ArticoloIl Sole 24 OreNewsIva, compensazioni sprint

Se si presenterà il modello TR relativo al secondo trimestre 2017 entro venerdì 7 luglio 2017 , si potrà utilizzare il relativo credito in compensazione orizzontale in F24, per un importo superiore a 5mila euro, già per la scadenza dei pagamenti del 17 luglio 2017 (il 16 luglio cade di domenica). Sarà necessario, però, apporre il visto di conformità nell’istanza trimestrale, il cui modello è stato aggiornato ieri con il provvedimento delle Entrate (124040/2017). Compensazioni verticali Iva Le compensazioni del credito Iva annuale o trimestrale in F24 sono libere, anche per importi superiori a 700mila euro, per pagare «l’Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico», in quanto queste esposizioni in F24 configurano, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione Iva da Iva in liquidazione. Questa irrilevanza ai fini del limite dei 5mila euro, però, vale solo «per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito» (circolare 29/E/2010, risposta 1.1). Compensazioni orizzontali Il credito annuale Iva può essere compensato in F24 per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori, per un importo complessivo pari o inferiore a 5mila euro annui, già dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito stesso è maturato (risoluzione 321/E/2008). Per i crediti trimestrali, invece, la compensazione dei primi 5mila euro può essere effettuata solo a partire dalla data di «presentazione dell’istanza» (articolo 8, comma 3, del Dpr 542/1999). Da 5mila a 15mila euro Dal 24 giugno 2017, il credito annuale Iva o quello dei primi 3 trimestri (previa presentazione del modello TR), può essere compensato orizzontalmente in F24 (cioè per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori), per importi superiori a 5mila euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. In precedenza (e precisamente dal 1° aprile 2012), il credito annuale Iva o quello dei primi tre trimestri poteva essere compensato orizzontalmente in F24, per importi superiori a 5mila euro annui, solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione dei modelli. Al raggiungimento del limite dei 5mila euro (10mila euro fino al 31 marzo 2012), rilevante per la compensazione libera del credito Iva annuale, «non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno» (circolare 16/E/2011, risposta 1.2). I crediti Iva infrannuali, infatti, rappresentano un plafond distinto rispetto al credito Iva annuale e questa distinzione permane anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità (circolare 1/E/2010). Oltre 15mila euro Dal 24 aprile 2017, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva annuale hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione Iva, non più per importi superiori a 15mila euro annui (limite in vigore dal 2010 al 23 aprile 2017), ma per importi superiori a 5mila euro annui (articolo 10, comma 7, del Dl 78/2009). Il visto di conformità è stato introdotto dal 24 giugno 2017 anche per le richieste di compensazione dell’Iva dei primi tre trimestri dell’anno. A questo fine, è stato aggiornato il modello TR con il provvedimento delle Entrate di ieri. Questo modello dovrà essere utilizzato, al posto di quello approvato con il provvedimento 21 marzo 2016, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre del 2017 (aprile-giugno 2017), che dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2017.

IL MODELLO TR

 

Presentazione entro il 7 luglio La presentazione del modello TR relativo al secondo trimestre 2017 entro venerdì 7 luglio 2017 consentirà di utilizzare il credito Iva in compensazione orizzontale in F24, per un importo superiore a 5mila euro, già per la scadenza dei pagamenti del 17 luglio 2017 (il 16 luglio cade di domenica). Sarà necessario, però, apporre il visto di conformità nell’istanza trimestrale, il cui modello è stato aggiornato ieri dalle Entrate
I NUOVI TERMINI

 

Compensazione orizzontale Il credito annuale Iva o quello dei primi 3 trimestri (previa presentazione del modello TR), può essere compensato orizzontalmente in F24, per importi superiori a 5mila euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Per i crediti trimestrali, invece, la compensazione dei primi 5mila euro può essere effettuata solo a partire dalla data di «presentazione dell’istanza»
GLI IMPORTI PIÙ ELEVATI

 

Oltre 5mila euro Dal 24 aprile 2017, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva annuale hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione Iva, non più per importi superiori a 15mila euro annui (limite in vigore dal 2010 al 23 aprile 2017), ma per importi superiori a 5mila euro annui . Il visto di conformità è stato introdotto dal 24 giugno 2017 anche per le richieste di compensazione dell’Iva dei primi tre trimestri dell’anno

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 5 luglio 2017

 

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