Invio della fattura elettronica anche alla pec non registrata

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Con il via libera della versione 2.0.4 di ieri del software di compilazione della fattura elettronica dell’agenzia delle Entrate, scaricabile dal portale Fatture e corrispettivi, sono state confermate molte regole di compilazione della e-fattura.

Se scelgo la pec Se il proprio cliente chiede di ricevere la fattura elettronica nella propria casella di posta elettronica certificata (pec), l’emittente deve indicare nel campo «CodiceDestinatario» del file xml della fattura elettronica il codice convenzionale «0000000» e nel successivo campo «PECDestinatario» l’indirizzo pec del destinatario (punto 3.4, lettera b, provvedimento 30 aprile 2018). L’indirizzo pec può essere anche diverso da quello legale eventualmente registrato in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, www.inipec.gov.it; si veda la risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 13 novembre 2018). È stato poi confermato che se il «codice destinatario» risulta valorizzato con codice di default «0000000», l’eventuale successivo campo «PECDestinatario» non può mai essere compilato con «una delle caselle PEC di funzionamento del Sdi», come ad esempio l’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it o uno degli indirizzi comunicati all’emittente dopo l’invio della prima fattura elettronica alla suddetta pec.In questo campo «CodiceDestinatario» del file xml della fattura elettronica, infatti, può essere inserita solo la pec del cliente.

Altre modifiche È possibile ora creare e inviare il file xml con il codice destinatario «XXXXXXX», per comunicare al Sdi i dati delle fatture emesse verso i soggetti non residenti (al fine dell’esonero dall’esterometro). È stata aggiunta, poi, la possibilità di indicare il codice nazione «OO» nel campo «IdPaese», per i Paesi extra-comunitari, e il codice univoco del contratto nel campo «IdCodice», al fine di gestire i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 con mancanza del codice fiscale del cliente. In presenza di un formato di trasmissione FPA12 (quindi, per le fatture verso la pubblica amministrazione), non è più consentito l’utilizzo del codice destinatario «999999», che era stato introdotto dalla circolare del 31 marzo 2014, n. 1/DF , per alcuni casi di impossibilità di recapito della e-fattura. Infine, è stato aumentato da 50 a 100 il numero massimo delle linee di dettaglio ammesse dall’applicazione.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 8 ottobre 2019

 

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