Iva – spesometro – Controlli incrociati fai da te – Sconti fiscali «garantiti» con i controlli sui fornitori

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Gli “open data” aiuteranno i contribuenti a utilizzare correttamente gli sconti fiscali. Grazie alle informazioni dello spesometro che l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, la detrazione dell’Iva e la deduzione dei costi potranno essere effettuate con più tranquillità dai cessionari e dai committenti, in quanto questi soggetti potranno controllare se i loro fornitori di beni o i loro prestatori di servizi (ad esempio, per la pubblicità) hanno registrato la fattura che hanno emesso. Una volta inviato alle Entrate lo spesometro del 1° semestre 2017, entro il 28 settembre 2017, a seguito della proroga della scadenza del 18 settembre (le liquidazioni Iva dei mesi di aprile, maggio e giugno o del secondo trimestre 2017 vanno spediti entro il 18 settembre 2017), infatti, nel cassetto fiscale e nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, i contribuenti potranno consultare non solo i dati che hanno precedentemente trasmesso, ma anche i dati delle fatture che sono stati inviati all’agenzia delle Entrate dai loro “clienti e fornitori”. Queste informazioni saranno presentate in forma aggregata, «ma l’utente potrà ottenere maggiori dettagli visualizzando gli elenchi delle fatture e le informazioni di ogni singola fattura» (come chiarito nell’allegato al provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793). Quindi, il contribuente potrà controllare, ad esempio, se una fattura passiva da lui ricevuta e registrata (con conseguente deduzione del costo e detrazione dell’Iva) è stata contabilizzata e inviata nello spesometro, come fattura attiva, dal soggetto Iva italiano che l’ha emessa. Secondo l’allegato al provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793, inoltre, «gli elenchi delle fatture si potranno anche esportare in un file csv» (file comma-separated values). Il controllo da parte del contribuente delle divergenze tra i dati da lui inviati e quelli inviati dai propri fornitori (e clienti), quindi, potrà essere facilitato anche dal prelievo dal sito dell’agenzia delle Entrate di questo file che potrà essere importato nel proprio software gestionale per l’analisi degli scostamenti. La stessa agenzia delle Entrate, poi, metterà a disposizione del contribuente anche i propri “riscontri”, in base al confronto delle informazioni provenienti dai dati fattura e dalla liquidazione trimestrale dell’Iva. Nel cassetto fiscale e in “Fatture e Corrispettivi”, infine, saranno presenti anche le eventuali comunicazioni inviate al contribuente in caso di divergenze fra i dati fattura e quelli derivanti dalle comunicazioni, o fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione Iva e i versamenti effettuati (nelle comunicazioni il contribuente troverà le indicazioni per regolarizzare la propria posizione). Tutte queste informazioni Iva sul contribuente potranno essere consultate sia dal soggetto passivo stesso che dal suo intermediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni tramite Entratel, purché esplicitamente delegato (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, Caf, avvocati, revisori legale dei conti, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari, notai, eccetera, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Dpr 322/98). Va ricordato che per individuare le fatture attive da inserire nel nuovo spesometro rileva solo la data della fattura, che deve rientrare nel “periodo di riferimento” del modello stesso. Ad esempio, le fatture emesse da indicare nella comunicazione riferita al primo semestre dell’anno 2017 sono solo quelle «che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017)», escludendo così, ad esempio, le fatture differite con data dal 1° al 15 luglio 2017, relative ad operazioni attive di giugno 2017 (risoluzione 5 luglio 2017, n. 87/E), anche se la relativa Iva a debito è stata inserita nella liquidazione del secondo trimestre 2017 o di giugno 2017. Per le fatture ricevute, invece, rileva la data di registrazione del documento nel registro Iva acquisti. Le incongruenze causate dalla diversa data da considerare per stabilire lo spesometro di riferimento delle fatture attive (data della fattura) e di quelle passive (data di registrazione) sono meno gravi di quelle in cui manca l’invio del dato da parte del cedente o del prestatore del servizio (minimi, forfettari, fattura elettronica, eccetera, si veda l’altro articolo in pagina), in quanto questa problematica potrà comportare solo una differenza temporanea (peraltro pro fisco) e non definitiva, in quanto i dati delle fatture ricevute potranno essere inviati dal cessionario o dal committente dopo l’invio dei dati da parte dell’emittente (cioè, difficilmente capita il contrario).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 12 settembre 2017

 

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