ArticoloIl Sole 24 OreNewsL’accollo del debito va addebitato solo sul conto

Fino a martedì 14 novembre 2017, l’accollante poteva decidere di accollarsi un debito tributario dell’accollato e di pagarlo tramite compensazione in F24, utilizzando un suo credito fiscale (dell’accollante). Da mercoledì, invece, non può più essere utilizzato il credito dell’accollante, ma il debito dell’accollato può essere solo pagato. In pratica, fino a martedì l’F24 da presentare doveva essere intestato al debitore originario, cioè all’accollato, il quale, generalmente, era anche il soggetto che lo presentava telematicamente. Il codice fiscale dell’accollante (cioè del detentore del credito fiscale) doveva essere indicato nel campo dell’F24 denominato “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. A destra di questo, doveva essere inserito, nel campo “codice identificativo”, il codice “62”, denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito”. Queste operazioni venivano effettuate frequentemente, perché i crediti d’imposta in capo all’accollante, se di grossa entità, sono spesso di difficile rimborso o utilizzo da parte dello stesso. Ma queste compensazioni finivano spesso nel mirino delle Entrate, ad esempio, perché i crediti vantati dall’accollante si rilevavano inesistenti. Spesso, gli accollati scoprivano di essere stati vittime di truffe e raggiri, solo a seguito delle contestazioni pervenute dall’agenzia delle Entrate. Dal 15 novembre 2017 Per questo motivo, dal 15 novembre 2017, dopo l’accollo di un debito tributario altrui, l’accollante non può più estinguere il debito oggetto dell’accollo, «utilizzando in compensazione crediti vantati» dallo stesso «nei confronti dell’Erario» (risoluzione 15 novembre 2017, 140/E). Quindi, in caso di accollo (con contratto che va sempre registrato presso l’agenzia delle Entrate), l’F24, intestato sempre all’accollato, potrà essere solo addebitato, nel conto corrente dell’accollante. Il codice fiscale di quest’ultimo dovrà sempre essere indicato nel campo dell’F24 dedicato al secondo codice fiscale. Considerando che in base all’articolo 1273 del Codice civile, «se non vi è liberazione del debitore» (come accade in questi casi di accollo di debiti tributati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, legge 212/2000), «questi rimane obbligato in solido» con l’accollante, nel campo “codice identificativo” del secondo codice fiscale da indicare nell’F24 (che è quello dell’accollante), dovrebbe essere corretto indicare il codice “50”, denominato “obbligato solidale”, anche se sarebbe opportuno una conferma da parte dell’agenzia. Se nel modello F24 viene indicato, nel campo del secondo codice fiscale, che il versamento è effettuato dal genitore, tutore, amministratore di sostegno (codice 02), dal curatore fallimentare (codice 03), dall’erede (07), dall’obbligato solidale (50), da chi interviene in sostituzione (51), dal garante o dal terzo datore (60), dal rappresentante fiscale (72) o dal soggetto risultante dall’operazione straordinaria (codice 74), il «conto corrente sul quale» deve essere «richiesto l’addebito del saldo del modello F24, deve essere intestato a tale soggetto».

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 17 novembre 2017

 

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