La fattura segue l’emissione del buono

ArticoloIl Sole 24 OreNewsLa fattura segue l’emissione del buono

I buoni-corrispettivo sono strumenti accettati «come corrispettivo» (anche parziale) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Nel voucher stesso o nella relativa documentazione devono essere descritti questi beni o servizi «o le identità dei potenziali cedenti o prestatori» (articolo 6-bis del Dpr 633/1972, applicabile a quelli emessi dal 1° gennaio 2019), quindi, almeno una di queste informazioni. I buoni-corrispettivo dell’articolo 6-bis del Dpr 633/1972 non sono «titoli rappresentativi di merci» (articolo 1996 del Codice civile) che attribuiscono al possessore il diritto alla consegna dei beni descritti (risoluzione 21/2011), ma sono buoni che permettono solo di acquistare determinati beni e servizi non specificati, anche se descritti (circolare Assonime 6/2019). I buoni-corrispettivo possono essere monouso o multiuso e la differenza consiste nel fatto che solo per i primi la disciplina Iva applicabile alla cessione (o al servizio) a cui danno diritto, è già nota al momento della loro emissione (articolo 6-ter del Dpr 633/1972), in quanto si conoscono già, ad esempio, il luogo dove sarà effettuata l’operazione (quindi, la territorialità Iva), il regime Iva applicabile (ad esempio, imponibile, non imponibile o esente) e l’aliquota Iva da usare (4%, 5%, 10% o 22%). In questi casi, l’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione del voucher monouso, in deroga alle regole generali di individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, disciplinate dall’articolo 6 del Dpr 633/1972. Pertanto, la fattura va emessa e l’Iva è dovuta fin da subito, cioè nel momento dell’emissione dei buoni monouso. Nei buoni-corrispettivo multiuso, invece, al momento dell’emissione «non è nota la disciplina» Iva applicabile ai beni e ai servizi a cui danno diritto (articolo 6-quater del Dpr 633/1972), pertanto, l’operazione si considera effettuata, non all’emissione, ma nei consueti momenti previsti dall’articolo 6 del Dpr 633/1972. Sia per i beni che per i servizi, l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi viene considerata come pagamento dello stesso. L’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione della fattura, se precedente alla cessione dei beni o prestazione dei servizi. Ad esempio, è un voucher multiuso quello ad valorem da utilizzare presso esercizi commerciali convenzionati, che vendono beni soggetti a diverse aliquote Iva, se il titolare del voucher è libero di scegliere il bene che desidera all’atto del riscatto del buono (ad esempio, il buono o carta carburante per acquisti, di qualunque genere, da impianti di distribuzione «gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori»). È multiuso, perché, nel momento dell’emissione, il bene acquistabile non è individuato con sufficiente precisione da poter fissare il corretto regime Iva. Se, invece, il voucher incorpora il diritto a ricevere beni/servizi per i quali già all’atto dell’emissione si dispone di tutte le informazioni necessarie per applicare l’appropriata disciplina Iva (in particolare, l’aliquota e il luogo di cessione/prestazione), il voucher è da ricondurre tra i monouso (risposta 324/2019, circolare 8/E/2018, provvedimento 4 aprile 2018 n. 73203, in linea con Corte Ue, causa C-419/02).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 20 novembre 2019

 

Richiedi una consulenza personalizzata