Gli acconti delle imposte – Il regime per cassa in lista d’attesa

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Da un lato si sta discutendo di introdurre, con la legge di Stabilità 2017, un regime reddituale per cassa (solo per le imprese in contabilità semplificata), che consentirà di pagare le imposte solo al momento dell’incasso dei propri ricavi, dall’altro si continua a chiedere, a tutti i contribuenti, il pagamento delle imposte e dei contributi, anticipato di ben 7 mesi rispetto alla data prevista per il loro saldo (addirittura di 12 mesi, se si considera la prima rata, scaduta il 16 giugno 2016 o il 6 luglio, con proroga). È questa una delle tante contraddizioni del sistema tributario italiano che viene modificato ogni anno, spesso solo per fini elettorali o per soddisfare immediate esigenze di gettito dall’altro, senza invece essere influenzato da una regia generale e di lungo periodo, finalizzata alla razionalità del sistema e alla semplificazione degli adempimenti. Caratteristiche che, invece, agevolerebbero sicuramente il corretto rispetto delle regole da parte dei contribuenti. In questo contesto, le contraddizioni aumenteranno se gli acconti saranno previsti anche per il nuovo regime reddituale per cassa. In attesa del testo finale della norma, va detto che sarebbe stato più utile per tutte le imprese e i professionisti la semplice eliminazione di tutti gli acconti fiscali e contributivi. Scadranno il 30 novembre 2016 i pagamenti delle seconde rate degli acconti per il 2016 delle imposte e dei contributi dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi del 2016. Questi pagamenti dovranno essere effettuati da tutti i contribuenti, nonostante la legge di Stabilità 2017 potrebbe introdurre un regime fiscale reddituale di cassa, che ha lo scopo di tassare solo il reddito effettivamente incassato. La mancata semplificazione Oltre a questo controsenso, va detto che sia se si adotta il metodo storico di calcolo (che richiede il pagamento di una determinata percentuale delle imposte e dei contributi dovuti per il 2015), sia se si applica quello previsionale (che consente di anticipare solo le imposte che si prevede effettivamente di versare per quest’anno), questo adempimento dovrebbe essere relativamente semplice. Invece non lo è, perché devono essere monitorate tutte le norme che hanno modificato nel corso dell’anno la base imponibile delle varie imposte e contributi, perché queste potrebbero contenere delle regole che incidono sui due metodi di calcolo, anticipando sulla determinazione degli acconti gli effetti delle modifiche che sono pro fisco e posticipando sul calcolo del saldo, invece, le novità fiscali pro contribuente. Se, per esempio, una norma diminuisce dal 2016 la base imponibile delle imposte, viene spesso specificato che le novità in essa contenute «non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso», impedendo quindi di considerarle nel calcolo degli anticipi con il metodo previsionale e posticipando, invece, l’effetto positivo per il contribuente solo al momento del calcolo del saldo. Per questo motivo, ogni anno è necessario prestare particolare attenzione al calcolo degli acconti. L’importanza del previsionale Una delle tante posticipazioni al momento del saldo degli effetti positivi di una norma agevolativa per il contribuente è stata prevista dal nostro legislatore, ad esempio, per il cosiddetto bonus dei maxi ammortamenti al 140%, prevista per le imprese e i professionisti che acquistano beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 alla fine del 2016. Lo scorso anno, quando l’agevolazione è stata introdotta dal 15 ottobre 2015, sarebbe stato conveniente per i contribuenti effettuare il calcolo con il metodo previsionale, invece, la norma lo ha impedito, dicendo che le relative disposizioni non producevano «effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015». Per quest’anno, dove sarebbe stato conveniente applicare il metodo storico, invece, la norma prevede che «la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni» agevolative (articolo 1, comma 94, legge 28 dicembre 2015 numero 208). Si è impedito, quindi, di fare il metodo storico per il calcolo degli acconti 2016. Mantenimento del gettito In definitiva, queste regole non comportano un effettivo aumento di gettito, ma ne posticipano solo la sua riduzione di qualche mese, complicando i relativi calcoli. La questione è ancora più controversa se si pensa che con la legge di Stabilità 2017 si vorrebbe introdurre un regime fiscale reddituale di cassa, che ha lo scopo di tassare solo il reddito effettivamente incassato.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 9 novembre 2016

 

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