Il Fisco conserverà i dati per otto anni – Esonero per i medici anche nel 2020

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IL QUESITO A quali categorie sanitarie si applicherà l’esonero dell’e-fattura anche nel 2020?

Proroga di un anno del divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei medici che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (Sts) e utilizzo degli Xml da parte dell’agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza fino ad otto anni. Sono queste alcune delle novità contenute nel Dl 124/2019, ora all’esame del Senato dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera. E proprio in sede di approvazione a Montecitorio è stata prevista un’espressa esclusione delle fatture emesse nei confronti degli organismi di informazione (ossia i servizi segreti) dalla memorizzazione dei dati nel Sistema di interscambio (Sdi). Così come, sempre nel passaggio alla Camera del decreto fiscale, è stato previsto che l’esterometro diventi trimestrale e la trasmissione vada effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

MEDICI E FARMACISTI Anche per il 2020, come per quest’anno, tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata), come ad esempio, i medici, i veterinari e i farmacisti, non potranno emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts (articolo 10-bis del Dl 119/2018). Non si tratta di un esonero, ma di un divieto di documentare le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica via Sdi (circolare 14/E/2019). Pertanto, anche per il 2020, ad esempio, i medici continueranno a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo (o elettronico, non via Sdi, ma ad esempio via e-mail). La e-fattura non deve essere emessa in formato elettronico Xml tramite Sdi neanche nel caso in cui il paziente neghi l’autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), mediante l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 3 del decreto 31 luglio 2015 e in tal senso si vedano Faq 80/2019, risposta 15/2019 e circolare 14/E/2019, paragrafo 2.2) ovvero nel caso in cui debbano essere indicate nella «stessa» fattura sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, entrambe da inviare, «distintamente» o meno (con la tipologia «altre spese», codice AA), al Sts. Anche se «una struttura o un operatore sanitario» emette separatamente una fattura per le spese non sanitarie (da inviare al sistema Tessera sanitaria), deve comunque continuare a non emetterla in formato Xml tramite lo Sdi, se contiene elementi da cui è possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Ad esempio, non può essere una e-fattura via Sdi quella relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero. La proroga al 2020 del divieto di emissione della e-fattura via Sdi si applica anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, effettuano «prestazioni sanitarie» nei «confronti delle persone fisiche» (articolo 9-bis, comma 2, del Dl 135/ 2018).

L’UTILIZZO PER LE INDAGINI Sono memorizzati, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, i file delle fatture elettroniche acquisiti dallo Sdi, completi di tutte le relative informazioni, comprese quelle sulla «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione», le quali, invece, vengono cancellate dall’agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, ai soli fini del loro utilizzo da parte dei soggetti coinvolti (il cedente/prestatore o il cessionario/committente), nel caso in cui tutte e due queste parti non aderiscano al servizio delle Entrate di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici». Con questa conservazione di 8 anni, introdotta dall’articolo 1, comma 5-bis, del Dlgs 127/2015, a prescindere dall’adesione al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», le Entrate memorizzano i file completi, ai fini del loro utilizzo da parte sia dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate, in settori anche non strettamente tributari (spesa pubblica, mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale), sia dall’agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di «analisi del rischio» e di «controllo ai fini fiscali», ossia tutti i controlli (articolo 1, comma 5-bis, del Dlgs 127/2015).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2019