ArticoloIl Sole 24 OreNewsLa stampa dei registri segue Redditi

La scadenza di domani 30 aprile 2018 dell’invio della dichiarazione Iva 2018, non comporta l’anticipazione alla fine di luglio 2018 della stampa o della conservazione sostitutiva dei registri Iva del 2017 e dell’archiviazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2017. L’agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che, per uniformità del sistema, questi adempimenti sui documenti Iva del 2017 dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2019, cioè entro 3 mesi dall’invio del modello Redditi 2018, relativo al 2017, assieme alla stampa o alla conservazione del libro giornale, dei mastrini, del libro degli inventari, del registro dei beni ammortizzabili (se tenuto elettronicamente) e delle scritture ausiliarie di magazzino (risoluzione n. 46/E/2017). Inoltre, prima di questo momento (cioè prima della stampa o archiviazione dei registri), è necessario che la stampa aggiornata sia possibile contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi di controllo. Quindi, nonostante l’invio del modello Iva 2017, relativo al 2016, sia scaduto il 28 febbraio 2017 e quello Iva 2018, relativo al 2017, scadrà il prossimo 30 aprile 2018, il termine per la stampa o la conservazione sostitutiva di “qualsiasi registro contabile” (anche Iva) del 2016 è scaduto lo scorso 31 gennaio 2018, mentre per quelli del 2017 scadrà il prossimo 31 gennaio 2019, in quanto l’invio del modello Redditi 2017, per il 2016 è scaduto il 31 ottobre 2017 e quello Redditi 2018, per il 2017 scadrà il 31 ottobre 2018 (articolo 1, comma 932, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato di un mese la consueta scadenza del 30 settembre, negli anni in cui c’è l’obbligo di invio dello spesometro, destinato ad essere abbandonato dal 2019, con la e-fattura). Seguendo le date indicate nella risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E, non dovrebbe applicarsi, per questa scadenza, l’articolo 2963, comma 4, codice civile, secondo il quale la «prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale». Deroga solo per il registro Iva acquisti e vendite Dal 6 dicembre 2017, “in deroga” a queste regole, la tenuta con sistemi elettronici dei soli registri Iva acquisti e vendite (quindi, non per il libro giornale o per gli altri registri Iva speciali, come il registro dei corrispettivi o degli omaggi) è, in ogni caso, considerata regolare, anche in difetto della stampa o della conservazione sostitutiva entro i tre mesi dalla scadenza dell’invio dei “Redditi”, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri “risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati” a richiesta dei controllori (articolo 7, comma 4-quater, DL n. 357/1994). Relativamente alle violazioni già contestate al 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della nuova disposizione), le Entrate hanno chiarito che si applica il principio del favor rei (Telefisco 2018), solo nei casi in cui la stampa sia comunque avvenuta in sede di accesso, ispezione o verifica. Conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali Per calcolare il termine per la conservazione elettronica delle dichiarazioni, comunicazioni o versamenti fiscali, si guarda all’anno di produzione e trasmissione- del documento, quindi, ad esempio, per il modello Iva 2018, per il 2017 (documento formatosi nel corso del 2018), la conservazione sostitutiva scadrà con il terzo mese successivo al termine di invio di Redditi 2019, per il 2018, ossia con il 31 dicembre 2019: tre mesi dal 30 settembre 2019, considerando che, con la e-fattura, lo spesometro verrà abbandonato dal 2019 (risoluzione n. 9/E/2018).

 

LA DISCIPLINA 01 risoluzione 46/E/17 La tenuta della contabilità meccanografica di qualsiasi registro contabile è regolare se la sua stampa su registri cartacei o la sua archiviazione elettronica su supporti informatici avvengono entro 3 mesi dai «termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali», da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi

02 dl 357/94 e dmef 17/14 Prima di questo momento, comunque, è necessario che la stampa aggiornata sia possibile contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi di controllo

03 circOlarI gdf Solo per le scritture contabili diverse dai registri Iva acquisti e vendite, se sono già passati tre mesi dall’invio del modello Redditi, senza che sia avvenuta la stampa o l’archiviazione sostitutiva, le “annotazioni informatiche” sono prive di rilevanza giuridica dall’origine, con l’effetto che la contabilità si considera non tenuta

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 aprile 2018

 

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