Iva – Spesometro – Codifica per lo spesometro sulla natura dell’operazione

ArticoloIl Sole 24 OreNewsIva – Spesometro – Codifica per lo spesometro sulla natura dell’operazione

Corsa contro il tempo per inviare i dati delle fatture attive emesse e quelle passive registrate nel primo semestre 2017 (cosiddetto spesometro ) entro giovedì 28 settembre 2017 (comunicato stampa delle Entrate del 1°settembre, ancora senza copertura normativa). Entro la stessa data va effettuato anche l’invio “opzionale” (Dlgs 127/2015), per il quale valgono le stesse scadenze dello spesometro. Nella tabella a lato sono state individuate le diverse “nature” delle principali operazioni Iva, da inserire nel campo dello spesometro, nel caso in cui non venga riportato l’importo dell’Iva, perché l’operazione è non imponibile, è esente, esclusa, non soggetta (fuori campo) eccetera. Servizi generici resi a soggetti Ue ed extra-Ue I servizi generici resi a soggetti passivi Ue (come quelli resi ad operatori economici extra-Ue) sono operazioni «non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità» previsto dall’articolo 7-ter, Dpr 633/1972, e la natura da indicare dovrebbe essere N2 e non N6 (come invece codificato da qualche software). Invece, se il committente è un privato (B2C) o un soggetto economico extra-Ue, stabilito in Italia (ad esempio, con stabile organizzazione), la fattura del servizio va con Iva italiana e non si pone il problema della natura. Servizi generici ricevuti da soggetti Ue Si utilizza la natura N6, invece, per i servizi generici ricevuti da un soggetto passivo intracomunitario, per i quali si è provveduto a integrare la fattura con Iva (se l’operazione è imponibile) e a registrarla sia nel registro Iva acquisti che in quello vendite (dal 17 marzo 2012 non è più possibile l’autofatturazione, articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972). I dati di queste fatture ricevute però «devono essere riportati una sola volta» nello spesometro, precisamente tra i documenti ricevuti, valorizzando anche i campi “Imposta” e “Aliquota” (circolare 1/E/2017). Si tratta di un’eccezione alla regola generale che prevede l’impossibilità di compilare sia il campo della natura che quello dell’imposta. Servizi generici ricevuti da soggetti extra-Ue Lo stesso vale per i dati delle autofatture emesse entro il 15 del mese successivo a quello del servizio generico, effettuato da un soggetto extra-Ue, le quali devono essere registrate sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti. Anche in questi casi, i dati dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva vanno inseriti solo tra le fatture ricevute, con natura N6. Autofatture per regolarizzazione I dati delle autofatture emesse per regolarizzare fatture di acquisto non ricevute entro quattro mesi o pervenute irregolari, invece, devono essere trasmessi «come se fossero ordinarie fatture di acquisto», indicando l’Iva e senza specificarne la natura. Autofatture per omaggi Non va indicata la natura neanche per le autofatture emesse con Iva per omaggi di beni propri, che sono considerate «cessioni gratuite» in base all’articolo 2, comma 2, n. 4 del Dpr 633/72 e che vanno registrate solo nel registro Iva vendite. Solo operazioni non rilevanti ai fini Iva Solo per la comunicazione delle liquidazioni Iva, l’Agenzia, nelle Faq del 26 maggio 2017, ha chiarito che non c’è l’obbligo di presentare il modello «in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP» come, ad esempio, quando il contribuente non ha effettuato nel periodo di riferimento «alcuna operazione, né attiva né passiva». L’obbligo sussiste, invece, se si deve comunicare il «riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente». Questo esonero dall’invio dovrebbe valere anche per lo spesometro, nei casi di «assenza di dati da indicare», perché non è stata effettuata «alcuna operazione, né attiva né passiva». Si ritiene, però, che l’invio debba essere effettuato nel caso in cui nel semestre siano state effettuate solo operazioni non rilevanti ai fini Iva, come quelle da indicare con natura N1 (escluse, ai sensi dell’articolo 15, Dpr 633/1972) o natura N2 (non soggette o fuori campo Iva). Infatti per le schede tecniche allegate al provvedimento 27 marzo 2017, la circolare 1/E/2017 e la risoluzione 87/E/2017, risposta 6, questi dati vanno inviati, a differenza di quanto indicato nell’articolo 21, comma 1, Dl 78/2010, che impone l’invio dei soli dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili come, ad esempio, un’esportazione o una cessione di beni intra-Ue, o esenti). Deduzione e detrazione da parte del cliente Questa norma, peraltro, non dice nulla circa altre informazioni che possono essere inviate con lo spesometro, come ad esempio quelle da indicare facoltativamente nei campi “detraibile” e “deducibile”. In entrambi i casi, si tratta di dati relativi alle imposte sui redditi «dell’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione» e non relativi al soggetto Iva che invia lo spesometro. In pratica, quest’ultimo può indicare la percentuale di detraibilità del costo riportato in fattura, che potenzialmente può avere il suo cliente (ad esempio, per una spesa medica, detraibile al 19%). Oppure può indicare l’importo relativo alla deduzione della spesa dal reddito complessivo Irpef del proprio cliente (ad esempio, per una spesa medica, deducibile, perché si tratta di un caso di grave e permanente invalidità). A parte le evidenti difficoltà nel verificare se il proprio cliente può rispettare le condizioni normative per beneficiare dell’agevolazione fiscale, né il decreto attuativo, né la prassi, hanno specificato a quali responsabilità può incorrere chi invia, in buona fede, dati errati, ad esempio, a favore del proprio cliente.

