ArticoloIl Sole 24 OreNewsInterventi antisismici, spese agevolate fino a 96mila euro

Le nuove detrazioni Irpef, introdotte dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi antisismici sono state recepite dal modello Redditi PF 2018, relativo al 2017. Il limite di spesa è di 96mila euro per unità immobiliare e il relativo bonus consiste in una detrazione che va a diminuire l’Irpef dovuta. La riduzione, però, non è immediata nell’anno del bonifico (da effettuarsi sempre ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir), ma va ripartito in 5 anni, in parti uguali.

Interventi antisismici

In particolare, nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47 del modello Redditi PF 2018, vanno riportati i seguenti codici: codice 5, per le spese sostenute per le stesse misure antisismiche indicate all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir (con procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio dell’anno 2017), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, per le quali la detrazione è del 50%; codice 6, per le stesse misure precedenti, se deriva una riduzione del rischio sismico di 1 classe, per le quali la detrazione è del 70%; codice 7, per le stesse misure del 1° punto, da cui deriva una riduzione del rischio sismico di 2 classi, per cui la detrazione è dell’80%; codice 8, per le stesse misure del 1° punto, con una riduzione di 1 classe di rischio, realizzate su parti comuni condominiali, per le quali la detrazione è del 75%; codice 9, per le misure del 1° punto, con una riduzione di 2 classi di rischio, realizzate su parti comuni condominiali, per le quali la detrazione è del 85%.

Cessione del credito

Solo per le ultime due misure antisismiche (bonus del 75% e dell’85%), i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito, per intero e non in parte, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o a altri soggetti privati, ma (per ora) non a istituti di credito e intermediari finanziari. La norma parla di cessione del corrispondente credito, ma seguendo questa strada, il condòmino, prima dovrebbe pagare all’amministratore tutte le spese relative ai lavori, acquisendo il diritto a detrarre, e solo poi potrebbe cedere il credito. Così facendo, però, si obbligherebbe il condòmino a un esborso finanziario momentaneo del 100% della spesa agevolata, che solo poi verrebbe coperto con l’incasso del “prezzo” del credito. Invece, l’amministratore deve comunicare alle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno dopo a quello della cessione del credito, l’importo di quest’ultimo spettante al cessionario, «sulla base delle spese sostenute dal condomìnio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta». Da quest’ultima frase, quindi, sembra che la cessione del credito sia possibile anche se il condòmino paghi all’amministratore solo la parte della spesa che non ha ceduto come credito d’imposta. Ma sembra che questo pagamento debba essere effettuato dal condòmino “entro il 31 dicembre dell’anno precedente” a quello della comunicazione, quindi, entro la fine dell’anno dell’accordo di cessione del credito .

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 9 maggio 2018

 

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