ArticoloIl Sole 24 OreNewsIl tax day di giugno si sdoppia

Via libera all’eliminazione del tax day del 16 giugno , che concentrava il pagamento dell’ Imu e della Tasi con quello delle imposte e dei contributi calcolati nella dichiarazione dei redditi e Irap . Dal prossimo anno, infatti, le prime rate delle due imposte comunali continueranno a essere versate il 16 giugno, mentre le prime rate degli acconti e i saldi delle altre imposte e contributi dovranno essere pagati entro il 30 giugno. La semplificazione è contenuta nell’articolo 7-quater, comma 19 del Dl 22 ottobre 2016, n. 193, introdotto dalla legge di conversione dello stesso (approvata definitivamente ieri dal Senato), il quale ha modificato i termini dei versamenti contenuti nell’articolo 17, comma 1, Dpr 7 dicembre 2001, n. 435. Per una probabile svista legislativa, però, la nuova scadenza non riguarderà il pagamento degli acconti della cedolare secca (che rimarranno al 16 giugno), ma interesserà solo il saldo dell’imposta piatta sugli affitti di abitazioni. Regime per cassa Inoltre, la nuova scadenza del 30 giugno riguarderà anche il pagamento degli acconti dovuti dalle imprese minori, che in base alla legge di stabilità 2017, applicheranno il nuovo regime reddituale per cassa. Si tratta di un controsenso, in quanto questo nuovo regime ha come scopo la posticipazione del pagamento delle imposte solo al momento dell’incasso dei ricavi da parte dell’impresa, ma ciò nonostante non si prevede, per questi soggetti, l’eliminazione degli acconti, che sono un’anticipazione di ben sette mesi rispetto alla data prevista per il saldo (addirittura di 12 mesi, se si considera la prima rata, che scade il 30 giugno dell’anno precedente). Imposte e contributi Tra le imposte interessate alle nuove scadenze ricordiamo l’Irpef, l’addizionale regionale e quella comunale, l’anticipo Irpef del 20% per la tassazione separata, il saldo (non l’acconto) della cedolare secca sulle locazioni abitative, l’imposta sostitutiva per i forfettari (articolo 1, comma 64, legge 23 dicembre 2014, n. 190), l’imposta sostitutiva per i minimi (circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E, paragrafo 5), l’Ires, la maggiorazione Ires del 10,50% per le società di comodo, l’Irap (articolo 30, comma 2, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446), la maggiore Iva e maggiorazione del 3% da adeguamento agli studi di settore, l’Ivie, l’Ivafe (articolo 19, commi 17 e 22, Dl 6 dicembre 2011, n. 201), i contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata (articolo 18, comma 4, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241) e il saldo Iva annuale portato in Unico, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b, Dpr 14 ottobre 1999, n. 542). Cedolare secca Solo per il versamento “a saldo” della cedolare secca si applicano le «disposizioni in materia di versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche» (articolo 7, comma 3, provvedimento 7 aprile 2011), quindi, solo per il saldo la scadenza sarà spostata dal 16 al 30 giugno. Per gli acconti, invece, l’articolo 7, comma 2, provvedimento 7 aprile 2011, continua a prevedere che la prima rata di acconto della cedolare secca, pari al 40% del 95% (non del 100% come per l’Irpef) «della cedolare secca dovuta», deve essere versata «entro il 16 giugno di ciascun anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo». Nuove scadenze Dal 2017 quindi i pagamenti delle imposte calcolate sulla dichiarazione dei redditi e Irap andranno effettuati entro il 30 giugno. Per quelli che approvano il bilancio entro il 30 giugno, la scadenza sarà l’ultimo giorno (non il 16) «del mese successivo a quello di approvazione del bilancio». È opportuno sottolineare che con la proroga generale dal 16 al 30 giugno la nuova scadenza coinciderà con quella del pagamento dell’eventuale imposta sulle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni detenuti da soggetti Irpef e dell’eventuale imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 25 novembre 2016

 

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