I «welfare voucher»

ArticoloIl Sole 24 OreI «welfare voucher»

Se la gestione è a terzi con mandato senza rappresentanza, il mandatario riaddebita al mandante il costo sostenuto, con lo stesso regime Iva applicato dal fornitore. Ma attenzione ai forfettari, perché l’aspetto soggettivo del forfettario non può essere trasferito al mandatario

Sempre più spesso i datori di lavoro conferiscono un mandato senza rappresentanza a soggetti terzi, non solo per l’acquisto di beni e servizi al “fine di erogarli” al proprio personale dipendente, ma anche per la “gestione amministrativa del proprio Piano Welfare Aziendale”, comprensiva anche del “trasferimento dei buoni” al proprio personale dipendente. Analizziamo le implicazioni Iva.

I «welfare voucher» e il mandato (senza rappresentanza)

La risposta dell’agenzia del 23 gennaio 2020, n. 10, ha trattato il caso di un datore di lavoro (mandante) che conferisce ad una società (mandataria) “l’incarico di provvedere in nome proprio, ma per conto” del datore, all’acquisto di beni e servizi, per poi erogarli o cederli ai propri dipendenti, previa loro scelta in una piattaforma web, come da proprio regolamento del Piano di Welfare Aziendale.

Provvista finanziaria esclusa da Iva

Il datore di lavoro fornisce alla mandataria la provvista finanziaria per gli acquisti (esclusa da Iva per l’articolo 2, comma 3, lettera a), del dpr 633/1972, come chiarito dalla risposta del 10 settembre 2020, n. 338), mentre la mandataria li acquista in nome proprio, ma per conto della mandante (datore di lavoro).

Se monouso, subito fattura del fornitore

Come spesso accade, anche nel caso trattato dalla risposta 10/2020, i voucher rilasciati ai dipendenti sono, ai fini Iva, monouso, pertanto, alla loro emissione, il fornitore emette fattura al mandatario, committente dell’operazione, “che agisce per conto” del “datore di lavoro” (mandante). Al riscatto dei beni o dei servizi da parte dei dipendenti, invece, non sorgerà alcun ulteriore obbligo Iva.

Mandataria fattura alla mandante

La mandataria emette la fattura mensile alla mandante, per riaddebitare «senza alcun ricarico» al datore di lavoro i beni e i servizi “acquistati direttamente per suo conto” ed erogati ai suoi dipendenti.

Mandato senza rappresentanza

Il mandatario deve “trasferire al datore di lavoro gli effetti giuridici” relativi:

  • “sia all’acquisto del welfare dai fornitori” (operazione passiva da lui ricevuta);
  • “sia al loro trasferimento al personale dipendente” (operazione attiva da lui effettuata).

A questo fine, deve seguire le regole dettate per i mandati senza rappresentanza dall’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del dpr n. 633/1972, secondo il quale «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario».

Pertanto, relativamente al trasferimento “al datore di lavoro” degli “effetti giuridici” del trasferimento del welfare voucher al personale dipendente (operazione attiva effettuata dal mandatario), per la risposta del 23 gennaio 2020, n. 10, vige «l’irrilevanza ai fini Iva», in quanto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, ultima parte del primo periodo, del dpr n. 633, sono escluse “dall’ambito di applicazione dell’Iva” le «prestazioni di servizi tipicamente oggetto di welfare aziendale, quali quelle di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria al personale dipendente».

Per il «ribaltamento» “dell’operazione di acquisto del welfare al mandante”, se la prestazione di servizi richiesta dal dipendente è esente da Iva (come, ad esempio, nel caso delle prestazioni di chirurgia plastica per finalità terapeutiche), al momento dell’emissione del voucher, il fornitore deve emettere la fattura al mandatario in esenzione Iva e quest’ultimo fatturerà al mandante (datore di lavoro) con lo stesso regime Iva, “senza però che tale esenzione vada ad incidere” il “pro-rata di detraibilità” del mandatario (risposta del 23 gennaio 2020, n. 10).

In caso di parziale oggettiva indetraibilità dell’Iva, “l’intervento di intermediari non può determinare un aggravio” dell’imposta, in base al principio di neutralità dell’Iva che deve essere garantito a prescindere dal numero di passaggi in cui si articola il processo di distribuzione (circolare del 18 giugno 2001, n. 58, punto 5.2). Ad esempio, per servizi di telefonia mobile acquistati per conto del mandante, il mandatario detrae per intero l’Iva e riaddebita al mandante “il costo originario sostenuto, con lo stesso regime Iva applicato dal fornitore” (risoluzione del 28 gennaio 2005, n. 10/E).

Infine, se il “fornitore applica il regime forfetario”, per il servizio destinato al dipendente emette la fattura al mandatario senza addebitare l’Iva (circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, paragrafo 4.1). Quest’ultimo, poi, dovrà «ribaltare» il costo dell’acquisto al mandante (datore di lavoro), «applicandovi comunque l’Iva». In questo caso, infatti, l’aspetto soggettivo del forfettario non può essere trasferito. La risposta delle Entrate del 23 gennaio 2020, n. 10, ha chiarito a riguardo che “a sua volta, il mandante valuterà l’inerenza dell’acquisto all’attività d’impresa, ai fini della detrazione dell’Iva”.

Riassumendo, in caso di «ribaltamento» dell’operazione di acquisto del welfare al mandante senza rappresentanza:

– se prestazione esente, il “pro-rata di detraibilità” non deve incidere sul mandatario;

– se prestazione con Iva oggettivamente indetraibile (servizio di telefonia mobile), il mandatario detrae tutta l’Iva e riaddebita al mandante “il costo originario sostenuto, con lo stesso regime Iva applicato dal fornitore”;

– se il “fornitore applica il regime forfetario”, il mandatario «ribalta» il costo dell’acquisto al mandante (datore di lavoro), «applicandovi comunque l’Iva». In questo caso, infatti, l’aspetto soggettivo del forfettario non può essere trasferito (risposta del 23 gennaio 2020, n. 10).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 16 febbraio 2023