L’accorpamento di unità immobiliari moltiplica i bonus

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In caso di unione di due unità immobiliari, il limite di spesa dei 10mila euro per il bonus mobili è raddoppiato, come accade per i limiti di spesa degli altri bonus edilizi. È questo uno dei tanti chiarimenti forniti ieri dall’agenzia delle Entrate con le risposte 61, 62 e 64. Se alla fine dei lavori edili più unità immobiliari vengono unite in un’unica, per determinare il limite di spesa agevolato con la detrazione del 50% (come del resto per quelle sul risparmio energetico «qualificato» e sugli altri incentivi sulla casa), si deve considerare il limite attribuito a ciascuna delle unità immobiliari che componevano l’edificio, «prima dell’inizio degli interventi». È stato chiarito che questa regola si applica anche per determinare il limite massimo dei 10mila euro per l’acquisto di mobili e dei grandi elettrodomestici, oltre che per la ripartizione delle spese condominiali, che vanno divise tra i condòmini sulla base dei millesimi delle singole unità immobiliari iniziali. Non è possibile fruire delle tre detrazioni Irpef o Ires del 70-75-80-85% per gli interventi antisismici «speciali» dell’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, se non viene allegata al titolo edilizio, presentato al Comune, l’asseverazione, da parte del tecnico, del «progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico» e se questo non viene depositato presso lo sportello unico. Il chiarimento è contenuto nella risposta delle Entrate del 19 febbraio 2019, n. 64, che ha confermato la risposta dell’11 ottobre 2018, n. 31, con la quale era stato detto che, ai fini fiscali, non era sufficiente, a sanare questa omissione, neanche la presentazione di un’asseverazione tardiva. Le detrazioni per interventi antisismici sono possibili solo se le relative «procedure autorizzatorie» comunali sono «iniziate» dal primo gennaio 2017. Quindi, se è stata presentata una Scia al Comune prima del primo gennaio 2017 e dopo questa data la Scia è stata modificata, a seguito di richiesta di integrazioni, il contribuente dovrebbe richiedere al Comune di «attestare la effettiva data di inizio del procedimento». Per rispondere sulla cumulabilità tra le detrazioni «speciali» del 50-70-75-80-85% per gli interventi antisismici e i contributi erogati nel 2009 e nel 2010 per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni occorsi agli edifici in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009, verificatisi in Abruzzo, l’agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 2 dell’ordinanza commissariale n. 60 del 31 luglio 2018, ha previsto che i soggetti beneficiari dei contributi concessi per i finanziamenti agevolati ai sensi delle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017 (per gli eventi sismici del 2016 e 2017) possono fruire delle suddette detrazioni solo per le eventuali spese eccedenti i contributi concessi. Questo principio di cumulabilità limitata alle spese non coperte dal contributo (per gli eventi sismici del 2016 e 2017) è applicabile anche per i contributi erogati negli anni 2009 e 2010 per gli interventi eseguiti, per la riparazione dell’edificio danneggiato dal sisma del 6 giugno 2009.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 20 febbraio 2019

 

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