Il documento sugli omaggi viaggia sempre nello Sdi

ArticoloIl Sole 24 OreNewsIl documento sugli omaggi viaggia sempre nello Sdi

La fattura elettronica emessa per omaggi a se stessi (ex autofattura), come quella emessa per autoconsumo, deve essere sempre inviata allo Sdi, anche se, come confermato dalla Faq 139 delle Entrate del 19 luglio, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti non solo nella sezione «Dati del cedente/prestatore», ma anche in quella «del cessionario/committente». Così facendo, però, l’emittente la vede nel proprio portale «Fatture e corrispettivi» di Fisconline o Entratel, non solo tra le fatture emesse, ma anche tra quelle passive ricevute. Si ritiene che quest’ultima fattura non debba essere registrata nel registro Iva degli acquisti ovvero, se viene registrata, non possa essere detratta la relativa Iva. Omaggi a clienti La «cessione gratuita di beni» propri (oggetto dell’attività) è imponibile a Iva (articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/72), a meno che non si scelga di non detrarre l’Iva sull’acquisto, al fine di considerare la cessione fuori campo Iva, sempre in base all’articolo 2, comma 2, n. 4 del Dpr 633/72. Nel caso di imponibilità Iva, quest’ultima deve essere sempre «versata», cioè considera a debito nella liquidazione Iva, anche se si parla di «cessione gratuita di beni» L’operazione può essere documentata nei seguenti modi: registro degli omaggi; fattura elettronica per omaggi al proprio cliente (cioè con la sua partita Iva nel campo del cessionario), con o senza rivalsa dell’Iva, da inviare, tramite lo Sdi, al proprio cliente, il quale può detrarsi l’Iva, solo se emessa con rivalsa; fattura elettronica per omaggi a se stessi (ex autofattura), senza rivalsa. In tutti e tre i casi di emissione della fattura, l’emittente registra questo documento solo nel registro Iva vendite (faq delle Entrate del 19 luglio 2019, n.139). Fattura a se stessi Concentrandosi sulle fatture a se stessi, può essere emesso un documento simile all’autofattura, cioè con i dati dell’emittente sia come cedente che come cessionario, che non va consegnato, né spedito, al destinatario, e va registrato solo nel registro Iva delle vendite. Questo documento, però, a differenza dell’autofattura cartacea, deve essere in formato Xml e deve essere inviato al Sdi (Faq del 27 novembre 2018, n. 35). Inoltre, non può più essere denominato «autofattura», in quanto nel campo «TipoDocumento» dell’Xml va indicato il codice TD01, «Fattura», e non il codice TD20 riservato solo alle «autofatture» per regolarizzazione (Faq delle Entrate del 19 luglio 2019, n. 65 e 72). Come detto, questa fattura emessa a se stesso deve essere inviata al Sdi, quindi, l’emittente la vede nel proprio portale «Fatture e corrispettivi», anche tra le fatture passive ricevute, perché nel campo del cessionario va riportata la partita Iva dell’emittente. Si ritiene che questa fattura non debba essere registrata nel registro Iva degli acquisti ovvero, se viene registrata, non debba essere detratta la relativa Iva. Come in passato, questa fattura a se stessi può essere emessa singolarmente per ciascuna cessione gratuita (fattura immediata) ovvero entro il 15 del mese successivo (fattura differita), indicando i dati di tutti i singoli Ddt di consegna.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 31 luglio 2019 

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