Iva e detrazione nell’anno – La check list per il saldo Iva 2017

ArticoloIl Sole 24 OreNewsIva e detrazione nell’anno – La check list per il saldo Iva 2017

Entro il prossimo 16 marzo dovrà essere versato il saldo Iva 2017, ma a differenza dello scorso anno i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente non possono considerare, nel calcolo, le fatture passive del 2017 (con Iva esigibile nel 2017) che sono state ricevute dal 1° gennaio al 16 marzo 2018, non solo perché hanno dovuto inviare entro la fine di febbraio 2018 la liquidazione Iva dell’ultimo trimestre del 2017, ma soprattutto perché l’Iva addebitata in queste fatture può essere detratta solo nel 2018 (anno di ricezione della fattura), nel modello annuale Iva 2019, relativo al 2018. Per la circolare 1/E/2018, infatti, la detrazione dell’Iva è subordinata all’esistenza di questo duplice requisito: l’Iva deve essere esigibile e la fattura deve essere ricevuta.

Apposito sezionale Un’altra novità per il calcolo del saldo Iva 2017, poi, riguarda l’Iva esigibile nel 2017, per fatture arrivate nel 2017, ma registrate nel 2018, entro il 30 aprile 2018, nell’apposito sezionale del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017». In questo caso, la norma concede la possibilità di registrarle entro la fine di aprile 2018, ma per chi è a debito il saldo Iva 2017 scade il prossimo 16 marzo 2018. In questi casi, quindi, è preferibile posticipare il pagamento al 30 giugno 2018. Ad esempio, se per una fattura del 2017, ricevuta nel 2017, si è ancora indecisi se registrarla o meno (ad esempio, perché in contestazione), si può posticipare il saldo dell’Iva annuale 2017 al 30 giugno 2018 ed eventualmente attendere fino al 30 aprile 2018 per decidere se registrarla o meno, al fine di detrarne l’Iva nel modello annuale 2018, relativo al 2017. Si ritiene che l’Iva di queste fatture, registrata nell’apposito sezionale del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017», non doveva essere inserita nella comunicazione della liquidazione dell’ultimo trimestre 2017, in quanto quest’ultima doveva essere inviata entro il 28 febbraio 2018, mentre l’apposito sezionale è integrabile fino al 30 aprile 2018. Quest’Iva, invece, deve essere inserita nei righi da VF1 e VF13 della dichiarazione Iva annuale 2018, relativa al 2017, che va inviata entro il 30 aprile 2018. Sul tema, però, sarebbe auspicabile un chiarimento dell’agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore del 14 febbraio sc0rso). Liquidazioni 2018 Applicando le nuove regole della circolare 1/E/2018 alle liquidazioni mensili del 2018, ad esempio, l’Iva di una fattura di febbraio 2018 (con Iva esigibile a febbraio 2018), ma ricevuta a marzo 2018, non potrà essere detratta nella liquidazione di febbraio 2018, ma in quelle da marzo a dicembre 2018 (ovvero nei primi 4 mesi del 2019, in apposito sezionale del registro Iva acquisti «relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018»).

Credito Iva annuale Dal 24 giugno 2017, il credito annuale Iva può essere compensato orizzontalmente in F24 (cioè per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori), per importi superiori a 5mila euro annui solo «a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» da cui il credito emerge. In precedenza, il credito annuale Iva poteva essere compensato, oltre i 5mila euro, solo «a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione». A differenza del modello Iva 2017, relativo al 2016, che doveva essere inviato entro il 28 febbraio 2017, la dichiarazione Iva 2018, per il 2017, deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018 (articolo 8 del Dpr 322/1998). Quindi, ad esempio, se il modello Iva annuale 2018, relativo al 2017, è stato presentato, con visto di conformità, il 6 febbraio 2018, il credito Iva annuale 2017 poteva essere utilizzato in compensazione orizzontalmente in F24, per importi superiori a 5mila euro, già dalle consuete scadenze mensili dello scorso 16 febbraio 2018.

1° condizione

Data dell’esigibilità dell’Iva

Possibile data della fattura 2° condizione

Data di ricezione della fattura

Possibile data di registrazione
della fattura ricevuta nel registro Iva degli acquisti
Dichiarazione Iva
in cui l’Iva viene detratta
Dicembre 2017.
Se con esigibilità immediata, coincide con
la  data dell’effettuazione dell’operazione, che è la data di consegna/spedizione della merce o del pagamento del servizi (ovvero di emissione anticipata della fattura o del pagamento anticipato)
Dicembre 2017 Dicembre 2017 Dicembre 2017, nella liquidazione Iva di dicembre 2017 o del IV trimestre 2017 Modello Iva 2018, relativo al 2017, da spedire entro il 30 aprile 2018. Influenza il credito Iva annuale del 2017 o il saldo Iva annuale a debito del 2017, in scadenza il 16 marzo 2018
Primi 4 mesi del 2018, in apposito sezionale del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017» (Iva «non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative» al 2018)
Da gennaio
a dicembre 2018 (1)
Da gennaio a dicembre 2018 (dopo la ricezione), con Iva nella liquidazione del mese o trimestre di registrazione (2018) Modello Iva 2019, relativo al 2018, da spedire entro il 30 aprile 2019. Influenza il credito Iva annuale del 2018 o il saldo Iva annuale a debito del 2018,
in scadenza
il 18 marzo 2019
Primi 4 mesi 2019, in apposito sezionale del registro Iva acquisti «relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018» (Iva «non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019»)
Dal 1° al 15 gennaio 2018 (fattura differita) Da gennaio
a dicembre 2018
Da gennaio a dicembre 2018 (dopo la ricezione), con Iva nella liquidazione del mese o trimestre di registrazione (2018)
Primi 4 mesi del 2019, in apposito sezionale del registro Iva acquisti «relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018» (Iva «non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019»)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 13 marzo 2018

 

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