ArticoloIl Sole 24 OreNewsFondazioni ammesse all’art-bonus

Anche le fondazioni possono essere destinatarie delle donazioni in denaro che consentono di beneficiare del cosiddetto art-bonus (credito d’imposta del 65%), a patto che siano costituite da soggetti pubblici, siano finanziate solo con risorse pubbliche, gestiscano beni culturali pubblici o siano sottoposte alle regole della Pa sulla trasparenza o sugli appalti pubblici. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione delle Entrate 7 novembre 2017, 136/E, con la quale è stato precisato che è sufficiente il rispetto solo di una delle suddette condizioni. Il bonus Dal 2014, alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa spetta un credito di imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro destinate alla cultura. Tra le varie finalità di queste donazioni, indicate nell’articolo 1, comma 1, decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, vi sono anche quelle destinate al «sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica», come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali. L’istanza Nell’istanza presentata all’agenzia delle Entrate è stato chiesto se una fondazione di diritto privato, costituita da un ministero per gestire beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato, possa essere considerata istituto o luogo della cultura di “appartenenza pubblica”. Le Entrate hanno chiesto un parere al ministero dei Beni culturali, il quale si è espresso positivamente. Può essere destinatario di queste erogazioni liberali agevolate, infatti, qualunque istituto della cultura, avente personalità giuridica di diritto privato (ad esempio, perché fondazione), a patto che rispetti uno o più delle seguenti caratteristiche (esemplificative e non esaustive): sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione (trasparenza o appalti pubblici); sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione. Nel caso della fondazione istante sono rispettate addirittura due di queste caratteristiche: la costituzione per iniziativa di un ministero e la gestione di beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 8 novembre 2017

 

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