Grazie alla Legge di Bilancio 2023, non si applica la riduzione del super bonus dal 110% al 90% per il 2023 prevista dal decreto Aiuti quater
a patto che la Cilas o la richiesta del titolo abilitativo e le eventuali delibere condominiali siano state rispettivamente presentate al Comune e approvate dall’assemblea condominiale entro le date indicate nella slide.
Invece, per le villette e le cosiddette case a schiera, il super bonus del 110%, che sarebbe terminato il 30.06.2022, può essere ancora fruito per i pagamenti che verranno effettuati fino al 31.03.2023, solo se entro il 30.09.2022 erano già «stati effettuati lavori» (indipendentemente dai pagamenti) per almeno il 30% dell’intervento e se questa circostanza è stata “provata” da una pec del direttore dei lavori inviata “al committente e all’impresa”.
Non era necessario inviare la pratica all’Enea per “asseverare” i lavori effettuati entro il 30.09.2022, anzi, a dire il vero, era sconsigliato.
Perché chi l’ha fatto, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, ha dovuto «faticare» per poi raggiungere un altro Sal di almeno il 30% nell’ultimo trimestre 2022. Peraltro, facendo quadrare anche le ore caricate in edilconnect, ai fini del Durc di congruità.
Inoltre, se l’ha raggiunto, ora deve inviare (entro il 16.03) alle Entrate 2 distinte comunicazioni, una per il primo Sal al 30.09 e un’altra per l’altro Sal al 31.12.
Il decreto Aiuti-quater, poi, ha concesso la possibilità di beneficiare del super bonus del 90% solo per il 2023 alle persone fisiche, per gli interventi sulle villette e sulle case a schiera avviati “a partire dal 1° gennaio 2023”, solo:
In particolare:
Purtroppo, questa condizione reddituale così bassa comporta che:
Proroga fino al 2025 della detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
La Legge di Bilancio per il 2023 ha prorogato fino al 2025 la detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Questa detrazione interessa anche le imprese (anche se soggetti Ires) e indipendentemente dal tipo di immobile su cui i lavori vengono effettuati:
Analizzando i limiti di spesa massimi indicati nella norma della detrazione del 75%, però, non vengono citate le singole unità immobiliari non unifamiliari, che costituiscono un unico edificio, come ad esempio un albergo, un capannone, un negozio o un ufficio, che costituiscono un edificio con un’unica unità immobiliare.
In realtà, queste unità immobiliari sono agevolate e si applica il limite di spesa di 50.000 euro del primo scaglione delle unifamiliari (risposte 455/2022 e 456/2022).
Nel 2023, il limite della spesa agevolata per il bonus mobili e grandi elettrodomestici è di 8.000 euro, rispetto ai 10.000 euro del 2022.
Se, con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2022,
La risposta della Dre del Piemonte n. 901-349/2022, ha confermato che anche per il super bonus, come per gli altri bonus edili, i limiti di spesa:
Ma attenzione che ciò vale solo se per il nuovo intervento i pagamenti vengono effettuati nell’anno successivo rispetto a quelli del primo intervento. In caso contrario, invece, i limiti massimi di spesa sono anche annuali. Cioè, per calcolare il superamento o meno deve essere considerato, sia quanto pagato nell’anno per l’intervento vecchio, sia quanto pagato per quello nuovo nello stesso anno.
La risposta della Dre della Lombardia n. 904-2020/2022 ha confermato che il compenso per il visto di conformità deve essere compreso negli importi da indicare nelle asseverazioni tecniche da inviare all’Enea o al SUE del Comune, per poter beneficiare del super bonus.
In un passaggio della risposta, però, sembra che venga richiesto per questo onorario:
Ricordiamo che dal 1° luglio 2023, per «lavori di importo superiore a 516.000 euro», le imprese appaltatrici o subappaltatrici devono avere la qualificazione SOA. In caso contrario, non saranno riconosciuti, «per le spese sostenute» da questa data in poi:
Per l’Ance, poi, per individuare i «lavori di importo superiore a 516.000 euro» si deve considerare il «singolo contratto di affidamento», pertanto senza sommare tutti gli affidamenti dell’intero intervento (risposta Ance del 12 dicembre 2022). Si auspica a riguardo una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate.
