Telefisco 2023

26 gennaio 2023 – 9:00 – 18:00 - Il Sole 24 Ore – Milano
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TELEFISCO 2023 - Relazione sul super bonus, gli altri sconti e la cessione del credito

SUPER BONUS

 

Grazie alla Legge di Bilancio 2023, non si applica la riduzione del super bonus dal 110% al 90% per il 2023 prevista dal decreto Aiuti quater

  • per i condomìni;
  • per i proprietari unici di edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari;
  • e per le demolizioni e ricostruzioni di edifici condominiali o di proprietari unici,

a patto che la Cilas o la richiesta del titolo abilitativo e le eventuali delibere condominiali siano state rispettivamente presentate al Comune e approvate dall’assemblea condominiale entro le date indicate nella slide.

 

 

Invece, per le villette e le cosiddette case a schiera, il super bonus del 110%, che sarebbe terminato il 30.06.2022, può essere ancora fruito per i pagamenti che verranno effettuati fino al 31.03.2023, solo se entro il 30.09.2022 erano già «stati effettuati lavori» (indipendentemente dai pagamenti) per almeno il 30% dell’intervento e se questa circostanza è stata “provata” da una pec del direttore dei lavori inviata “al committente e all’impresa”.

 

Non era necessario inviare la pratica all’Enea per “asseverare” i lavori effettuati entro il 30.09.2022, anzi, a dire il vero, era sconsigliato.

Perché chi l’ha fatto, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, ha dovuto «faticare» per poi raggiungere un altro Sal di almeno il 30% nell’ultimo trimestre 2022. Peraltro, facendo quadrare anche le ore caricate in edilconnect, ai fini del Durc di congruità.

Inoltre, se l’ha raggiunto, ora deve inviare (entro il 16.03) alle Entrate 2 distinte comunicazioni, una per il primo Sal al 30.09 e un’altra per l’altro Sal al 31.12.

 

 

Super bonus del 90% solo per il 2023

Il decreto Aiuti-quater, poi, ha concesso la possibilità di beneficiare del super bonus del 90% solo per il 2023 alle persone fisiche, per gli interventi sulle villette e sulle case a schiera avviati “a partire dal 1° gennaio 2023”, solo:

  • se sono proprietari o titolari di un “diritto reale di godimento sull’unità immobiliare” è quindi, esclusi i titolari di un diritto personale di godimento (comodatari o inquilini) o i familiari conviventi;
  • se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente deve avere un «reddito di riferimento» del 2022 non superiore a 15.000 euro, calcolato con il cosiddetto quoziente familiare come indicato nella slide.

In particolare:

  • va sempre considerato il reddito complessivo del coniuge, indipendentemente se a carico;
  • vanno considerati i figli solo se a carico del contribuente nel 2022:
    • anche se non presentano la dichiarazione dei redditi o il 730;
    • anche se hanno meno di 21 anni e dal 1° marzo 2022, ai genitori spetta l’assegno unico e non spetta più la detrazione Irpef.

Purtroppo, questa condizione reddituale così bassa comporta che:

  • il contribuente che ha la disponibilità economica per effettuare l’intervento non può farlo per legge;
  • mentre chi rispetta il requisito reddituale, non trovando cessionari disposti ad acquistare il credito, rinuncerà ad iniziare i lavori.

 

 

 

Altre novità 1

 

Proroga fino al 2025 della detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La Legge di Bilancio per il 2023 ha prorogato fino al 2025 la detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Questa detrazione interessa anche le imprese (anche se soggetti Ires) e indipendentemente dal tipo di immobile su cui i lavori vengono effettuati:

  • «strumentali»
  • «merci»
  • «patrimoniali» (risposta 444/2022), come già accade per l’ecobonus e il sisma bonus (risoluzione 34/2020). Risoluzione a cui si è arrivati faticosamente, rispetto alle prime risposte date dell’agenzia delle E

 

Analizzando i limiti di spesa massimi indicati nella norma della detrazione del 75%, però, non vengono citate le singole unità immobiliari non unifamiliari, che costituiscono un unico edificio, come ad esempio un albergo, un capannone, un negozio o un ufficio, che costituiscono un edificio con un’unica unità immobiliare.

