Giornale e inventario non stampati ma con bollo

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La possibilità di non stampare o archiviare digitalmente «qualsiasi registro contabile» tenuto «con sistemi elettronici», introdotta dal 30 giugno 2019 dall’articolo 7, comma 4-quater, del Dl 357/1994, non esonera dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta sul libro giornale e su quello degli inventari. Questa deroga all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva di tutti i registri, entro tre mesi dall’invio del modello Redditi, già in vigore dal 6 dicembre 2017 per i registri Iva acquisti e vendite e dal 19 dicembre 2018 per quello dei corrispettivi, ora si applica anche al libro giornale, degli inventari, dei beni ammortizzabili, al magazzino e ai mastrini, a patto che se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi di controllo e in loro presenza. Considerando che, relativamente alla deroga per i registri Iva acquisti e vendite (dal 6 dicembre 2017), l’agenzia delle Entrate ha concesso, a Telefisco 2018, l’applicazione del favor rei dell’articolo 3, comma 2 del Dlgs 472/1997 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 febbraio 2018), si ritiene che questa indicazione debba valere anche per la deroga oggi applicabile al libro giornale e a tutti gli altri registri contabili, già per la contabilità del 2018. In assenza di indicazione da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che, per il calcolo dell’imposta si debba utilizzare il metodo che sarebbe applicabile in caso di conservazione sostitutiva e non in caso di stampa su carta dei libri, in quanto: -il metodo applicabile per la conservazione sostitutiva prevede un’imposta di bollo di 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, articolo 6, comma 3, Dm 17 giugno 2014 (pagamento con il modello F24, codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), dove per registrazione, si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio (risoluzione 161/E/2007); si tratta, quindi, di un metodo che non impone di effettuare la conservazione sostitutiva; -il secondo metodo previsto per la stampa cartacea, invece, prevede un’imposta di 32 euro (o 16 euro per le società di capitali) «per ogni cento pagine o frazione di cento pagine», ma questo calcolo è preciso solo in fase di stampa dei libri (ad esempio, stampando «blocchi di cento pagine»); in questi casi, l’imposta di bollo va assolta (tramite contrassegni telematici, cioè marche da bollo, ovvero modello F23, codice tributo 458T) «prima di essere messi in uso» (articolo 2215 del Codice Civile), cioè «prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di cento pagine» (risoluzione 12 marzo 2002, n. 85/E). Si ritiene che dovrebbe essere seguita, per prudenza, anche la scadenza del pagamento relativa al primo metodo, il 29 aprile 2020 (il 2020 è bisestile) per i libri del 2018. Tutti i registri Iva, previsti dal Dpr 633/1972,invece, sono tenuti «in esenzione dall’imposta di bollo» (articolo 39, comma 1, Dpr 633/1972). In alternativa all’applicazione della deroga all’obbligo di stampa o conservazione sostitutiva, il contribuente può comunque decidere di effettuare questi due adempimenti, entro il 28 febbraio 2020, cioè entro «tre mesi» dal «termine di presentazione» del modello Redditi relativo al 2018, che quest’anno scade il 2 dicembre 2019 (perché il 30 novembre è un sabato). I tre mesi partano dalla scadenza ordinaria dell’invio del modello Redditi e non dal 2 dicembre 2019. Inoltre, non si applica l’articolo 2963, comma 4, Codice Civile, secondo il quale la «prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale». Si arriva a queste conclusioni seguendo la risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 7 novembre 2019

 

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