Iva – spesometro – Controlli incrociati fai da te – Per «pesare» le incongruenze attenzione alle esclusioni

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Il contribuente che desidera controllare autonomamente i dati delle fatture inviati all’Agenzia dai propri clienti e fornitori al fine di comunicare a questi soggetti le eventuali divergenze rispetto alle informazioni da lui trasmesse (per evitare il successivo accertamento da parte delle Entrate) deve conoscere bene quali sono i soggetti esonerati dall’adempimento e quali sono le informazioni che devono essere spedite. Ad esempio, potrebbe decidere di inviare il dato di una fattura elettronica ricevuta, ma il proprio fornitore invece potrebbe non spedire questa informazione, avvalendosi dell’esonero concesso dalla circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 5. Un’altra incongruenza tra i dati che saranno presenti nel cassetto fiscale e nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, poi, potrà riguardare i contribuenti che ricevono fatture da soggetti minimi o forfettari, correttamente inserite nello spesometro tra le fatture ricevute, ma che non verranno mai indicate nella comunicazione “dati fattura” da parte dei cessionari o dei prestatori di servizi, che applicano uno dei regimi senza Iva, in quanto questi soggetti sono esonerati dallo spesometro. Il Sistema di interscambio Si può scegliere di non inviare i dati delle fatture emesse e ricevute che transitano nel sistema dell’interscambio, in quanto i loro dati sono già acquisiti dall’agenzia delle Entrate. Ma se non tutte le fatture emesse e ricevute transitano per il sistema Sdi si può decidere di inviare anche i dati delle fatture elettroniche, se ciò risulta più agevole (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 5). L’esonero dall’invio delle fatture elettroniche, naturalmente, vale anche per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le amministrazioni autonome, le quali devono inviare, invece, i dati delle fatture emesse che non transitano per il Sistema di interscambio. Forfettari e minimi I forfettari e i minimi sono esclusi dall’invio del nuovo spesometro (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E). Chi riceve una fattura da uno di questi soggetti, invece, deve registrarla nei registri Iva acquisti (circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, risposta 3.6) e inviare i relativi dati all’interno dello spesometro, in quanto, a differenza di quanto indicato nell’articolo 21, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che impone l’invio dei soli dati delle “operazioni rilevanti ai fini” Iva (imponibili, non imponibili come, ad esempio, un’esportazione o una cessione di beni intra-Ue, o esenti), secondo le schede tecniche allegate al provvedimento 27 marzo 2017, la circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E e la risoluzione 5 luglio 2017, n. 87/E, risposta 6, vanno spediti anche i dati delle fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (ad esempio, per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta, come per i servizi extra-Ue, oppure per espressa disposizione di legge, come per i minimi o forfettari), con la sigla “N2 – non soggette” nel campo “Natura” (oltre che i dati delle fatture escluse da Iva, ai sensi dell’articolo 15, Dpr n. 633/1972, con sigla “N1 – escluse ex art. 15”). Produttori agricoli La norma prevede che sono esclusi dallo spesometro, dal 2017 in poi, gli agricoltori in regime di esonero Iva (articolo 34, comma 6, dpr 26 ottobre 1972, n. 633), che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane dell’articolo 9, Dpr 601/1973 (non rileva, quindi, il loro domicilio fiscale, risoluzione 28 luglio 2017, n. 105/E). Quelli che operano in zone diverse, invece, devono comunicare solo le operazioni attive, quindi, i dati delle autofatture emesse dai loro cessionari (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E).

 

LE DATE

 

Per le comunicazioni delle liquidazioni Iva l’appuntamento per la prossima scadenza è fissato al 18 settembre: i soggetti coinvolti sono 3 milioni di contribuenti. Stesso numero di soggetti per quello relativo alla comunicazione dei dati delle fatture il cui invio scade il 28 settembre: in quella data arriveranno 19.500 milioni di informazioni
L’OBIETTIVO

 

L’agenzia delle Entrate punta a recuperare attraverso i dati Iva un gettito pari a 2,11 miliardi per il 2017, di cui 1,02 miliardi relativi all’Iva e 300 milioni alle imposte dirette (ad esempio, per costi dedotti in modo illegittimo). L’obiettivo ambizioso è stato indicato nella relazione tecnica al decreto fiscale (Dl 193/2016): il risultato dipenderà dall’efficacia dell’incrocio dei dati e dall’effetto deterrenza
LE OPERAZIONI

 

In relazione alle comunicazioni Iva vanno inviate alle Entrate tutte le operazioni Iva che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, sia in regime di imponibilità, che di esenzione o non imponibilità. Deve trattarsi di operazioni per le quali sia stata emessa fattura. Rientrano nell’obbligo di comunicazione le fatture di qualsiasi importo
LE ESCLUSIONI

 

Sono esonerati dall’obbligo di comunicare i dati delle fatture tutti i soggetti che non configurano il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’Iva, perché non esercitano attività d’impresa o di arti e professioni. Sono esclusi anche contribuenti minimi e forfettari che emettono fatture in esclusione da Iva. Niente invio anche per i produttori agricoli in regime speciale che operano in zone montane

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 12 settembre 2017

 

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