L’agevolazione va ripartita in tre quote annuali

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Il credito d’imposta del 65% per le persone fisiche (50% per gli enti o le società di persone o di capitali) sulle erogazioni liberali in denaro a enti del Terzo settore, non potrà essere utilizzato tutto subito, ma dovrà essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Il suo utilizzo potrà avvenire tramite la compensazione in F24. Inoltre, chi beneficerà del credito d’imposta non dovrà tassarlo, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Utilizzo oltre i 250.000 euro Al social bonus non si applica il limite dell’utilizzo annuale previsto dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007. Alcuni crediti d’imposta, indicati nel quadro RU del modello Unico, infatti, possono essere utilizzati nel limite annuale complessivo di 250.000 euro (le esclusioni sono riassunte nelle istruzioni al modello Redditi). Va usata la sezione VI-C del quadro RU per la verifica del rispetto di questo limite, il quale rileva complessivamente per tutti i crediti interessati allo stesso e non singolarmente per ognuno di essi. L’eccedenza può essere compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è stata generata (articolo 1, commi da 53 a 57, legge n244/2007). Il limite di 250.000 euro si cumula con quello generale delle compensazioni di 700.000 euro (risoluzione 3 aprile 2008, numero 9/DF). La riforma del terzo settore prevede la non applicazione del limite dei 250.000 euro. Al social bonus non si applica neanche il limite alle compensazioni previsto dall’articolo 34, legge 388/2000, il quale prevede che dal 1º gennaio 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 (o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura semplificata tramite l’agente della riscossione), è di 700.000 euro (516.456,90 euro dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2013) (un milione di euro per i subappaltatori a determinate condizioni) per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, legge 388/2000, fino al 31 dicembre 2000 era applicabile l’articolo 25, comma 2, Dlgs 241/1997). La non cumulabilità Per le erogazioni liberali in denaro che beneficeranno del social bonus del 65% (50% se effettuate da enti o da società di persone o di capitali), non si possono applicare anche le nuove detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, previste dall’articolo 83 del Codice del terzo settore, né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. In base all’articolo 83 del Codice del terzo settore, infatti, spetta una detrazione Irpef del 30% sugli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali previsti dall’articolo 79, comma 5, del Codice del terzo settore (35% se l’erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato), per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997. L’attesa del decreto attuativo Le modalità di attuazione del social bonus, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili, saranno stabilite da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Interno, il ministro dell’Economia e delle finanze e il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 12 luglio 2017

 

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