Il bonus librerie per le spese di competenza 2017

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Si dovrà attendere il 7 luglio 2018 per conoscere come inviare al ministero dei Beni culturali la richiesta di riconoscimento del credito d’imposta per le librerie e soprattutto quale documentazione, comprovante le spese, dovrà essere allegata. Va considerato, infatti, che la norma agevolativa è entrata in vigore il 1° gennaio, la domanda dovrà essere inviata telematicamente entro il 30 settembre, ma per il decreto i costi agevolati non sono quelli pagati dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018 (come invece detto dalla norma istitutiva del bonus), ma quelli «dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito», cioè quelli di competenza del 2017, indipendentemente dal loro pagamento. Il decreto avrebbe potuto scegliere il criterio di cassa, che individua le spese incentivate, su cui moltiplicare le percentuali del 25%, 50%, 75% o 100% per calcolare il credito d’imposta (sul credito al 50% ieri è stata inserita in Gazzetta la correzione di un errore materiale della prima versione del decreto), considerando quelle pagate dal 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della disposizione) e fino al 30 settembre 2018 (scadenza dell’invio della domanda). In questo caso, nella prima domanda sarebbero rimasti fuori la seconda rata dell’Imu o della Tasi 2018 che scadranno il 17 dicembre 2018 o i canoni di affitto delle librerie o i contributi Inps dei dipendenti, relativi agli ultimi mesi dell’anno. I quali, però, sarebbero rientrati in gioco con la domanda che verrà presentata il 30 settembre 2019. Questa interpretazione sarebbe stata coerente sia con la data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 2018), sia con gli importi dei fondi stanziati per il 2018, che sono di 4 milioni di euro, e con quelli stanziati a decorrere dall’anno 2019, che sono di 5 milioni annui. Invece, il decreto ha deciso di incentivare «gli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta» per gli affitti dei locali, l’Imu, la Tasi, la Tari, l’imposta sulla pubblicità, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, i contributi Inps dei dipendenti e anche le spese per il mutuo (in questo caso, dovrebbero essere agevolati solo gli interessi e/o gli oneri di istruttoria). Sul tema si auspica che le istruzioni della domanda, che usciranno il 7 luglio, siano chiare nel considerare solo le spese pagate nel 2017, in coerenza con il principio di cassa previsto dalla norma istitutiva del bonus. Il credito d’imposta è pari al 25%, 50%, 75% o 100% (percentuale variabile e inversamente proporzionale al fatturato) delle spese dovute nell’anno precedente la richiesta dell’incentivo, per ciascun punto vendita, per l’Imu (importo massimo di costo da considerare per il calcolo di 3mila euro), per la Tasi (importo massimo di 500 euro), per la Tari (1.500 euro), per l’imposta sulla pubblicità (1.500 euro), per la tassa per l’occupazione di suolo pubblico (1.000 euro), per le spese di locazione, al netto dell’Iva, dei negozi (8mila euro), per i contributi Inps del personale dipendente (8mila euro) e per le spese per mutuo dei suddetti locali (3mila euro). Una volta sommate le spese, il credito è pari al 100% di queste se nell’anno precedente il fatturato dalla vendita di libri è stato inferiore a 300mila euro, al 75% se è stato compreso tra 300mila e 600mila euro, al 75% se è stato compreso tra 600mila e 900mila euro e al 25% se è stato superiore a 900mila euro.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2018

 

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