L’agenzia delle Entrate, nella circolare 23/E/2022, ha confermato 2 risposte date a Telefisco 2022 edizione estiva, relative alla possibilità di beneficiare del super bonus per gli interventi «trainati» anche da parte dei contribuenti che non sostengono le spese per gli interventi «trainanti», a patto che siano soggettivamente legittimati (come, ad esempio, il comproprietario, il familiare convivente del proprietario o il comodatario).
La risposta 545/2022 dà un’interpretazione simile , secondo la quale il soggetto intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di ritiro dedicato dell’energia con il GSE, può essere anche un soggetto diverso rispetto a quello che sostiene le spese per l’impianto fotovoltaico e che pertanto detrae il super bonus.
Sempre relativamente al super bonus per il fotovoltaico, la Dre Sardegna n. 921-300/2022, ha confermato che nei condomìni
i limiti di spesa sono differenti e autonomi.
Ciò, in sintonia con quanto detto per le colonnine dalla circolare 23/E/2022, paragrafo 3.4.4.
Questa regola vale anche per i sistemi di accumulo.
Grazie alla legge di conversione del decreto Aiuti quater, ora, le possibili cessioni dei crediti sono al massimo 5:
Si tratterà questa tematica, nella prossima relazione. In questa sede, mi limito a segnalare 2 risposte delle Entrate relative alle note di accredito.
Secondo la risposta 385/2022, se nella fattura per lavori edili manca l’indicazione dello «sconto in fattura», non è possibile emettere una nota di accredito per stornarla e per riemettere successivamente una nuova fattura corretta (con l’indicazione dello «sconto in fattura»). Perché ciò non è previsto dalle fattispecie per l’emissione delle note di accredito dell’art. 26 del dpr 633/1972.
Lo stesso vale nel caso contrario, di indicazione dello «sconto in fattura», non seguito dall’invio della relativa Comunicazione alle Entrate. In questo caso, però, la risposta 581/2022 ha chiarito che è possibile “integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale” per documentare il mancato pagamento della fattura con lo «sconto». Successivamente, poi, è possibile pagare la fattura e detrarre il relativo bonus (o cederlo a terzi).
La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto la possibilità per le persone fisiche di detrarre dall’Irpef il 50% dell’importo
– di unità immobiliari residenziali, con «classe energetica A o B»,
– cedute:
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.
Si tratta della stessa agevolazione prevista per il 2016 e il 2017 dall’art. 1, c. 56, Legge 208/2015, con l’unica differenza che sono stati aggiunti i fondi immobiliari tra i cedenti è pertanto, si applica la stessa prassi.
Ad esempio, la circolare 12/E/2016 aveva chiarito che non rilevava solo la data dell’atto notarile, ma anche la data del pagamento, che dovevano essere tutte nel periodo agevolato (2016-2017).
Quindi, per i rogiti del 2023, sono esclusi:
La nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata nel 2023 è cumulabile:
In questi casi, quindi, la spesa su cui calcolare questi bonus Irpef deve essere ridotta della detrazione del 50% dell’Iva e non dell’intera Iva pagata, su cui invece si calcola il 50% della nuova detrazione relativa all’Iva (esempio riportato nella circolare 20/E/2016, paragrafo 10.2)
Naturalmente, la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni, non è cumulabile con l’agevolazione «prima casa per gli under 36», con Isee non superiore a 40.000 euro, prorogata al 2023, in quanto questa, in caso di applicazione dell’Iva, prevede la concessione di un credito d’imposta pari a tutta l’Iva versata (quindi, questa non rimane a carico del contribuente).
Luca De Stefani