Iva agevolata per le manutenzioni delle abitazioni delle imprese

ArticoloIl Sole 24 OreModulo IvaIva agevolata per le manutenzioni delle abitazioni delle imprese

Se un soggetto passivo Iva riceve una prestazione di servizi per una manutenzione straordinaria su un’abitazione, come consumatore finale, è possibile beneficiare dell’agevolazione dell’aliquota Iva del 10% dell’articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le limitazioni per i beni significativi, sia in caso di applicazione del reverse charge oggettivo, sia in caso di fatturazione con Iva esposta.

Se un soggetto passivo Iva riceve una prestazione di servizi per una manutenzione straordinaria “su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, come consumatore finale, è possibile beneficiare dell’agevolazione dell’aliquota Iva del 10% dell’articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le limitazioni per i beni significativi:

  • sia in caso di applicazione del reverse charge oggettivo dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del dpr n. 633/1972 (le due aliquote del 10% e del 22% sono applicate in sede di registrazione dell’inversione contabile da parte del committente);
  • sia in caso di fatturazione con Iva esposta.

Secondo la risposta dell’agenzia delle Entrate, data al Sole 24 Ore nel Forum del 20 aprile 2016 (si veda il Quotidiano del giorno successivo), la disposizione in materia di beni significativi (articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre 1999, n. 488), «è diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione», pertanto, «non può trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lett. a-ter), sesto comma, dell’art. 17 del DPR n. 633 del 1972, che, come noto, riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d’imposta», reverse charge oggettivo (si veda anche la circolare del 22 dicembre 2015, 37/E, risposta n. 13, e la circolare 7 aprile 2000, n. 71/E, paragrafo 3.2). Con la risposta ad interpello del 16 febbraio 2017, n. 954-375/2017, però, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la non applicazione dell’agevolazione Iva dell’articolo 7, comma 1, lettera b), Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è collegata al fatto che le operazioni sia soggetta al reverse charge (superando così le incertezze dalle circolari n. 37/E/2015 e n. 27/E/2016), ma al fatto che le operazioni:

  • “costituiscano fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento” oppure;
  • “si configurino come cessioni di beni e/o una prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera”.

Quindi, se “i beneficiari dell’intervento di recupero” sono “identificati con i consumatori finali della prestazione” (sia se privati, sia se con «la qualifica di soggetti passivi d’imposta ai fini del tributo») è possibile applicare l’agevolazione dell’Iva del 10% dell’articolo 7, comma 1, lettera b), Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le limitazioni per i beni significativi:

  • “sia nel caso di operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile” dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del dpr n. 633/1972, reverse charge oggettivo (in questo caso, in sede di registrazione dell’inversione contabile, il committente applicherà l’Iva del 10% e, relativamente alla parte non agevolata dei beni significativi, del 22%; si veda «Regimi speciali, reverse charge», in Edicola Fisco del 8 marzo 2022, pagine 73-88, di Michele Brusaterra, Giovanni Grimaldi);
  • “sia nel caso di applicazione dell’imposta secondo le modalità ordinarie” (nei casi di impossibilità di applicazione del reverse charge oggettivo).

Queste indicazioni sono contenute nella risposta ad interpello del 16 febbraio 2017, n. 954-375/2017, nella quale il committente era «beneficiario-consumatore finale dell’intervento di recupero, ancorché» “qualificabile, agli effetti dell’Iva, come soggetto passivo d’imposta”.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani alla risposta di Luca De Stefani all’Esperto risponde del Modulo Iva 24 de Il Sole 24 Ore di gennaio 2023.