Il super sisma bonus assorbe il sisma bonus

ArticoloIl Sole 24 OreIl super sisma bonus assorbe il sisma bonus

Problemi sull’obbligo di applicare la più complicata agevolazione del super bonus e non il più semplice sisma bonus ordinario

Per la risposta dell’agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 318, le circolari del 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 3.3 e del 25 luglio 2022 n. 28, pagina 54, e la risposta 2 delle Linee guida per la “Classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, elaborate il 2 febbraio 2021 dalla Commissione di monitoraggio, il super sisma bonus ha modificato il sisma bonus ordinario, prevedendo, a determinate condizioni, la sostituzione delle percentuali ordinarie del 50-70-75-80-85% con quella del 110%, 90%, 70% o 65%, pertanto, se sono rispettate tutte le condizioni previste dal super sisma bonus, vige l’obbligo di applicare la più complicata agevolazione del super bonus e non è possibile scegliere di applicare quella più semplice del sisma bonus ordinario. Queste risposte dovrebbero essere riviste per il 2024 (e il 2025, in caso di proroga del sisma bonus ordinario), quando la detrazione del super sisma bonus per i condomìni e i proprietari unici scenderà rispettivamente al 70% e al 65%, quindi, a percentuali più basse rispetto a quelle previste per il sisma bonus ordinario del 75% (o dell’85% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi) sulle «parti comuni di edifici condominiali» (o anche non condominiali, ma di proprietari unici, per le risposte del 22 luglio 2019, n. 293 e 10 giugno 2020, n. 175). Senza una modifica interpretativa, infatti, nel 2024  (e il 2025, in caso di proroga del sisma bonus ordinario), le imprese, ad esempio, potrebbero beneficiare di queste maggiori percentuali del sisma bonus ordinario per i lavori antisismici sulle parti comuni dei propri uffici, negozi o capannoni (75-85%), rispetto ai condòmini, persone fisiche, di edifici prevalentemente residenziali, i quali potrebbero beneficiare solo del super sisma bonus del 70% nel 2024 o del 65% nel 2025 (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 giugno 2021).

Ancora applicabile il sisma bonus ordinario

Leggendo l’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sulle cessioni dei crediti o «sconti in fattura», si comprende che, anche dopo il primo luglio 2020 (e fino al 2024), è ancora possibile trasferire a terzi i crediti d’imposta relativi al sisma bonus ordinario del 50-70-75-80-85 per cento (sempre al netto della stretta su questi trasferimenti del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, applicabile in generale per le Cilas presentate dopo il 16 febbraio 2023). Pertanto, nonostante l’introduzione del super sisma bonus, tutte le detrazioni ordinarie previste per gli interventi antisismici dell’articolo 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, sono ancora in vigore anche dopo il primo luglio 2020 (e fino alla fine del 2024) e non sono influenzate dalle complicate condizioni oggettive e soggettive del super bonus. Quindi, se non si rispettano i nuovi criteri del decreto Rilancio, ad esempio, perché il contribuente è un’impresa o un professionista che detiene un’unità immobiliare non in condomìnio ovvero perché è una persona fisica che detiene un capannone o un negozio, si possono continuare ad applicare le vecchie agevolazioni fiscali del sisma bonus ordinario. Se, però, si rispettano tutte le condizioni del super sisma bonus è possibile beneficiare solo dell’incentivo super.

Obbligo del super sisma bonus

Secondo la risposta del 10 maggio 2021, n. 318, che si basa sulla risposta 2 delle Linee guida per la “Classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, elaborate il 2 febbraio 2021 dalla Commissione di monitoraggio istituita il 21 ottobre 2020 dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi del decreto del 28 febbraio 2017, n. 58 (prot. ingresso del 21 ottobre 2020, n. 8047, proveniente dall’agenzia delle Entrate), però, durante il periodo di vigenza contemporanea sia del sisma bonus ordinario del 50-70-75-80-85% (anche se quello cosiddetto «acquisti») dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, che del super sisma bonus, la disciplina «ordinaria» del sisma bonus si applica solo in tutti i «casi esclusi dal super bonus». Pertanto, «non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare», ma “al ricorrere di tutti” i requisiti per il super sisma bonus è possibile applicare solo quest’ultimo, in quanto l’agevolazione ordinaria “dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal super bonus”. Questo principio vale anche per il super «sisma bonus acquisti», terminato il 31 dicembre 2022.

Questa regola è stata confermata anche dalla circolare del 25 luglio 2022 n. 28, secondo la quale l’aliquota di detrazione è elevata al 110%, «senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione» del sisma bonus ordinario. Resta fermo, invece, che la disciplina «ordinaria» del sisma bonus «si applica in tutti gli altri casi esclusi» dal super bonus (si veda anche la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 3.3).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 19 maggio 2023