La conciliazione fiscale aumenta i contributi INPS

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Tutti gli istituti di definizione agevolata delle pretese tributarie, rideterminando gli imponibili fiscali e le somme da pagare all’Erario, comportano il ricalcolo dei contributi previdenziale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) da corrispondere all’Inps. Con la circolare 140/2016 l’istituto di previdenza ha riassunto le principali procedure di adesione della pretesa fiscale, illustrandone gli effetti previdenziali. Principio di derivazione Spetta all’agenzia delle Entrate il controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni dei redditi (Dpr 600/1973) e dal 1998 si applicano le regole delle “imposte dirette” anche per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali. L’ente accertatore, quindi, è l’amministrazione finanziaria, alla quale i contribuenti devono far riferimento per eventuali eccezioni e richieste, mentre l’Inps è impegnato nella riscossione dei contributi insoluti, basandosi sulle informazioni fornite dalle Entrate. La definizione della pretesa tributaria può avvenire in fase precontenziosa, attraverso il reclamo/mediazione, l’accertamento con adesione o l’acquiescenza, ovvero in fase contenziosa, attraverso la conciliazione giudiziale.

Avviso di accertamento Se il contribuente aderisce all’accertamento, può versare quanto dovuto in un’unica soluzione o con rate trimestrali e il maggior reddito accettato dal debitore ha rilevanza anche ai fini previdenziali. In caso di accertamenti insoluti, l’amministrazione finanziaria fa un’apposita comunicazione all’Inps, il quale provvederà al recupero tramite emissione di un “avviso di addebito” del maggior contributo definito nell’atto di accertamento e delle sanzioni.

Istituti di definizione agevolata Al posto di instaurare un contenzioso in sede giurisdizionale, il contribuente può ridefinire la pretesa tributaria e/o di ottenere una riduzione delle sanzioni tramite gli istituti del reclamo/mediazione, dell’accertamento con adesione o dell’acquiescenza (accettazione dell’atto). Per il perfezionamento della mediazione rileva anche il pagamento dei contributi Inps e l’imponibile definito con la mediazione tributaria rileva ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, sui quali, però, non si applicano interessi e sanzioni, tranne nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione. Anche i maggiori imponibili definiti tramite accertamento con adesione o con l’acquiescenza (accettazione dell’avviso di accertamento) rilevano ai fini Inps. Non si applicano le sanzioni e gli interessi, tranne nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione. L’imponibile previdenziale è influenzato anche dalla conciliazione giudiziale, consistente nella definizione della controversia pendente presso le commissioni tributarie, anche di secondo grado. L’Inps, quindi, deve modificare l’azione di recupero degli importi originariamente richiesti, rettificando il dato reddituale, in base alla conciliazione giudiziale.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2016

 

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