Deducibili le polizze per le parcelle
I premi che i professionisti pagheranno alle compagnie assicurative per coprire le future perdite su crediti saranno deducibili fiscalmente. Il chiarimento è contenuto nella nuova legge sul lavoro autonomo. La legge, all’articolo 9, comma 1) ha confermato che sono «integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà» (articolo 54, comma 5 del Tuir). Si tratta dei premi pagati alle compagnie assicurative ovvero agli enti o alle organizzazioni “di solidarietà”, per le polizze o i contratti che proteggono i lavoratori autonomi dai rischi di mancato pagamento da parte dei clienti degli studi professionali. Si tratta, comunque, di una conferma di regole già applicate nella pratica, perché la deduzione di questi costi è già prevista, in base alle regole generali, dal principio di inerenza delle spese all’attività del lavoratore autonomo. Come per gli altri costi professionali, anche per il pagamento dei premi assicurativi valgono le regole generali della deduzione delle spese con il principio di cassa, cioè nell’anno del relativo pagamento.
Per i ritardi nei pagamenti scattano gli interessi di mora
La disciplina relativa agli interessi di mora, contenuta nel Dlgs 231/02, si applica, in quanto compatibile, «anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche» (articolo 1, comma 2, Dlgs 165/01) o tra «lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli».
Quindi, il tasso di interesse di mora dell’8% si applicherà a tutti i lavoratori autonomi e non solo ai professionisti, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. Sono queste le novità contenute nel Jobs act degli autonomi, le quali hanno risolto il dubbio che derivava dal fatto che l’articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 231/2002, prevede che per «transazioni commerciali» si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Nella lettera c) dello stesso articolo viene detto che per «imprenditore» si intende «ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione», senza comprendere tutti i lavoratori autonomi di cui al titolo III del libro V del Codice civile, inclusi quelli disciplinati dell’articolo 2222 del Codice civile e non iscritti in albi o collegi. Quindi, ora non vi sono più dubbi circa l’applicazione delle regole cosiddette “europee” per gli interessi di mora a tutti i lavoratori autonomi e non solo ai professionisti, alle imprese e alla Pa.
Termine «legale di pagamento»
In base alle regole “europee” sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, professionisti e/o Pa, gli interessi moratori decorrono, senza obbligo della preventiva costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (articolo 4, comma 1, del Dlgs 231/2002). Ciò accade già nel Codice civile, secondo il quale per le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora (articolo 1224, Codice civile), senza la necessità della sua costituzione. Non serve la costituzione in mora, quando il termine è scaduto, se la prestazione va eseguita al domicilio del creditore (articolo 1219, comma 2, Codice civile) e per legge l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve sempre essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (articolo 1182, Codice civile).
Questo principio dell’automatismo è inderogabile dalle parti, quindi, e gli interessi decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora «a prescindere dal fatto che si sia in presenza di un termine legale o contrattuale» (Assonime 14 luglio 2014, n. 23). A differenza delle regole del Codice civile, però, la disciplina cosiddetta “europea” individua un termine «legale di pagamento» nei casi in cui gli accordi tra le parti non prevedano un «termine contrattuale» di scadenza.
La norma stabilisce, cioè, un termine «legale di pagamento», salva la possibilità delle parti di pattuire un «termine contrattuale» superiore, a determinate condizioni, ovvero inferiore (articolo 4, comma 2, del dlgs 231/2002). Infatti, gli interessi moratori decorrono, per legge, dopo 30 giorni dalla data: di «ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente»; di «ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento», ovvero «quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi»; «dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data» (articolo 4, comma 2 del Dlgs 231/2002).
Riguardo al computo dei termini, «non si calcola il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, mentre si computa quello finale» e «se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo» (Assonime 14 luglio 2014, n. 23, in base al regolamento Cee n. 1182/71 del 3 giugno 1971, articolo 2963 del Codice civile sul computo del termine).
Periodo | Tasso base | Maggiorazione | Tasso interesse mora |
Gazzetta ufficiale di pubblicazione della Comunicazione del Mef (articolo 5, comma 2, Dlgs n. 231/02) |
dall’1/1/2006 al 30/6/2006 | 2,25% | 7% | 9,25% | n. 10 del 13 gennaio 2006 |
dall’1/7/2006 al 31/12/2006 | 2,83% | 7% | 9,83% | n. 158 del 10 luglio 2006 |
dall’1/1/2007 al 30/6/2007 | 3,58% | 7% | 10,58% | n. 29 del 5 febbraio 2007 |
dall’1/7/2007 al 31/12/2007 | 4,07% | 7% | 11,07% | n. 175 del 30 luglio 2007 |
dall’1/1/2008 al 30/6/2008 | 4,20% | 7% | 11,20% | n. 35 del 11 febbraio 2008 |
dall’1/7/2008 al 31/12/2008 | 4,10% | 7% | 11,10% | n. 169 del 21 luglio 2008 |
dall’1/1/2009 al 30/6/2009 | 2,50% | 7% | 9,50% | n. 26 del 2 febbraio 2009 |
dall’1/7/2009 al 31/12/2009 | 1,0% | 7% | 8,00% | n. 199 del 28 agosto 2009 |
dall’1/1/2010 al 30/6/2010 | 1,0% | 7% | 8,00% | n. 40 del 18 febbraio 2010 |
dall’1/7/2010 al 31/12/2010 | 1,0% | 7% | 8,00% | n. 190 del 16 agosto 2010 |
dall’1/1/2011 al 30/6/2011 | 1,0% | 7% | 8,00% | n. 31 del 8 febbraio 2011 |
dall’1/7/2011 al 31/12/2011 | 1,25% | 7% | 8,25% | n. 165 del 18 luglio 2011 |
dall’1/1/2012 al 30/6/2012 | 1,0% | 7% | 8,0% | n. 22 del 27 gennaio 2012 |
dall’1/7/2012 al 31/12/2012 | 1,0% | 7% | 8,0% | n. 162 del 13 luglio 2012 |
dall’1/1/2013 al 30/6/2013 | 0,75% | 8% | 8,75% | n. 14 del 17 gennaio 2013 |
dall’1/7/2013 al 31/12/2013 | 0,50% | 8% | 8,50% | n. 166 del 17 luglio 2013 |
dall’1/1/2014 al 30/6/2014 | 0,25% | 8% | 8,25% | n. 51 del 3 marzo 2014 |
dall’1/7/2014 al 31/12/2014 | 0,15% | 8% | 8,15% | n. 167 del 21 luglio 2014 |
dall’1/1/2015 al 30/6/2015 | 0,05% | 8% | 8,05% | n. 12 del 16 gennaio 2015 |
dall’1/7/2015 al 31/12/2015 | 0,05% | 8% | 8,05% | n. 168 del 22 luglio 2015 |
dall’1/1/2016 al 30/6/2016 | 0,05% | 8% | 8,05% | n. 19 del 25 gennaio 2016 |
dall’1/7/2016 al 31/12/2016 | 0% | 8% | 8,0% | n. 178 del 1° agosto 2016 |
dall’1/1/2017 al 30/6/2017 | 0% | 8% | 8,0% | n. 18 del 23 gennaio 2017 |
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 7 giugno 2017
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