Il socio non può restituire alla società il credito energetico

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Il credito d’imposta generato da interventi sul risparmio energetico qualificato o antisismici, sostenuti da una società di persone non può essere ceduto dal socio, che lo ha ricevuto per trasparenza, alla società stessa. Il chiarimento è arrivato dall’agenzia delle Entrate con la risposta 415 di ieri. Se una società di persone sostiene delle spese per interventi agevolati, la relativa detrazione viene trasferita per «trasparenza», pro-quota, ai soci della medesima società, a patto che detengano almeno l’usufrutto delle quote sociali. A determinate condizioni, quelli che ricevono la detrazione possono anche decidere di cedere il relativo credito d’imposta a terzi. Questi possono essere i fornitori dei beni e dei servizi, necessari per l’intervento, e i cosiddetti «altri soggetti privati», i quali devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Questa limitazione per gli «altri soggetti privati» è applicabile solo per il risparmio energetico «qualificato» dei non incapienti (circolare 11/E/2018 che parla solo di «altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies») e per i lavori antisismici dell’articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del Dl 63/2013 (circolare 17/E/2018), quindi, non per il risparmio energetico «qualificato» degli incapienti (risposta delle Entrate 298/2019). Solo per gli incapienti, tra i cessionari vi rientrano anche gli «istituti di credito e intermediari finanziari». La risposta delle Entrate è condivisibile, ma non viene detto come compilare le dichiarazioni dei redditi della società che ha effettuato i lavori. Nella riposta 2 del 31 maggio 2019 alle domande di Dichiarazioni24 (si veda Il Sole 24 Ore dello stesso giorno), ha già confermato che non va riportato alcun dato relativo alla cessione del credito corrispondente alla detrazione nei modelli Redditi o 730, né da parte del cedente, né da parte del cessionario. Si ritiene, comunque, che la società di persone trasparente che ha effettuato i lavori (che non è né la cedente, né la cessionaria) debba compilare i righi da RP1 a RP30 del modello Redditi SP, “spese per le quali spetta una detrazione d’imposta”, al fine di consentire il trasferimento per trasparenza al socio cedente. Con la risposta 415/ 2019 (relativa ai lavori dell’articolo 14, comma 2-sexies, del decreto legge 63/2013, ma estendibile anche agli altri interventi agevolati e cedibili), l’Agenzia ha trattato il caso di una società che nel 2019 sosterrà delle spese per la riqualificazione energetica, maturando le relative detrazioni, le quali saranno imputate per trasparenza pro quota ai relativi soci. Questi ultimi, a loro volta, essendo incapienti, hanno intenzione di effettuare la cessione del credito (corrispondente alla detrazione ricevuta) alla società da loro partecipata. Secondo l’Agenzia, però, i soci non possono cedere alla società il credito corrispondente alla detrazione, in quanto questa facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa. Infatti, se venisse consentita tale possibilità, si realizzerebbe l’effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla norma.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 16 ottobre 2019

 

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