ArticoloIl Sole 24 OreNewsIl credito ecobonus si può cedere solo all’impresa

La nuova modalità di «trasferimento» delle detrazioni tramite lo sconto da parte del fornitore, che verrebbe introdotta dal decreto crescita (e che si affianca a quella ordinaria della «cessione»), non permette di trasferire il bonus a soggetti diversi rispetto al fornitore/prestatore degli interventi e non consente un ulteriore trasferimento del credito d’imposta da parte del fornitore a terzi soggetti. Quindi diventerà difficile, da parte delle imprese, gestire la cosa: ben poche hanno la necessità di usare crediti d’imposta così forti. Sarebbe opportuna una correzione testuale per eliminare un effetto forse non voluto. E andrà almeno chiarita la sorte dell’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno, la quale, con la «cessione» ordinaria, può essere usata negli anni successivi e, quindi, non viene persa (articolo 5, provvedimento 28 agosto 2017) mentre nulla è detto per questo nuovo metodo dello «sconto». Dall’entrata in vigore del Dl crescita (il cui testo è ancora, però, in bozza) i contribuenti-committenti potrebbero quindi richiedere uno sconto sul corrispettivo dovuto, per un importo «di pari ammontare» delle detrazioni fiscali (non attualizzate) al fornitore che ha effettuato gli interventi il quale, a sua volta, verrà rimborsato di questo sconto tramite il riconoscimento di un «credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo» (quindi, non in dieci anni, come accade per le «cessioni del credito») in F24 per pagare debiti tributari o contributivi (senza applicazione né del limite generale dei 700mila euro per le compensazioni annuali né del limite dei 250mila euro per i crediti d’imposta nel quadro RU); non è possibile, quindi, per come è attualmente scritta la norma, coinvolgere soggetti diversi rispetto al fornitore/prestatore degli interventi (né «altri soggetti privati» o, per gli incapienti, istituti di credito e intermediari finanziari) e non è possibile per il fornitore effettuare un’ulteriore cessione a terzi del credito d’imposta. La novità ha però il pregio di consentire all’amministratore di condominio o al beneficiario diretto del bonus di effettuare il bonifico «parlante» al fornitore/prestatore degli interventi solo per un importo pari alla spesa dell’intervento, al netto dello sconto/detrazione, e non pari al 100% della spesa, come invece accade nei casi di «cessione».

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del09 aprile 2019

 

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