Per il bonus mobili e grandi elettrodomestici, l’agenzia delle Entrate corregge la sua risposta incompleta alla Faq: spetta anche a chi acquista una casa ristrutturata

ArticoloIl Sole 24 OreNewsPer il bonus mobili e grandi elettrodomestici, l’agenzia delle Entrate corregge la sua risposta incompleta alla Faq: spetta anche a chi acquista una casa ristrutturata

I lavori edili, detraibili al 50% ai sensi dell’articolo 16-bis, Tuir, che costituiscono una condizione per poter beneficiare della detrazione del 50% per i mobili e i grandi elettrodomestici, sono le manutenzioni straordinarie (ordinarie, solo su parti comuni condominiali), i restauri e risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie, le ricostruzioni o ripristini di immobili danneggiati da eventi calamitosi e gli acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati completamente ristrutturati (od oggetto di restauro e risanamento conservativo) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Anche quest’ultima tipologia di spesa, indicata nell’articolo 16-bis, comma 3, Tuir, è rilevante, nonostante non fosse stata elencata tra gli interventi interessati in una delle Faq pubblicate il 20 gennaio 2015 dall’agenzia delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore del 21 gennaio 2015). Con le risposte al Sole 24 Ore del 20 aprile 2016, infatti, l’agenzia delle Entrate ha confermato che “tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione” del 50% per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici, vi rientrano “anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia”, “riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano” entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 l’articolo 1, comma 48, Legge 23 dicembre 2014, n.  190, ha allungato quest’ultimo periodo (tra la fine dei lavori e la cessione) da 6 mesi a 18 mesi.

Si precisa, inoltre, che le Faq delle Entrate, pubblicate il 20 gennaio 2015, non sono oggi più presenti nel sito dell’agenzia, Si segnala, però, che nel testo della risposta, oggi prelevabile da autorevoli banche dati private, viene elencato anche l’acquisto di abitazioni ristrutturate tra i lavori rilevanti per il bonus mobili, il che fa presumere che la risposta sia stata integrata da parte dell’agenzia. Inoltre, nella recente Guida dell’Agenzia Informa, aggiornata a gennaio 2016, viene confermata questa spesa, come rilevante per il bonus mobili.

La problematica degli interventi “in sintesi”

Le Entrate hanno limitato la detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici solo agli immobili oggetto di manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, oltre che agli acquisti di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. La prima risposta restrittiva del bonus si è avuta a Telefisco 2014 il 30 gennaio 2014, che ha spiazzato molti contribuenti che avevano arredato un fabbricato, ad esempio, solo dopo aver effettuato delle opere volte ad evitare gli infortuni domestici, come la sostituzione di un tubo del gas difettoso.

In realtà, la norma, in maniera molto semplice, prevede che la detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetti, per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, solo ai “contribuenti che fruiscono della detrazione di cui” all’articolo 16, comma 1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Si tratta della norma che ha aumentato la classica detrazione del 36% dell’articolo 16-bis, Tuir, al 50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. Quindi, seguendo la norma, sembrava che l’acquisto dell’arredo e dell’elettrodomestico fosse agevolabile da chi prima fruiva della detrazione del 36-50% prevista per “qualsiasi” intervento indicato nell’articolo 16-bis, Tuir. Quest’ultimo, nel comma 1, indica ben 10 tipologie di interventi agevolati (lettere da a ad l) e nel comma 3 concede il bonus anche per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione.

Solo dopo qualche mese dall’entrata in vigore della norma, nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, l’agenzia delle Entrate, pur non dicendo mai di voler escludere qualcuno dei suddetti interventi, ha ricordato che “in sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi” di manutenzione straordinaria (e ordinaria, solo su parti comuni condominiali), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali (lettere a e b del comma 1), di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi (lettera c del comma 1) e di acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (comma 3).

Questa elencazione sembrava solo esemplificativa e non esaustiva, perché le Entrate avevano citato questi interventi solo “in sintesi”.

