Iva – Dichiarazione Iva 2017, relativa al 2016 – Il mancato pagamento dell’Iva del I, II e III trimestre 2016 aumenterà l’acconto Iva 2017, da pagarsi entro il 27.12

ArticoloIl Sole 24 OreNewsIva – Dichiarazione Iva 2017, relativa al 2016 – Il mancato pagamento dell’Iva del I, II e III trimestre 2016 aumenterà l’acconto Iva 2017, da pagarsi entro il 27.12

Solo entro il prossimo 28 febbraio 2017 sarà possibile effettuare il ravvedimento operoso per gli omessi versamenti periodici (mensili o trimestrali) che dovevano essere versati nel 2016 (principio di cassa). In caso di mancato pagamento entro questa data, questi importi non potranno essere inseriti tra quelli pagati del rigo VL29 del modello Iva 2017, con la conseguenza che aumenteranno il saldo Iva per l’anno 2016, sul quale si potrà comunque effettuare il ravvedimento operoso anche dopo l’invio del modello Iva annuale in scadenza il 28 febbraio 2017. L’aumento del saldo Iva 2016, però, avrà delle conseguenze importanti per i contribuenti trimestrali che dovranno determinare l’acconto Iva 2017 (da versare il prossimo 27 dicembre 2017), calcolando il 88%, non sull’Iva dovuta per l’ultimo trimestre 2016, ma sul «versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale» Iva 2017, relativa al 2016 (articolo 6, commi da 2 a 5-quater, della legge 405/1990). Per evitare ciò, quindi, gli omessi versamenti delle liquidazioni periodiche Iva del 2016 devono essere versati con ravvedimento entro la scadenza dell’invio del modello Iva 2017 per il 2016, il quale scade il prossimo 28 febbraio 2017 (lo scorso anno scadeva il 30 settembre 2016, mentre il modello Iva 2018, relativo al 2017, dovrà essere presentato tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018). Versamenti periodici Secondo la circolare 42/E/2016, paragrafo 4.3, l’omesso «versamento dell’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche» (mensili o trimestrali) è ravvedibile solo «entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione». Quindi, gli omessi versamenti del 2016 dell’Iva mensile (l’Iva relativa a dicembre 2015, scaduta il 16 gennaio 2016 e l’Iva dei mesi da gennaio a novembre 2016) o trimestrale (l’Iva dei primi 3 trimestri 2016), possono essere ravveduti entro il 28 febbraio 2017, scadenza del modello Iva 2017, applicando la riduzione della sanzione del 30% ad 1/8, cioè al 3,75% (articolo 13, comma 1, lettera b, del Dlgs 472/1997). Questa impostazione sembra scontrarsi con l’articolo 13, comma 1, del Dlgs 472/1997, che dal 1° gennaio 2015 dà la possibilità di ravvedersi, pagando la sanzione del 5% (30%/6), addirittura «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione» e teoricamente» anche dopo il termine dell’accertamento (lettera b-ter). Va detto, però, che una volta presentata la dichiarazione Iva 2017, relativa al 2016, i singoli versamenti periodici non fatti, con i codici tributo da «6001» a «6012» e da «6031» a «6033», si trasformano nel saldo Iva annuale per il 2016 (codice tributo «6099») e questo è sempre ravvedibile. Acconto per i trimestrali Le indicazioni dell’agenzia delle Entrate confermano indirettamente che gli importi degli omessi versamenti periodici Iva (mensili o trimestrali) non vanno riportati nel rigo VL29 del modello Iva (come del resto previsto anche dalle relative istruzioni), a differenza di quanto fatto per anni da molti contribuenti, i quali hanno riportato in questo rigo anche gli importi delle liquidazioni periodiche non pagati, riducendo così il saldo annuale, ma con l’intenzione di provvedere, dopo la presentazione del modello, al pagamento dei singoli importi periodici, al posto di effettuare un unico pagamento del più elevato saldo Iva. Riportando nel rigo VL29 della dichiarazione Iva solo i pagamenti periodici effettuati entro la presentazione del modello (compreso l’acconto Iva pagato), quindi, l’importo del saldo Iva della dichiarazione annuale (codice 6099) aumenta degli importi non pagati. Questa conseguenza, però, non è ininfluente per i contribuenti trimestrali che il prossimo 27 dicembre saranno chiamati a versare l’acconto Iva per il 2017. Solo per i mensili, infatti, questo è pari all’88% del «versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente». Per i trimestrali, invece, è pari all’88% del «versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente» e non dell’ultimo trimestre dell’anno precedente. Per i trimestrali, quindi, il non indicare come versati, nel rigo VL29, gli omessi pagamenti delle 3 liquidazioni Iva periodiche del 2016, fa aumentare il saldo Iva annuale per il 2016 e di conseguenza l’importo dell’acconto Iva 2017, da versare il prossimo 27 dicembre 2017.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2017

 

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