Iva – Dichiarazione Iva 2017, relativa al 2016 – L’integrativa Iva anticipa il credito

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Entro il 28 febbraio va presentata la dichiarazione integrativa Iva 2016 a favore, relativa al 2015, se si desidera utilizzare liberamente il credito Iva generato dall’integrativa stessa, in compensazione in F24 , per pagare debiti tributari o contributivi, maturati in qualunque periodo d’imposta (ovvero per utilizzarlo direttamente nel modello Iva 2016 o per portarlo in detrazione nelle liquidazioni Iva periodiche mensili o trimestrali successive all’invio dell’integrativa). La presentazione dal 1° marzo 2017 in poi, invece, comporterà che la compensazione sarà limitata ai soli crediti maturati dal 2018 in poi. In entrambi i casi, comunque, il credito del 2015 potrà essere chiesto a rimborso, se ricorrono i requisiti degli articoli 30 e 34, comma 9, Dpr 633/1972, per lo stesso 2015, cioè «per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa». Comunicazione dati Iva 2017 Oltre a queste novità, da quest’anno non va più presentata la comunicazione dati Iva, neanche dai soggetti che ometteranno di inviare il modello Iva annuale 2017 entro il 28 febbraio. La comunicazione dati, infatti, è stata abrogata dall’articolo 1, comma 641, legge 190/2014, a «decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016», quindi, non è più condizionata dall’invio del modello annuale. Compensazioni Non sono variate, invece, le regole per le compensazioni orizzontali (cioè per pagare debiti diversi da Iva) in F24 dei crediti annuali Iva. Quindi, fino ai primi 5mila euro di credito, l’utilizzo è libero già dal 1°gennaio 2017, dai 5.001 ai 15mila euro, l’utilizzo è possibile solo dal 16 marzo 2017 (tranne nei casi di omessa presentazione del modello Iva annuale 2017) e sopra i 15mila la compensazione è possibile solo se è stato rilasciato il visto di conformità nella dichiarazione annuale Iva. Integrativa Iva Dal 24 ottobre 2016, possono essere inviate le dichiarazioni Iva integrative a favore entro il 31 dicembre del quinto anno (quarto anno per i periodi fino al 2015) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria (termine stabilito per l’accertamento, articolo 57, Dpr 633/1972), quindi, anche oltre il termine per l’invio del modello relativo all’anno successivo (articolo 2, comma 6-bis, Dpr 322/1998). Senza questa nuova regola, entro il 28 febbraio 2017, scadenza dell’invio del modello Iva 2017, relativo al 2016, si sarebbe potuto presentare solo l’integrativa a favore per il 2015 (oltre che la “correttiva nei termini” per rettificare o integrare il modello relativo al 2016 già presentato). Con le nuove regole, invece, l’integrativa Iva 2016, relativa al 2015, a favore, può essere presentata entro il 31 dicembre 2020 (l’aumento da cinque a sei anni del periodo per l’accertamento ha effetto solo per gli «avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi» in base all’articolo 1, comma 132 della legge 208/2015. Credito delle integrative Iva Per la dichiarazione annuale Iva, l’utilizzo dell’eventuale credito Iva, generato dall’integrativa Iva a favore, è completamente libero, solo se quest’ultima viene presentata “entro” il termine previsto per l’invio della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta successivo. Considerando che il modello Iva 2016 per il 2015 doveva essere spedito entro il 30 settembre 2016, quello Iva 2017, relativo al 2016, dovrà essere presentato, da tutti i contribuenti e non più facoltativamente come lo scorso anno, entro il 28 febbraio 2017 e quello Iva 2018, relativo al 2017, dovrà essere inviato tra il 1º febbraio e il 30 aprile 2018, i crediti generati dalle integrative Iva 2015, 2016 e 2017, a favore, sono completamente liberi solo se l’integrativa Iva 2015, per il 2014, è stata presentata entro lo scorso 30 settembre 2016, se l’integrativa Iva 2016, per il 2015, si presenterà entro il 28 febbraio 2017 e se quella Iva 2017 si presenterà entro il 30 aprile 2018. Solo in questi casi, quindi, il nuovo credito potrà essere portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali, potrà essere compensato orizzontalmente in F24, potrà essere utilizzato direttamente nelle dichiarazioni annuali ovvero (se ricorrono “per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa” i requisiti degli articoli 30 e 34, comma 9, Dpr 633/1972) potrà essere “chiesto a rimborso” (articolo 2, comma 6-quater, Dpr 322/1998). Viceversa, se l’integrativa Iva 2016, relativa al 2015, verrà inviata dal 1° marzo 2017, il nuovo credito Iva che ne deriverà potrà essere utilizzato solo per compensare debiti maturati dal 2018 in poi ovvero “chiesto a rimborso”. In questo caso di invio dell’integrativa dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo, dovrà essere compilato anche il quadro VN della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata presentata l’integrativa (nell’esempio, del modello Iva 2018, relativo al 2017).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2017

 

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