Risoluzione della Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell’8 novembre 2013, prot. 907-48973

Va detto comunque che già la risoluzione della Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell’8 novembre 2013, prot. 907-48973, aveva negato il bonus mobili ad un contribuente che in precedenza aveva installato un impianto di allarme. Secondo la DRE del Veneto, quelli indicati nella circolare n. 29/E/2013 sono gli unici interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili, e tra di essi non rientrano gli interventi diretti “a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera f), Tuir (si veda Il Sole 24 Ore del 10 dicembre 2013).

Chiarimento a Telefisco 2014

Come detto, quindi, il 30 gennaio 2014, nel corso di Telefisco 2014, anche l’agenzia delle Entrate ha escluso che gli interventi “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” (articolo 16-bis, comma 1, lettera f, Tuir) possano essere considerati lavori che consentono il successivo acquisto di mobili ed elettrodomestici detraibili al 50 per cento. Per l’agenzia, questa detrazione può spettare solo nell’ipotesi “in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del dpr 380/2001 (rispettivamente manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

La risposta delle Entrate, peraltro, sembra in contrasto con la circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, nella parte in cui non cita tra questi ultimi interventi quelli “necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi”. Questi, infatti, sono detraibili al 36-50%, “ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma”. Ecco che vi potrebbe essere un intervento “relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” non rientranti tra la manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ma rientrante tra la ricostruzione o il “ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi”. Questo intervento, quindi, sarebbe rilevante per il bonus mobili secondo la circolare n. 29/E/2013 e non rilevante per la risposta delle Entrate data a Telefisco 2014.

Va precisato, poi, che questa risposta è riferita solo alle misure di prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, ma dovrebbe essere estendibile a tutti gli interventi non citati nella nota “sintesi” della circolare 18 settembre 2013, n. 29/E. Quindi, non dovrebbero essere sufficienti per il bonus mobili, ad esempio, le opere per il contenimento dell’inquinamento acustico o per il risparmio energetico, l’adozione di misure antisismiche o volte ad evitare gli infortuni domestici, la realizzazione di autorimesse pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la cablatura degli edifici. Solo se queste rientrano tra la manutenzione ordinaria o straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, possono consentire l’acquisto agevolato di arredi e grandi elettrodomestici.

La risposta delle Entrate, però, non è stata giuridicamente motivata dalla stessa e non è conforme al dettato normativo. Si ritiene che non possa basarsi sul fatto che la norma parli di acquisti “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, in quanto la stessa agenzia concede il bonus anche per gli altri “interventi di recupero del patrimonio edilizio” dell’articolo 31, Legge 5 agosto 1978, n. 457, come le manutenzioni ordinarie o straordinarie, i restauri e i risanamenti conservativi.

Successivamente, la risposta restrittiva delle Entrate (e contraria alla norma) è stata confermata anche dalla circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.1 e dalla circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, risposta 7.1, nelle quali è stato detto che gli unici interventi che consentono la fruizione del bonus mobili sono solo la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, oltre che gli acquisti di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Le scelte: l’accertamento o l’istanza di rimborso

Dopo questa presa di posizione, delle Entrate, quindi, non è consigliabile detrarre nella dichiarazione dei redditi il 50% delle spese dell’arredo o dell’elettrodomestico, se queste sono riferite ad immobili dove, ad esempio, è stata riparata solo una presa malfunzionante (intervento detraibile al 36-50% come opera finalizzati ad evitare infortuni domestici, per la circolare 6 febbraio 2001, n. 13/E). Chi ritiene, però, che l’interpretazione delle Entrate sia sbagliata, può comunque inserire l’incentivo nel modello Unico o nel 730, rischiando però la ripresa dello stesso con un avviso di accertamento. Poi, potrà fare ricorso in Commissione tributaria. Un’altra strada può essere quella di non indicare nel modello Unico o nel 730 la detrazione e poi presentare un’istanza di rimborso della maggiore Irpef versata. In caso di diniego dell’agenzia delle Entrate, si potrà ricorrere contro quest’ultimo.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2016

 

Richiedi una consulenza personalizzata