Iva – Dichiarazione d’intento – Nuovo modello DI da utilizzare dal 01.03.2017 – Lettere d’intento con dati dettagliati nel modello Iva

ArticoloIl Sole 24 OreNewsIva – Dichiarazione d’intento – Nuovo modello DI da utilizzare dal 01.03.2017 – Lettere d’intento con dati dettagliati nel modello Iva

Nella dichiarazione Iva 2017 continuano a essere richiesti i «numeri di protocollo» attribuiti dall’Agenzia alle dichiarazioni d’intento ricevute e i «numeri di partita Iva» degli esportatori abituali, anche se si tratta di dati già presenti negli archivi digitali delle Entrate. Quadro VI Oltre all’ammontare delle operazioni non imponibili, effettuate nei confronti degli esportatori abituali, da indicane nel rigo VE31, devono essere riepilogati, nei righi da VI1 a VI6, anche i dati delle dichiarazioni di intento ricevute per il 2016 (il «numero di partita Iva» dell’esportatore abituale e il «numero di protocollo» di ricezione del modello da parte dell’agenzia). Non va più riportato, invece, il numero progressivo assegnato alla lettera dall’esportatore, nei casi di assenza del protocollo, per le dichiarazioni spedite ai fornitori prima del 12 febbraio 2015. Per il 2016, i dati che vengono richiesti nel quadro VI del modello annuale («numero di partita Iva» dell’esportatore abituale e il«numero di protocollo» attribuito dall’agenzia alla dichiarazione d’intento ricevuta) sono già presenti negli archivi dell’amministrazione finanziaria, peraltro, in formato digitale e non cartaceo, proprio grazie al suddetto invio telematico fatto dall’esportatore abituale. Per compilare il quadro VI della dichiarazione Iva 2017, da inviare alle Entrate, quindi, moltissimi contribuenti stanno attingendo questi dati proprio dal “cassetto fiscale” presso l’agenzia delle Entrate. Non si tratta di una dichiarazione Iva precompilata, ma di un utilizzo di dati già presenti presso l’agenzia, che vengono ricopiati a mano nel modello Iva 2017, il quale sarà spedito all’agenzia entro il 28 febbraio 2017. Questa duplicazione di lavoro, però, non potrà essere eliminata facilmente dalla prassi dell’agenzia delle Entrate, perché è l’articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl 746/1983, a imporre il riepilogo di questi dati «nella dichiarazione Iva annuale». Quindi, come per il caos sui modelli Intra 2 per il 2017, anche in questo caso la rigidità della norma limita la possibilità di semplificazione degli adempimenti da parte dell’agenzia delle Entrate. Nuove lettere di intento Per le operazioni da effettuare dal 1° marzo 2017, gli esportatori abituali devono inviare alle Entrate, anche prima di questa data, il nuovo modello DI , nel quale è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento. Quindi, sarà possibile compilare alternativamente il campo 1, se ci «si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo» ovvero il campo 2, se «la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni, fino a concorrenza dell’importo ivi indicato». Il nuovo modello DI non può essere utilizzato per le operazioni effettuate prima del 1° marzo 2017, neanche se è stato inviato all’Agenzia prima di tale data, quindi, «per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato» solo «il vecchio modello». Per le operazioni dal 1° marzo 2017 e fino a fine anno, si potrà usare la dichiarazione, presentata con il vecchio modello, solo se è stato compilato il campo 1 («una sola operazione per un importo fino ad euro») o il campo 2 («operazioni fino a concorrenza di euro»). In questi casi, il vecchio modello avrà «validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017», quindi non dovrà «essere presentata una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello» (risoluzione 120/E/2016).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2017

 

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