In realtà, queste unità immobiliari sono agevolate e si applica il limite di spesa di 50.000 euro del primo scaglione delle unifamiliari (risposte 455/2022 e 456/2022).

 

 
Bonus mobili

Nel 2023, il limite della spesa agevolata per il bonus mobili e grandi elettrodomestici è di 8.000 euro, rispetto ai 10.000 euro del 2022.

Se, con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2022,

  • sono già stati acquistati nel 2022 mobili per 7.000 euro,
  • nel 2023 si potranno acquistare mobili per altri 1.000 euro (8.000 – 7.000). Si veda l’esempio della circolare 9/E/2022.

 

 
Limiti di spesa annuale

La risposta della Dre del Piemonte n. 901-349/2022, ha confermato che anche per il super bonus, come per gli altri bonus edili, i limiti di spesa:

  • sono riferiti allo stesso intervento sulla stessa unità immobiliare;
  • mentre spettano nuovi limiti se si inizia un nuovo intervento (con apposita pratica edilizia) anche se sulla stessa unità immobiliare.

Ma attenzione che ciò vale solo se per il nuovo intervento i pagamenti vengono effettuati nell’anno successivo rispetto a quelli del primo intervento. In caso contrario, invece, i limiti massimi di spesa sono anche annuali. Cioè, per calcolare il superamento o meno deve essere considerato, sia quanto pagato nell’anno per l’intervento vecchio, sia quanto pagato per quello nuovo nello stesso anno.

 

 

Onorario per il visto di conformità

La risposta della Dre della Lombardia n. 904-2020/2022 ha confermato che il compenso per il visto di conformità deve essere compreso negli importi da indicare nelle asseverazioni tecniche da inviare all’Enea o al SUE del Comune, per poter beneficiare del super bonus.

In un passaggio della risposta, però, sembra che venga richiesto per questo onorario:

  • non solo il rispetto del limite di «spesa massima» generale (regola condivisibile);
  • ma anche il rispetto dei «costi massimi unitari» (cioè della congruità dei prezzi). E ciò non è corretto.

 

 
Qualificazione SOA

Ricordiamo che dal 1° luglio 2023, per «lavori di importo superiore a 516.000 euro», le imprese appaltatrici o subappaltatrici devono avere la qualificazione SOA. In caso contrario, non saranno riconosciuti, «per le spese sostenute» da questa data in poi:

  • gli incentivi fiscali del super bonus;
  • quelli per le cessioni o sconti in fattura per tutti i bonus, anche non super.

Per l’Ance, poi, per individuare i «lavori di importo superiore a 516.000 euro» si deve considerare il «singolo contratto di affidamento», pertanto senza sommare tutti gli affidamenti dell’intero intervento (risposta Ance del 12 dicembre 2022). Si auspica a riguardo una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate.

 

 

 

Altre novità 2

 

L’agenzia delle Entrate, nella circolare 23/E/2022, ha confermato 2 risposte date a Telefisco 2022 edizione estiva, relative alla possibilità di beneficiare del super bonus per gli interventi «trainati» anche da parte dei contribuenti che non sostengono le spese per gli interventi «trainanti», a patto che siano soggettivamente legittimati (come, ad esempio, il comproprietario, il familiare convivente del proprietario o il comodatario).

 

La risposta 545/2022 dà un’interpretazione simile , secondo la quale il soggetto intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di ritiro dedicato dell’energia con il GSE, può essere anche un soggetto diverso rispetto a quello che sostiene le spese per l’impianto fotovoltaico e che pertanto detrae il super bonus.

 

Sempre relativamente al super bonus per il fotovoltaico, la Dre Sardegna n. 921-300/2022, ha confermato che nei condomìni

  • con un impianto fotovoltaico condominiale e
  • con tanti impianti fotovoltaici “al servizio delle singole unità abitative

i limiti di spesa sono differenti e autonomi.

Ciò, in sintonia con quanto detto per le colonnine dalla circolare 23/E/2022, paragrafo 3.4.4.

Questa regola vale anche per i sistemi di accumulo.

