Il modello 770 trascina anche le «CU»

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Per la trasmissione telematica da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni uniche 2016, «che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata», la scadenza del 7 marzo 2016 non è stata perentoria, quindi, è possibile effettuare l’invio entro il 22 agosto 2016, cioè entro la data di scadenza della presentazione del 770 2016. La proroga si ricava dalla risposta 8.8 della circolare 12/E/2016, nella quale, però, non è stato considerato che quest’anno non c’è solo il modello 730 precompilato, ma c’è anche l’Unico Pf precompilato, quindi, parlare di «dichiarazione precompilata» sembra comprendere entrambi. Seguire “letteralmente” la risposta dell’agenzia, quindi, porterebbe a ritenere che l’invio dei modelli «Cu», entro il 22 agosto 2016, sarebbe ancora possibile, senza l’applicazione della sanzione di 100 euro per ogni modello «Cu» omesso, solo per quelli relativi ai redditi dichiarabili nelle dichiarazioni delle società o cooperative. In realtà, si ritiene che la risposta delle Entrate sia generica e che voglia negare la proroga solo all’invio dei dati da essa utilizzati per alimentare i 730 precompilati. La risposta, infatti, si riferisce a una domanda che riporta la più precisa circolare dello scorso anno, la quale concedeva la proroga «esclusivamente ai redditi non dichiarabili mediante il modello 730 come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, cioè quelli dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva» (circolare 11/E/2015). Si arriva a questa conclusione anche analizzando i due modelli di Unico Pf precompilati (Unico web e Uniconline), che hanno entrambi solo i dati che sono visibili dalle persone fisiche nei modelli 730 precompilati. Non sono stati riportati dalle Entrate, invece, gli altri dati che l’Agenzia ha recuperato dai modelli «Cu», come ad esempio, i compensi dei professionisti o quelli con ritenuta d’acconto percepiti dalle imprese (provvigioni o condomini). Anche se il modello Uniconline, a differenza dell’Unico web, può essere utilizzato per compilare i quadri RF, RG, RE e LM, non vi è alcun dato precompilato dalle Entrate in questi quadri, quindi, si ritiene che sia ancora possibile inviare i modelli Cu contenenti questi dati (non inseribili nel 730). Sarebbe, comunque, auspicabile un chiarimento delle Entrate.

Minimi e forfettari Anche i clienti dei minimi e dei forfettari, quindi, sarebbero ancora in tempo per inviare le certificazioni dei ricavi e dei compensi pagati nel 2015, «anche se non soggetti a ritenuta d’acconto», indipendentemente dal fatto che il minimo o il forfettario sia impresa o professionista. Le istruzioni al modello «Cu» 2016 specificano che per le nuove iniziative (regime peraltro abrogato e non più applicabile dal primo gennaio 2015) le certificazioni devono essere effettuate solo per i «compensi erogati a esercenti prestazioni di lavoro autonomo», escludendo in maniera chiara, quindi, i compensi per le prestazioni percepite dalle imprese. Per il nuovo regime dei forfettari e per quello dei minimi (regime non più opzionabile dal 1° gennaio 2016, ma applicabile ancora entro i 35 anni di età ovvero i 5 anni di attività), invece, si parla generalmente di «compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto». Il Dpr 600/1973 (norma sulle ritenute) parla più volte di compensi anche per riferirsi a componenti positivi delle imprese (ad esempio, negli articoli 25 e 28, ma anche l’articolo 23, comma 2, Tuir), quindi, questi non sono esclusivi dei lavoratori autonomi. Si consiglia di procedere all’invio non solo delle certificazioni per i compensi erogati nel 2015 ai professionisti forfettari o minimi, ma anche per i compensi o i ricavi pagati alle imprese che applicano questi regimi. In quest’ultimo caso, è opportuno inviare sia le certificazioni nei casi in cui, in assenza dei regimi sarebbe stata applicabile la ritenuta d’acconto (del 4% se il committente è un condominio o del 23% sul 20-50% dell’imponibile se il prestatore è un agente) sia nel caso in cui, senza regime dei minimi o forfettario, non sarebbe stata comunque applicabile la ritenuta d’acconto (si veda Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2015). Anche in questo caso, si auspica un intervento chiarificatore da parte delle Entrate.

Lo slittamento Secondo la circolare 12/E/2016, risposta 8.8, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare 6/E del 2015 e anche a seguito delle “rilevanti modifiche” che hanno interessato il modello «Cu» 2016 l’invio telematico alle Entrate delle certificazioni uniche che «non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770». Questo invio telematico scadrebbe ordinariamente il 31 luglio 2016, ma essendo questo giorno di domenica, verrebbe prorogato in automatico al 1° agosto (articolo 7, comma 1, lettera h, del Dl 70/2011). Per l’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006 (a regime), però, tutti gli «adempimenti fiscali» e i versamenti, che hanno «scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione». Si andrebbe, quindi, al 20 agosto 2016, il quale a sua volta è di sabato, pertanto la scadenza per quest’anno è lunedì 22 agosto 2016. Una situazione simile avvenne anche nel 2010, perché il 31 luglio 2010 era di sabato, quindi, l’invio del 770 venne prorogato al 20 agosto 2010 (si veda Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2010), come confermato anche dallo scadenzario presente oggi nel sito internet dell’agenzia delle Entrate.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 12 luglio 2016

 

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