Iva – Intrastat – Per l’invio relativo a gennaio 2017, non andavano spediti i servizi ricevuti – Nessuna penalità per l’invio integrale

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I mensili che hanno indicato nell’Intra-2 di gennaio 2017 anche i dati dei servizi ricevuti (Intra-2 quater) non dovrebbero essere sanzionati, perché nel comunicato del 17 febbraio 2017 l’agenzia ha detto, tra l’altro, che i mensili dovevano inviare con le consuete modalità gli Intra-2, «compilando integralmente tali modelli» e ciò poteva far intendere che fosse obbligatorio anche l’invio dei dati dei servizi ricevuti. Questo obbligo, comunque, non era previsto dalla normativa in vigore al 27 febbraio 2017 e ciò è stato confermato anche dal recente comunicato delle Entrate del 16 marzo 2017, con il quale si è ricordato che l’obbligo di invio dell’Intra-2 di gennaio 2017, da parte dei “mensili”, permaneva «ai soli fini statistici» (quindi, non per i dati dei servizi ricevuti). Prima della conversione in legge del decreto Milleproroghe, il Dl 193/2016, aveva abrogato dal 1° gennaio 2017 i modelli Intra, previsti dall’articolo 50, comma 6, decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, limitatamente agli acquisti di beni e ai servizi ricevuti, senza intaccare, però, la disciplina contenuta dal successivo comma 6-ter, il quale disciplina l’invio alle Entrate dei dati statistici, ai sensi del regolamento 31 marzo 2004, 2004/638/Ce. Quindi, il modello Intra-2 (operazioni passive) del mese di gennaio 2017, relativamente agli acquisti (non ai servizi ricevuti, quindi non l’Intra-2 quater), alle movimentazioni Ue di beni in lavorazione (in entrata o in uscita dall’Italia) e agli scambi di navi, aeromobili, energia elettrica, gas, ecc. (si veda Il Sole 24 Ore del 26 gennaio 2017) doveva essere spedito da chi era obbligato a inviare i dati statistici degli acquisti comunitari, cioè solo dai soggetti che dovevano presentare gli elenchi con periodicità mensile (cioè se almeno in uno dei 4 trimestri precedenti, anche per una sola categoria, beni o servizi, hanno realizzato operazioni superiori a 50mila euro). I dati da indicare nell’Intra-2 bis (cessione di beni del periodo) di gennaio 2017, quindi, erano solo quelli statistici, cioè quelli delle colonne 1 e da 6 a 15: il numero progressivo, la natura dell’operazione, la nomenclatura combinata, la massa netta, l’unità supplementare, il Paese di provenienza, il Paese di origine e la provincia di destinazione. Chi ha realizzato nell’anno precedente un «valore delle spedizioni o degli arrivi superiore» a 20 milioni di euro doveva indicare «nella parte statistica degli elenchi» anche il «valore statistico» in euro, le «condizioni di consegna» e il «modo di trasporto» (istruzioni dei modelli riepilogativi Intra e articolo 6, decreto 22 febbraio 2010). Questa interpretazione della norma è stata confermata dal comunicato stampa delle Entrate del 17 febbraio 2017, secondo il quale, per gennaio 2017, entro il 27 febbraio 2017 erano obbligati a trasmettere questi dati statistici degli acquisti (non quelli dei servizi ricevuti) solo i «soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei modelli Intra-2 per gli acquisti di beni». Il comunicato, quindi, era in linea con la norma in vigore al 27 febbraio 2017, in quanto in base all’articolo 6, decreto 22 febbraio 2010, i dati statistici da trasmettere non sono quelli relativi ai servizi ricevuti, ma sono solo gli acquisti, le movimentazioni Ue di beni in lavorazione (in entrata o in uscita dall’Italia) e gli scambi di navi, aeromobili, energia elettrica, gas, ecc.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 marzo 2017

 

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