Interessi passivi da contabilizzare subito

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Gli interessi passi vi del conto corrente relativi all’ ultimo trimestre 2016 sono costi di competenza dell’esercizio 2016, quindi devono essere contabilizzati nello stesso esercizio , anche se saranno “esigibili” (nella pratica, esposti nell’estratto conto) solo il 1° marzo 2017 (articolo 2424-bis, comma 6, Codice civile). Da quest’anno, quindi, si dovrà prestare attenzione a non dimenticarsi di dedurre, civilisticamente e fiscalmente, questi oneri finanziari, che verranno addebitati nell’estratto conto bancario o postale solo il 1° marzo 2017 e non il 31 dicembre 2016 o i primi giorni del 2017. Gli addebiti delle spese e/o gli accrediti degli eventuali interessi attivi, invece, continueranno ad avvenire in queste ultime date (si veda Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2016). Anatocismo L’anatocismo si verifica quando gli interessi passivi maturati si sommano al capitale, cioè all’importo su cui vengono calcolati solitamente gli interessi debitori e creditori. In questa maniera, al successivo calcolo degli interessi, questi vengono conteggiati sugli interessi passivi precedentemente capitalizzati. Per ridurre questo problema, l’articolo 120, comma 2, Dlgs 1° settembre 1993, n. 385 (Tub), prevede che «nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento» si applichi la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (dal 1° ottobre 2016, non inferiore ad un anno). A decorrere dagli interessi maturati dal 1° ottobre 2016 (articolo 5, decreto Mef-Cicr 3 agosto 2016, n. 343), inoltre, gli interessi passivi non possono «produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora», sono «conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati», mentre quelli attivi, conteggiati al 31 dicembre, divengono esigibili (quindi, sono accreditati sul conto corrente) immediatamente. La banca può continuare, comunque, ad accreditare quelli attivi con periodicità trimestrale o semestrale. Pertanto, gli interessi passivi maturati nell’ultimo trimestre 2016 dovranno essere pagati alla banca il 1° marzo 2017. Se ciò non avverrà, la banca potrà avviare la procedura di messa in mora del cliente. Per evitare ciò, il 1° marzo 2017, il cliente potrà effettuare il relativo pagamento, utilizzando contanti, assegni o altre risorse finanziarie, anche diverse da quelle presenti nel conto corrente. In alternativa, potrà autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto (autorizzazione revocabile in ogni momento, purché prima dell’addebito). Facendo così, gli interessi passivi addebitati nel conto corrente verranno sommati al capitale, legittimando di fatto l’applicazione dell’anatocismo. Bilancio 2016 Ai fini della chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2016, quindi, non sarà sufficiente registrare in contabilità generale solo l’addebito o l’accredito delle consuete “competenze del periodo” (anno, semestre o trimestre), che sono riportate nei movimenti dell’estratto conto di dicembre 2016 (o, a volte, di gennaio 2017), in quanto queste comprendono solo gli oneri bancari e gli eventuali interessi attivi. Come detto, infatti, l’addebito degli interessi passivi avverrà solo il 1° marzo 2017. Quindi, il calcolo degli interessi passivi degli ultimi tre mesi del 2016 dovrà essere recuperato nell’estratto conto inviato dalla banca (si trova accanto al calcolo degli oneri e degli interessi attivi, tra le “competenze del periodo”) e si dovrà imputare il relativo costo nel periodo di maturazione. Relativamente agli interessi attivi, si ricorda che la relativa ritenuta d’acconto del 26% (articolo 26, comma 2, Dpr 600/1973) va registrata e scomputata per competenza, anche se l’accredito degli interessi attivi avviene i primi giorni dell’anno successivo (articolo 79, comma 2, Tuir; si veda Il Sole 24 Ore del 15 ottobre 2012).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2017

 

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