ArticoloIl Sole 24 OreNewsIl visto «libera» le compensazioni

Corsa contro il tempo per i professionisti abilitati o per l’ organo di controllo per effettuare le verifiche sulle contabilità dei clienti, che intendono inviare entro domani il modello Iva TR del secondo trimestre 2017, per poter utilizzare, già dal 17 luglio, il credito Iva trimestrale in compensazione orizzontale in F24. Compensazioni oltre 5mila € Il Dl 50/2017 ha ridotto da 15mila a 5mila euro il limite dei crediti Iva annuali compensabili in F24 con debiti di altra natura, senza visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (collegio sindacale, revisore legale o società di revisione). Inoltre, dal 24 giugno 2017 è stato introdotto l’obbligo di apporre il visto di conformità anche alle richieste di compensazione dell’Iva dei primi tre trimestri dell’anno, tramite il modello TR (provvedimento delle Entrate 4 luglio 2017, prot. 124040, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). In questo modello, il visto di conformità era già previsto per ottenere i rimborsi Iva trimestrali di importo superiore a 30mila euro senza presentazione dell’apposita garanzia. Per questi rimborsi, oltre al visto, è necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali (articolo 38 bis, comma 3, Dpr 633/72). Relativamente alle compensazioni orizzontali in F24, quindi, ora sia il credito annuale Iva che quello dei primi tre trimestri (con presentazione del modello TR), possono essere compensati, per importi superiori a 5mila euro annui solo previa apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo) e solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o trimestrale. In passato era necessario attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dei modelli. Quindi, se il modello TR relativo al secondo trimestre 2017 sarà presentato entro venerdì 7 luglio 2017, si potrà utilizzare il relativo credito Iva in compensazione orizzontale in F24, per un importo superiore a 5mila euro, già dalla scadenza dei pagamenti del 17 luglio 2017 (la consueta scadenza del 16 luglio cade di domenica, quindi, viene prorogata a lunedì). Controlli Sarà necessario, però, che un professionista abilitato apponga il visto di conformità nella relativa istanza trimestrale, previa effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, decreto 31 maggio 1999, n. 164. In alternativa, serve la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, il quale deve comunque effettuare gli stessi controlli previsti per il rilascio del visto di conformità vero e proprio. Vanno seguiti e adattati al modello TR i controlli indicati nella “check list” predisposta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 13 gennaio 2010 per il visto della dichiarazione Iva annuale, oltre a quelli indicati nella circolare 57/E/2009. Si ricorda che per la circolare 7/E/2015 il rilascio del visto di conformità non comporta valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. Certificatori Tralasciando la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, il visto di conformità vero e proprio può essere rilasciato solo dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Dpr 322/1998, cioè i dottori commercialisti e gli esperti contabili (sezioni A e B), i consulenti del lavoro, gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, oltre che i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-impresa (circolare 32/E/2014, paragrafo 2.2.1). Se le scritture contabili sono tenute da un soggetto che non può apporre il visto, il contribuente può comunque rivolgersi a un Caf-impresa o a un professionista abilitato all’apposizione del visto (circolari 57/E/2009, 28/E/2014 e 32/E/2014).

VERIFICHE Per vistare la dichiarazione Iva e il modello TR è necessario effettuare i controlli indicati nell’articolo 2, comma 2, Dm164/1999, come chiariti e integrati dalle circolari 23 dicembre 2009 n. 57/E e 17 giugno 1999 n. 134/E. Da queste fonti normative si possono suddividere i controlli in questi tre ambiti di attività:

1.la verifica della «regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie» ai fini Iva (articolo 2, comma 2, lettera a, Dm 164/1999);

2.la verifica della correttezza formale della dichiarazione Iva e del modello TR, cioè della «corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione» (articolo 2, comma 2, lettera b, Dm 164/1999);

3.la verifica della «corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione» Iva e nel modello TR «alle risultanze della relativa documentazione» (circolare n. 134/E/1999).

CONTROLLI SUI LIMITI Un unico visto per rimborsi o compensazioni L’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione Iva o sul modello TR è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva (circolare 30 dicembre 2014 n. 32/E, paragrafo 2.2.1)

Limiti separati per rimborsi e compensazioni Il “plafond” di 30mila euro per i rimborsi e quello dei 5mila euro per le compensazioni orizzontali vanno considerati “separatamente”, quindi, se si richiede la compensazione per 5mila euro e il rimborso per 30mila euro, non è necessario apporre il visto, sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 30mila euro

Rimborsi Iva fino a 30mila euro nell’anno Relativamente ai rimborsi Iva trimestrali e annuali, il limite massimo dei 30mila euro per l’esonero dal visto non è riferito alla singola richiesta, ma alla somma di tutte le richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta, sia con il modello TR, che con quello annuale (risoluzione 3 novembre 2000 n. 165/E e circolare 30 dicembre 2014 n. 32/E, paragrafo 2). Quindi, ad esempio, se viene inviato un modello TR per un rimborso infrannuale di 25mila euro senza il visto e, successivamente, per lo stesso periodo d’imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione per un rimborso di ulteriori 6mila euro, l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sorge in relazione a tale ultima richiesta (circolare 30 dicembre 2014 n. 32/E, paragrafo 2.2.1)

Compensazioni La regola dettata per i rimborsi Iva dovrebbe valere anche per tutte le richieste di compensazioni trimestrali Iva, naturalmente con riferimento al limite dei 5mila euro annuali e prestando attenzione che al raggiungimento del limite dei 5mila euro del credito Iva annuale della dichiarazione annuale Iva, compensabile liberamente (10mila euro fino al 31 marzo 2012), non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (circolare 19 aprile 2011 n. 16/E, risposta 1.2). I crediti Iva infrannuali, infatti, rappresentano un plafond distinto rispetto al credito Iva annuale e questa distinzione permane anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità (circolare 15 gennaio 2010 n. 1/E)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 luglio 2017

 

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