Applicabile fino al 2025 per gli interventi effettuati su edifici già esistenti «senza ulteriori specificazioni». «Su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale».

Applicabile fino al 2025 per gli interventi effettuati su edifici già esistenti «senza ulteriori specificazioni». «Su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale».
La Legge di Bilancio per il 2023 ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025 la scadenza della detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti, introdotta solo per il 2022 dalla Legge di Bilancio per il 2022 (articolo 119-ter, del decreto legge 34/2020). Dal primo gennaio 2023, poi, per deliberare questi interventi in assemblea condominiale «è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio» (articolo 119-ter, comma 4-bis, del decreto legge 34/2020).
Per le spese «sostenute» (con il principio di cassa per i privati o di competenza per le imprese) dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 “per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 (che comprende, ad esempio, anche le finestre con meccanismi di apertura e chiusura «facilmente manovrabili e percepibili», con parti mobili usabili «esercitando una lieve pressione», con «l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando» compresa «tra cm 100 e 130, consigliata 115 cm», con «lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile» opportunamente «sagomato o protetto per non causare infortuni» e con le «ante mobili degli infissi esterni» usabili «esercitando una pressione non superiore a kg 8»), da parte dei «contribuenti» (senza nessuna distinzione, quindi, anche per i soggetti Ires e non solo per quelli Irpef, come confermato dalla circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 3.5), è riconosciuta una “detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare” e da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, del 75% su un ammontare complessivo di spesa agevolata non superiore a:
Questi limiti di spesa sono autonomi rispetto a quello di 96.000 euro previsto per gli interventi del bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir (risposta del 23 maggio 2022, n. 293).
La nuova detrazione Irpef e Ires del 75% “spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito”.
Ambito soggettivo
Non è stato posto nessun limite soggettivo al tipo di «contribuenti» agevolati, quindi, come previsto nel 2007 per l’ecobonus ordinario, sono agevolati tutti i contribuenti. La norma, inoltre, parla genericamente di una detrazione «ai fini della determinazione delle imposte sui redditi», quindi, sia ai fini Irpef che Ires. La conferma di questa interpretazione è contenuta nel modello Redditi SC, quadro RS, righi da RS521 a RS523. Inoltre, è contenuta nella circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 3.5, secondo la quale rientrano nel “campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)”.
Ambito oggettivo dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento
Relativamente alla tipologia delle unità immobiliari su cui è possibile effettuare i lavori agevolati, la norma prevede che siano interessati gli interventi effettuati su «edifici già esistenti», pertanto, l’agenzia delle Entrate, con la risposta 16 settembre 2022, n. 456, ha confermato che sono agevolati tutti gli edifici già esistenti «senza ulteriori specificazioni», pertanto, è possibile effettuare gli interventi «su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».
Inizialmente, sembrava vi fossero dei limiti alla tipologia di immobili agevolati, in quanto nella parte della norma relativa ai limiti di spesa massima non sono citati i singoli appartamenti di un condominio (si veda Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2022 e del 23 maggio 2023) e la singola unità immobiliare non unifamiliare, che costituisce un unico edificio, come ad esempio un capannone, un negozio o un ufficio, che costituiscono un edificio con un’unica unità immobiliare.
Sulla prima problematica (quella dell’appartamento in condominio) si è espressa la Dre Lombardia (risposta ad un congegno, maggio 2023), spiegando che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». In prativa, il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini possono, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti godendo di massimali di spesa differenziati. Questa seconda problematica (quella della singola unità immobiliare non unifamiliare) è stata superata in via interpretativa, in quanto secondo la risposta 16 settembre 2022, n. 456, un’APS (associazione di promozione sociale) può usufruire della detrazione del 75% “per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” sull’unità immobiliare di categoria catastale C/4 («fabbricati e locali per esercizi sportivi»), applicando il limite dei 50.000 euro. In questa fascia di limiti di spesa, quindi, non vi rientreranno solo gli «edifici unifamiliari» o le «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno», come indicato dalla norma, ma anche le singole unità immobiliare non unifamiliari. La stessa regola si applica anche per un’associazione sportiva dilettantistica che intende effettuare degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche “nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria” (risposta 16 settembre 2022, n. 455).
Anche per le imprese, qualunque immobile
La detrazione Irpef e Ires del 75% per gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come «strumentali», «immobili merce» o «patrimoniali» (risposta 6 settembre 2022, n. 444), come confermato dall’agenzia delle Entrate per l’ecobonus e il sisma bonus ordinari nella risoluzione 25 giugno 2020, n. 34.
Ambito oggettivo della tipologia di interventi agevolati
La detrazione Irpef e Ires del 75% prevista dall’articolo 119-ter del decreto legge 34/2020 si applica alle spese sostenute dal 2022 al 2025, su qualunque tipologia di immobile e nel rispetto dei «requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236»:
La detrazione Irpef del 50% prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir (bonus casa), invece, spetta sugli interventi realizzati fino al 2024 «sulle singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze o sulle parti comuni di edifici residenziali» (risposta 6 a «Dichiarazioni24» del 31 maggio 2019, si veda Il Sole 24 Ore dello stesso giorno) e «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». Anche gli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir “devono presentare le caratteristiche tecniche previste” dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 (risposta del 5 luglio 2021, n. 455).
La detrazione del super bonus, trainato dal super ecobonus o dal super sisma bonus, riguarda proprio gli interventi descritti in quest’ultimo articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.
Anche se la norma della detrazione Irpef e Ires del 75% non fa alcun richiamo all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, molte delle interpretazioni dell’agenzia delle Entrate su questi interventi agevolati con il bonus casa o con il super bonus sono applicabili anche alla detrazione del 75% dell’articolo 119-ter, comma 4-bis, del decreto legge 34/2020. Quindi, le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche “possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari” e anche se l’intervento viene «effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori». Inoltre, possono riguardare “la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici” (risposta del 5 luglio 2021, n. 455 sul super bonus e circolari del 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo 3.4 e dell’8 luglio 2020, n. 19/E sul bonus casa).
E’ agevolata anche l’installazione di «un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l’impianto e le relative apparecchiature realizzate all’esterno del medesimo, in apposita realizzanda struttura (volume tecnico)». In linea di principio, peraltro, “ai fini della fruizione dell’agevolazione, non rileva la circostanza che l’impianto esterno all’edificio oggetto dell’intervento «trainante» sia collocato in un’area pertinenziale del predetto edificio” (risposta del 1° dicembre 2022, n. 580, sul super bonus).
No a demolizione e ricostruzione
Va segnalato, però, che, per la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 3.5, siccome la norma prevede espressamente che siano agevolati i lavori su edifici «già esistenti», la detrazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o nel caso di «interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia» (interpretazione confermata anche dalla risposta ad interrogazione parlamentare dell’8 marzo 2023, n. 3-00245). Quest’ultima limitazione dell’agenzia delle Entrate per gli «interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione» non è condivisibile, rinviando a tutte le motivazioni sul tema esposte da autorevole dottrina nel Sole 24 Ore del 2 settembre 2022.
Non interventi «trainanti»
Per la detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche non è necessario che venga prima iniziato un intervento «trainante» al super ecobonus o al super sisma bonus, come invece necessario per la detrazione Irpef sulle barriere trainata al super bonus.
Luca De Stefani
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 26 maggio 2023
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