 

 

 

Cessione del credito e sconto in fattura

 

Massimo 5 cessioni

Grazie alla legge di conversione del decreto Aiuti quater, ora, le possibili cessioni dei crediti sono al massimo 5:

  • la prima libera (anche dopo un eventuale «sconto in fattura»),
  • 3 in ambito bancario/assicurativo e
  • una a correntisti che devono essere imprenditori o professionisti.

 

Si tratterà questa tematica, nella prossima relazione. In questa sede, mi limito a segnalare 2 risposte delle Entrate relative alle note di accredito.

 

Nota di accredito

Secondo la risposta 385/2022, se nella fattura per lavori edili manca l’indicazione dello «sconto in fattura», non è possibile emettere una nota di accredito per stornarla e per riemettere successivamente una nuova fattura corretta (con l’indicazione dello «sconto in fattura»). Perché ciò non è previsto dalle fattispecie per l’emissione delle note di accredito dell’art. 26 del dpr 633/1972.

Lo stesso vale nel caso contrario, di indicazione dello «sconto in fattura», non seguito dall’invio della relativa Comunicazione alle Entrate. In questo caso, però, la risposta 581/2022 ha chiarito che è possibile “integrare l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale” per documentare il mancato pagamento della fattura con lo «sconto». Successivamente, poi, è possibile pagare la fattura e detrarre il relativo bonus (o cederlo a terzi).

 

 

 

Detrazione 50% dell’Iva per acquisto di abitazione

 

La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto la possibilità per le persone fisiche di detrarre dall’Irpef il 50% dell’importo

  • dell’Iva pagata nel 2023
  • per acquisti effettuati sempre nel 2023

– di unità immobiliari residenziali, con «classe energetica A o B»,

– cedute:

  • dalle «imprese che le hanno costruite» o;
  • da fondi immobiliari.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

 

Si tratta della stessa agevolazione prevista per il 2016 e il 2017 dall’art. 1, c. 56, Legge 208/2015, con l’unica differenza che sono stati aggiunti i fondi immobiliari tra i cedenti è pertanto, si applica la stessa prassi.

Ad esempio, la circolare 12/E/2016 aveva chiarito che non rilevava solo la data dell’atto notarile, ma anche la data del pagamento, che dovevano essere tutte nel periodo agevolato (2016-2017).

Quindi, per i rogiti del 2023, sono esclusi:

  • sia gli acconti pagati nel 2022, in quanto mancava proprio la norma;
  • sia i pagamenti che verranno effettuati dopo il 2023.

 

 

  • non è necessario che l’abitazione venga adibita ad abitazione principale dell’acquirente;
  • sono agevolate anche le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • è agevolato solo l’acquisto dell’abitazione e non la sua costruzione tramite appalto (circolare 7/E/2017).

 

Cumulo

La nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata nel 2023 è cumulabile:

  • con il bonus casa acquisti, solo se riguarda abitazioni di edifici interamente ristrutturati dall’impresa, acquistati entro 18 mesi dalla fine dei lavori;
  • con il sisma bonus acquisti ordinario del 75% o del 85%, solo se l’acquisto dall’impresa avviene entro 30 mesi dalla fine dei lavori di “demolizione e ricostruzione di interi edifici”, in zona sismica 1, 2 e 3;
  • con il box auto acquisti (non quello tramite costruzione in appalto), solo se il box pertinenziale viene acquistato “contestualmente all’immobile agevolato” (requisito richiesto solo ai fini della detrazione del 50% dell’Iva dalle circolari 20/E/2016 e 7/E/2018).

In questi casi, quindi, la spesa su cui calcolare questi bonus Irpef deve essere ridotta della detrazione del 50% dell’Iva e non dell’intera Iva pagata, su cui invece si calcola il 50% della nuova detrazione relativa all’Iva (esempio riportato nella circolare 20/E/2016, paragrafo 10.2)

 

Prima casa per gli under 36

Naturalmente, la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni, non è cumulabile con l’agevolazione «prima casa per gli under 36», con Isee non superiore a 40.000 euro, prorogata al 2023, in quanto questa, in caso di applicazione dell’Iva, prevede la concessione di un credito d’imposta pari a tutta l’Iva versata (quindi, questa non rimane a carico del contribuente).

Luca De Stefani