Gli acconti delle imposte – Con il metodo analitico calcoli senza rischio errore

ArticoloIl Sole 24 OreNewsGli acconti delle imposte – Con il metodo analitico calcoli senza rischio errore

Entro il 27 dicembre 2016 deve essere versato l’acconto Iva 2016, per il quale è possibile scegliere di effettuare i calcoli con il metodo storico (88% dell’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente), quello analitico (operazioni effettuate al 20 dicembre) o quello previsionale. Devono versare l’acconto Iva entro il 27 dicembre di ogni anno «i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento» Iva.

Metodi di calcolo È possibile scegliere uno dei seguenti tre metodi alternativi: quello storico, quello previsionale o quello delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre dell’anno. L’acconto Iva versato va scomputato dall’importo dell’imposta da versare per il mese di dicembre dell’anno in corso (per i mensili), che scade il 16 gennaio 2017, o da quello dovuto per l’ultimo trimestre, da pagare entro il 16 marzo 2016. Per determinare questi importi a saldo, naturalmente, deve essere considerato anche l’eventuale credito Iva riportato dalla liquidazione del periodo precedente. Se si sceglie il metodo storico, va versato l’88% dell’importo dell’Iva versata (o che si sarebbe dovuto versare) per il mese di dicembre dell’anno precedente (ultimo trimestre, per quelli trimestrali). In alternativa, si può utilizzare il metodo previsionale, quindi, l’acconto Iva del mese di dicembre o del quarto trimestre 2016 è pari all’88% dell’ammontare dell’Iva da versare per lo stesso mese o trimestre dell’anno in corso. Pertanto, l’acconto pagato non deve essere inferiore all’88% di quanto sarà effettivamente dovuto per il mese di dicembre 2016, o il quarto trimestre 2016. Applicando il metodo previsionale, si deve prestare attenzione che l’importo su cui calcolare l’88% sia al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente, in quanto solo così si rende omogenea la base imponibile di questo metodo, con quella da utilizzare con il criterio storico (circolare 52 del 3 dicembre 1991). Quest’ultima, infatti, considera l’importo “finale” risultante dalla liquidazione di dicembre o del quarto trimestre 2015, cioè quello al netto dell’eventuale compensazione interna con il credito del periodo precedente. In alternativa al calcolo dell’acconto Iva con il metodo storico, o con quello previsionale, è stato introdotto dal 1993 il metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, a seguito della sentenza della Corte di giustizia della Cee del 20 ottobre 1993.

L’apparato sanzionatorio Se si adotta il metodo previsionale versando l’88% dell’ammontare dell’Iva che si prevede essere dovuta per la liquidazione del mese di dicembre, o per l’ultimo trimestre dell’anno, e a consuntivo il 100% dell’importo effettivamente dovuto risulta superiore alla base imponibile su cui si è calcolato l’88%, il contribuente viene colpito dalle relative sanzioni. Invece, utilizzando il metodo analitico e versando il 100% dell’imposta relativa alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre, le operazioni “fiscalmente” effettuate dal 21 dicembre al 31 dicembre non condizionano mai il risultato (a debito o a credito) della liquidazione parziale effettuata al 20 dicembre. Per questo motivo, il metodo delle operazioni effettuate risulta più sicuro rispetto a quello previsionale. Oltre che per il pagamento dell’acconto Iva del 2016, la scadenza del 27 dicembre 2016 («termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo») è importante anche per evitare l’applicazione delle sanzioni penali da 6 mesi a 2 anni, in caso di omesso versamento dell’Iva 2015, per un ammontare superiore a 250.000 euro. Questa soglia è riferita a «ciascun periodo di imposta» (articolo 10-ter del Dlgs 74 del 10 marzo 2000) e il reato scatta solo quando viene superata (Cassazione, sentenze 64 del 22 aprile 2016 e 3098 del 17 febbraio 2016). Per la consumazione del reato non è sufficiente l’omesso pagamento per importi complessivamente superiori a 250.000 euro, «ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento», (circolare 28/E del 4 agosto 2006).

Omessi versamenti con perdono

La dichiarazione annuale Iva relativa al 2016 dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2017; quindi, per l’omesso versamento dell’acconto Iva 2016, non si potrà applicare la riduzione a un ottavo della sanzione del 30% (3,75%) in quanto questa si può utilizzare dal 91° giorno dall’omissione, 28 marzo 2017, fino al «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione», cioè fino al 28 febbraio 2017. Si tratta di un’ipotesi temporale impossibile e quindi dal 27 gennaio 2017 (31° giorno dall’omissione) al 27 marzo 2017 (90° giorno), si potrebbe utilizzare la misura più vantaggiosa dell’1,67% (15%/9). Si auspica che non sia applicabile all’acconto Iva la stretta delle Entrate contenuta nella recente circolare 42/E del 12 ottobre 2016, secondo la quale l’omesso «versamento dell’Iva a debito risultante dalla liquidazione periodica» (mensile o trimestrale) è rivedibile solo «entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione». Le sanzioni in campo Senza ravvedimento operoso, per il mancato versamento dell’acconto Iva 2016, in scadenza il prossimo 27 dicembre 2016, si applica la consueta sanzione del 30% per gli omessi versamenti, ridotta all’1% «per ciascun giorno di ritardo», se il pagamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni e al 15% se viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni (articolo 13, comma 1, decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997). Ravvedimento operoso Applicando il ravvedimento operoso (codice tributo 8904 per le sanzioni Iva e il codice 1991 per gli interessi legali sul ravvedimento Iva), queste sanzioni ordinarie sono ridotte alle seguenti: 0,1% (1%/10) per ogni giorno di ritardo e comunque solo per i primi 14 giorni dopo l’omesso o insufficiente versamento; ad esempio, se la regolarizzazione avviene dopo 10 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari all’1% (0,1%x10), mentre se avviene dopo 14 giorni, la sanzione è pari al 1,4% (0,1%x14); per regolarizzare l’acconto Iva 2016, il 10 gennaio 2017 (14 giorni dopo la scadenza), la sanzione è dell’1,4% (0,1%x14); all’1,5% (15%/10) se il pagamento avviene dal 15° al 30° giorno di ritardo (articolo 13, comma 1, lettera a, del Dlgs 472/1997); per regolarizzare l’acconto Iva 2016, il 26 gennaio 2017 (30 giorni dopo la scadenza), la sanzione è del 1,5% (15%/10); all’1,67% (15%/9) se il pagamento avviene dal 31° al 90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento (lettera a-bis); dall’anno d’imposta 2016, la dichiarazione annuale Iva va presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo quindi, per gli acconti Iva, non è applicabile la consueta riduzione della sanzione del 30% ad un ottavo, pari al 3,75% (30%/8), se il pagamento avviene dal 91° giorno fino al «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione», in quanto la riduzione all’1,67% è possibile fino ad una data successiva rispetto alla scadenza per l’invio del modello; al 4,29% (30%/7) se il pagamento avviene «entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione», cioè entro il 28 febbraio 2018, per l’acconto Iva 2016; al 5% (30%/6) se il pagamento avviene «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione»; al 6% (30%/5) se il pagamento avviene «dopo la constatazione della violazione» in un processo verbale di constatazione (Pvc).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 9 novembre 2016

 

Richiedi una consulenza personalizzata