Natura delle operazioni (1) Fatture emesse dal 01.01.2017 al 30.06.2017 Fatture ricevute in qualuque momento e registrate dal 01.01.2017 al 30.06.2017
N1: escluse da Iva,
ai sensi dell’articolo 
15, dpr 633/1972 (solo se l’operazione è stata fatturata)   
Interessi di mora.
Penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.
Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali.
Rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
 N2: non soggette a Iva (fuori campo Iva) (solo se l’operazione è stata fatturata)     Sono esclusi dall’invio del nuovo spesometro i contribuenti forfettari e minimi (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E). Fatture ricevute da contribuenti forfettari o minimi (risoluzione 5 luglio 2017, n. 87/E, risposta 11).
Prestazioni di servizi rese, non soggette a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio, i servizi generici resi a soggetti passivi Ue o extra-Ue, ai sensi dell’articolo 7-ter, dpr 633/1972 (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4), o le prestazioni di servizi (comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere) relativi a beni immobili non situati in Italia, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), dpr 633/1972. Prestazioni di servizi ricevute, non soggette a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio, i servizi alberghieri o di ristorazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettere a) e c), dpr 633/1972.
Cessioni o acquisti di beni non soggette a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, di cui agli articoli da 7 a 7-septies, dpr 633/1972, come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato.
Cessioni o acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili, ecc., ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dpr 633/1972.
Cessioni o acquisti in regime monofasico, ai sensi dell’articolo 74, dpr 633/1972, come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di generi di monopolio o le schede telefoniche prepagate. Si inseriscono le fatture ricevute solo se sono registrate nel registro Iva degli acquisti (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 6).
N3: non imponibili
da Iva    
Esportazioni dirette, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), dpr 633/72 (4), anche triangolari (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4). Non applicabile
Esportazioni indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto), ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), dpr 633/72 (4), anche triangolari (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4). Non applicabile
Cessioni a esportatori abituali, a seguito di ricevimento della loro lettera di intento, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), dpr 633/72 (4). Acquisti da parte di esportatori abituali, a seguito di invio al fornitore della lettera di intento, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), dpr 633/72.
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, resi o ricevuti, non imponibili ai sensi dell’articolo 9, dpr 633/72 (in fattura c’è l’annotazione “operazione non imponibile”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera b, dpr 633/1972).
Cessioni di beni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 41, decreto legge 331/1993, anche triangolari. Acquisti di beni intracomunitari, solo se l’operazione è non imponibile, ai sensi dell’articolo 42, decreto legge n. 331/1993 (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 10), con fattura integrata e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2).
N4: esenti da Iva  Operazioni attive o passive esenti, come, di esempio, le prestazioni sanitarie (in fattura c’è l’annotazione “operazione esente”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera c, dpr 633/1972).
Non applicabile Acquisti di beni intracomunitari, solo se l’operazione è esente, ai sensi dell’articolo 42, decreto legge n. 331/1993 (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 10), con fattura integrata e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2).
N5: regime del margine / Iva non esposta in fattura  Cessioni o acquisti (ad esempio, da un concessionario di auto) di beni usati (come, ad esempio, un’autovettura usata), di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, con il regime speciale del margine degli articoli 36 e seguenti, decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (in fattura c’è l’annotazione “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera d, dpr 633/1972). Se sono esportazioni, invece, la natura è N3 (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 9).
Cessioni o acquisti con Iva inclusa, ma non esposta in fattura, da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale del margine dell’articolo 74-ter, dpr 633/1972 (in fattura c’è l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”, imposta dall’articolo 21, comma 6, lettera e, dpr 633/1972).
N6: inversione contabile, “per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti” (allegato al provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793). Cessioni o acquisti (2) e servizi resi o ricevuti (2), in reverse charge interno, come, ad esempio, i subappalti in edilizi (articolo 17, comma 6, lettera a, dpr 633/1972), i “servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” (lettera a-ter), le compravendite di “energia elettrica” (lettera d-quater), di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo” (articolo 74, comma 7, dpr 633/1972) o di rottami (comma 8).
Non applicabile Acquisti di beni intracomunitari, con fattura integrata con Iva, perché operazione imponibile (3) e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2) (risoluzione 5 luglio 2017, 87/E, risposta 10).
Non applicabile Prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi intracomunitari a soggetti passivi italiani, con fattura integrata con Iva, perché operazione imponibile (3) e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto (2) (dal 17 marzo 2012, non è più possibile l’autofatturazione per l’articolo 17, comma 2, dpr 633/1972).
Non applicabile Prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi extracomunitari a soggetti passivi italiani, con l’emissione dell’autofattura con Iva, perché operazione imponibile, con Iva registrata sia a debito che a credito (2) (3) (Faq dell’agenzia delle Entrate nell’applicativo “Fatture e corrispettivi”).
N7: Iva assolta in altro stato UE Vendite a distanza a privati Ue, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, ai sensi degli articoli 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lettera b,decreto legge n. 331/1993 (allegato al provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793), nel caso in cui “l’amm»ontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato” (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 1). Sono cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia e Iva va assolta nel paese Ue del privato (4). Non applicabile
Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici o di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, ai sensi dell’articolo 7-sexies, lettere f) e g), articolo 74-sexies, dpr 633/1972, se il soggetto Iva italiano ja aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop), in Italia come negli altri Stati comunitari (4). Non applicabile

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 settembre 2017

 

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