Iva – Spesometro 2017 – Dal 2017, non sono aboliti gli Intra acquisti di beni mensili e Intra vendite (beni e servizi). Stop solo a Intra trimestrali (beni e servizi) e ai mensili servizi

ArticoloIl Sole 24 OreNewsIva – Spesometro 2017 – Dal 2017, non sono aboliti gli Intra acquisti di beni mensili e Intra vendite (beni e servizi). Stop solo a Intra trimestrali (beni e servizi) e ai mensili servizi

Oltre all’eliminazione della comunicazione black list (dal 2016), di quella delle società di leasing e noleggio , degli Intra-2 trimestrali (per i beni e i servizi) e mensili per i servizi (non per i beni), applicabile a tutti i contribuenti (indipendentemente dall’invio dello spesometro), chi opterà entro il 31 marzo 2017 per l’invio trimestrale dei dati delle fatture attive e passive (elettroniche o meno), potrà beneficiare dell’esonero dallo spesometro , della riduzione di due anni dei termini per i controlli fiscali e dell’accelerazione dei rimborsi Iva (entro tre mesi dall’invio del modello Iva annuale). Per chi certifica i corrispettivi con gli scontrini o con le ricevute fiscali (dettaglianti o artigiani, per esempio elettricisti e idraulici), però, queste agevolazioni sono possibili solo se si utilizzeranno i nuovi “registratori telematici”, si elimineranno le ricevute fiscali e si opterà entro il 31 marzo 2017 per l’invio giornaliero dei dati dei corrispettivi alle Entrate. Infine, i controlli in quattro anni, al posto dei sei, saranno possibili solo se verrà garantita la tracciabilità di pagamenti e incassi. Vantaggi per tutti Per tutti i contribuenti, anche se non inviano lo spesometro e non fanno l’invio opzionale, sono state eliminate le comunicazioni black list (dal periodo in corso a fine 2016) e delle società di leasing, oltre che quella dell’Intra-2 per gli acquisti di beni e servizi (dalle operazioni riferite al 2017, nota Dogane 244/RU/2017). L’articolo 4, comma 4, lettera b), Dl 193/2016, però, ha soppresso l’Intra-2 solo nel comma 6 dell’articolo 50, Dl 331/1993, e non nel comma 6-ter, il quale disciplina l’invio dei dati statistici ai sensi del regolamento 2004/638/CE (nomenclatura, massa netta, unità supplementare, ecc. e, per chi ha realizza spedizioni o arrivi superiori a 20 milioni di euro, anche il “valore statistico” in euro, le “condizioni di consegna” e il “modo di trasporto”). L’Intra-2, quindi, potrebbe rimanere obbligatorio per chi è tenuto a inviare i dati statistici degli acquisti, quindi solo per i soggetti che presentano gli elenchi mensili degli acquisti (non dei servizi), delle movimentazioni Ue di beni in lavorazione (in entrata o in uscita dall’Italia) e degli scambi di navi, aeromobili, energia elettrica, gas, ecc. (articolo 4, decreto 22 febbraio 2010). Vantaggi per l’invio opzionale Oltre a queste eliminazioni (black list, leasing/noleggio e Intra-2) per tutti i contribuenti, chi opterà per l’invio trimestrale dei dati delle fatture potrà eliminare lo spesometro (non l’invio delle liquidazioni periodiche Iva), potrà ottenere prima i rimborsi Iva (anche senza i requisiti dell’articolo 30, comma 2, lettere a, b, c, d, e, dpr 633/1972) e potrà beneficiare della riduzione di due anni dei termini per gli accertamenti su redditi e Iva. Per beneficiare di tutte queste tre agevolazioni, però, chi svolge anche commercio al minuto o attività assimilate, deve anche optare, entro il 31 marzo 2017, per l’invio giornaliero alle Entrate dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015). Questo sarà effettuato alla “chiusura giornaliera”, tramite il “registratore telematico” (articolo 3, provvedimento 28 ottobre 2016) e non sarà più possibile certificare i corrispettivi con le ricevute fiscali. Inoltre, solo per la riduzione del periodo accertabile, tutti i contribuenti (non solo i dettaglianti) devono garantire la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi, mediante bonifico, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale (non trasferibili). È consentito l’uso del contante solo fino al limite indicato nell’articolo 2, comma 1, decreto 24 gennaio 2014, attualmente di 30 euro. Questo però dovrebbe essere portato a zero, in quanto questa norma è un decreto attuativo dell’articolo 15, comma 4, Dl 179/2012, emanato quando quest’ultimo consentiva al decreto attuativo di stabilire un importo minimo che non obbligava all’accettazione dei pagamenti con carte di debito. Dal 1° gennaio 2016, invece, la norma obbliga chi vende beni o presta servizi, anche professionali ad «accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito» di qualunque importo. Conseguentemente, l’importo dei 30 euro andrà azzerato.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 26 gennaio 2017

 

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