentato tra il 1º febbraio e il 30 aprile. I registri Iva e le fatture elettroniche del 2016, quindi, potranno essere archiviati elettronicamente (o stampati, solo per i registri) entro il 28 maggio 2017, mentre per quelli del 2017, la scadenza sarà il 30 luglio 2018. Proroga di Redditi SC 2017 e Irap 2017 Secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe 2017 per i soggetti, diversi dalle micro imprese dell’articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, l’invio dei modelli Redditi SC 2017 e Irap 2017 è prorogato di 15 giorni rispetto ai consueti nove mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, per agevolare la prima applicazione delle nuove regole di bilancio, introdotte dal decreto legislativo 139/2015. Conseguentemente, la stampa (o la conservazione sostitutiva) del libro giornale, dei mastrini, del libro degli inventari, del registro dei beni ammortizzabili e delle scritture ausiliarie di magazzino, relativi al 2016, dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio 2018.

Tipologia di documento informatico, tenuto con sistemi meccanografici Scadenza della stampa o della conservazione sostitutiva
Se condo la norma Per i dati relativi al 2015 Per i dati relativi al 2016
Registri Iva acquisti, vendite e dei corrispettivi Entro 3 mesi dalla scadenza dell’invio del relativo modello Iva annuale (che per il 2015 è scaduto il 30 settembre 2016 e che per il 2016 è scaduto il 28 febbraio 2017) Entro il 30 dicembre 2016 Entro il 28 maggio 2017
Fatture elettroniche Conservazione sostitutiva entro il 30 dicembre 2016 Conservazione sostitutiva entro il 28 maggio 2017
Libro giornale, mastrini, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili e scritture ausiliarie di magazzino, in generale Entro 3 mesi dalla scadenza dell’invio della relativa dichiarazione dei redditi (che scade il 30 settembre, tranne che per alcuni soggetti Ires, solo per il 2016, per i quali scade il 15 ottobre 2017) Entro il 30 dicembre 2016 Entro il 30 dicembre 2017
Libro giornale, mastrini, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili e scritture ausiliarie di magazzino, per i «soggetti, diversi dalle micro imprese» dell’articolo 2435-ter, Codice civile, che «redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile» Entro il 30 dicembre 2016 Entro il 15 gennaio 2018

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 1 marzo 2017

 

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