Giudici tributari, arretrati a tassazione separata

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Per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la tassazione separata si applica a tutti i compensi indicati nell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, indipendentemente dalla «causa del ritardo» dell’erogazione e dal fatto che questo ritardo sia fisiologico (risoluzione 6/2019). I compensi ai membri delle commissioni tributarie sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono determinati con le stesse regole dei redditi di lavoro dipendente (articolo 52, Tuir). Ai giudici tributari spetta anche un compenso aggiuntivo variabile per ogni ricorso definito e un «compenso Cut», anch’esso variabile, in quanto premia i giudici delle commissioni «virtuose», individuate dal Cpgt, in base alla riduzione del contenzioso. A differenza del compenso fisso, che viene pagato mensilmente, quello variabile, compresi i compensi che fanno parte del gettito del Cut, è erogato con ritardi anche di diversi anni. In base all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, gli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto» di «atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti», sono soggetti a tassazione separata. Ad esempio, nel caso di incasso di elevati emolumenti arretrati in un anno, se si applicasse la tassazione ordinaria, le aliquote Irpef progressive comporterebbero un’elevata tassazione, ma, applicando la separata, si moltiplica l’ammontare percepito per l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore l’anno in cui gli emolumenti sono percepiti. Secondo le Entrate, però, non si applica la tassazione separata «ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo» debba considerarsi «fisiologica» rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti. E ciò è accaduto, secondo le Entrate (risposta 483/2019), sia per i compensi variabili, relativi al 2018, erogati nel 2019, che per i compensi Cut, relativi al 2015 e 2016, erogati nel 2017 e 2018, in quanto queste liquidazioni sono avvenute «ad intervalli regolari… nei tempi necessari per l’espletamento delle procedure di liquidazione». Secondo il Cpgt, il legislatore, facendo ricadere nella tassazione separata i compensi indicati nell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, «non si è pronunciato in merito alla causa del ritardo» dell’erogazione e «non ha, quindi, inteso attribuire al ritardo fisiologico della Pa natura di causa di esclusione dal regime di tassazione separata». Anche secondo la Cassazione (sentenza 18067/2002), la tassazione separata si applica a tutti gli emolumenti, senza che incida la causa di ritardo.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 novembre 2019

 

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