ArticoloIl Sole 24 OreNewsLa sentenza guida la ritenuta del legale

Se onorario, rimborsi spese e contributo previdenziale integrativo dell’avvocato di parte vittoriosa sono pagati dalla parte soccombente, perché il giudice ha disposto la «distrazione» in suo favore, la ritenuta d’acconto del 20% va versata all’Erario con l’F24 dal soccombente stesso e non dal cliente del difensore. Ma se il legale non è «distrattario», ma richiede «comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato all’incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima controparte, nella forma della delega all’incasso», la ritenuta d’acconto non va versata dalla parte soccombente, perché l’importo erogato dal soccombente «al difensore, munito di delega all’incasso», ristorna la «parte vittoriosa delle spese legali sostenute» e non si tratta di pagamento di somme che costituiscono «reddito di lavoro autonomo». Questa precisazione è contenuta nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019, n. 35. Se la sentenza non dispone la «distrazione» degli onorari professionali del difensore vittorioso, questi ultimi, i rimborsi spese, il contributo previdenziale integrativo alla Cassa professionale e l’Iva della fattura del difensore vanno pagati dal suo cliente vittorioso (e non dalla parte soccombente), il quale verrà poi rimborsato dalla controparte che ha perso la causa. La ritenuta d’acconto va pagata dal cliente vittorioso, se sostituto d’imposta (quindi, ad esempio, non se è un privato). Se la sentenza ha disposto la «distrazione», invece, gli onorari del difensore di parte vittoriosa, i rimborsi spese anticipati, il contributo integrativo (al netto della ritenuta d’acconto del 20%) e l’Iva (solo se la parte vittoriosa non la detrae) vanno pagati al difensore direttamente dal soccombente, il quale deve anche versare la ritenuta d’acconto con l’F24, tranne nei casi in cui non sia un sostituto d’imposta ma, ad esempio, un privato o un soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia (risoluzione 649/ 1980). La risoluzione aggiunge però che se manca la «distrazione», la ritenuta d’acconto va versata dalla parte vittoriosa, anche se il legale richiede «comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato all’incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima controparte, nella forma della delega all’incasso». In tutti e due i casi il difensore vittorioso deve emettere la fattura «solo al proprio cliente» e anche se il soccombente ha effettuato il pagamento di onorari, rimborsi spese e contributo integrativo (caso di «distrazione»), «non può mai pretendere l’emissione della relativa fattura nei propri confronti». La parte soccombente è legittimata alla deduzione della spesa, anche senza documento, perché l’onere trova la sua giustificazione nella sentenza che lo obbliga al risarcimento.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 16 marzo 2019

 

Richiedi una consulenza personalizzata