Gli acconti delle imposte – Alla cassa entro novembre per la seconda rata del 2016

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Entro il 30 novembre i contribuenti dovranno versare la seconda rata degli acconti per il 2016 delle imposte e dei contributi, che sono stati dichiarati nelle dichiarazioni Unico 2016 e Irap 2016, anche se relativi al 2015. Per l’Iva, invece, la scadenza del versamento dell’acconto 2016 è fissata per il 27 dicembre 2016. La prima rata dell’acconto delle imposte, pari al 40% dell’intero acconto, doveva essere pagata, senza maggiorazione dello 0,4%, entro il 16 giugno 2016 (anche quest’anno prorogato per alcuni soggetti al 6 luglio), mentre la seconda rata, del restante 60%, scadrà il 30 novembre. Le regole Il contribuente può a questo punto scegliere se utilizzare l’acconto calcolato con il metodo storico (con riferimento ai redditi 2015) oppure se applicare il metodo previsionale (basato sulle previsioni del reddito che presume di avere nel 2016). La scelta del previsionale può essere in alcuni casi vantaggiosa, ma espone il contribuente a una sanzione del 30% nel caso in cui l’amministrazione ritenga errate le sue previsioni. Nel caso di novità interpretative il contribuente può cambiare il metodo di calcolo fra il primo e il secondo acconto, passando dallo storico al previsionale. Con la dichiarazione 2017 andrà dato conto del metodo utilizzato per i primi due acconti relativi al 2016. L’intero importo dell’acconto Irpef (non dovuto, se complessivamente pari o inferiore a 51,65 euro) è pari al 100% dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) e al 100% dell’imposta relativa a quello in corso (previsionale), in entrambi i casi al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto. Il versamento dell’acconto scade, in un’unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo complessivo è pari o inferiore a 257,52 euro oppure è pagato in due rate, la prima pari al 40% dell’intero importo dovuto, scadente il 16 giugno (con un importo minimo, appunto, superiore a 103 euro, cioè al 40% di 257,52), e la seconda del 60% entro il 30 novembre. Queste regole, riferite all’Irpef, si applicano anche per la cedolare secca (con l’eccezione che l’importo dell’intero acconto deve essere pari al 95%, non al 100% come per l’Irpef), per l’Ivie e l’Ivafe, per l’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e per i forfettari (articolo 1, comma 64, legge 23 dicembre 2014 numero 190 e circolare 4 aprile 2016 numero 10/E, paragrafo 4.4). Lo stesso vale per l’Irap, con la particolarità che le modalità di calcolo non sono riferite solo alle disposizioni previste per l’Irpef, ma in generale a tutte le imposte sui redditi, cioè all’Irpef e all’Ires, quindi, per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir l’acconto Irap non va pagato se il suo intero importo è pari o inferiore a 51,65 euro, mentre per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione delle amministrazioni pubbliche) non va pagato se di importo complessivo pari o inferiore a 20,66 euro. Anche per l’Ires e la sua maggiorazione del 10,50% in caso di società di comodo, gli acconti da pagare sono pari al 100% dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) e al 100% dell’imposta relativa a quello in corso (previsionale), in entrambi i casi al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. Gli acconti non sono dovuti, però, se di importo pari o inferiore a 20,66 euro. Se però sono dovuti, il loro pagamento segue le stesse scadenze e ripartizioni in rate già descritte per l’Irpef. Il metodo storico Se si sceglie di calcolare gli acconti delle imposte con il metodo storico, questi devono essere pari al 100% (95% solo per la cedolare secca) dell’importo indicato, per l’Irpef nel rigo RN34 «differenza», per la cedolare secca nel rigo RB11, colonna 3 «totale imposta», per l’Ivie nel rigo RW7, colonna 1, per l’Ivafe nel rigo RW6, colonna 1 «totale imposta dovuta», per i forfettari e i minimi nel rigo LM14 «differenza» del modello Unico PF 2016, per l’Irap nel rigo IR21 «totale imposta» del modello Irap 2016, per l’Ires nel rigo RN17 di Unico Sc 2016 o nel rigo RN28 di Unico Enc 2016. Se utilizzando il metodo storico, l’imposta da pagare a consuntivo per l’intero 2016 risulterà superiore rispetto a quella anticipata come acconto, non si è soggetti ad alcun tipo di sanzione o interesse per l’ulteriore importo da pagare a saldo, entro il 16 giugno 2017. Dal 2013, le due rate degli acconti, calcolati con il metodo storico devono essere indicate in appositi righi delle dichiarazioni. Questa indicazione, comunque, non incide sulla possibilità di utilizzare il criterio previsionale.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 9 novembre 2016

 

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