Villette: fine dei soli lavori al 110% al 31 marzo 2023

ArticoloIl Sole 24 OreVillette: fine dei soli lavori al 110% al 31 marzo 2023

Si possono finire dopo marzo 2023 gli interventi agevolati con i bonus minori.

Corsa contro il tempo per terminare e pagare entro il 31 marzo 2023 i lavori agevolati con il super bonus del 110%, tralasciando gli altri, che potranno essere terminati e pagati successivamente.

Basta il pagamento solo se si detrae

Per le persone fisiche (non imprenditori o professionisti), che effettuano interventi su unità immobiliari unifamiliari (villette) o sulle “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno” (case a schiera) e che sono riuscite ad effettuare entro il 30 settembre 2022 lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» (in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti), “nel cui computo” «possono» (quindi, non «devono») essere “compresi anche i lavori non agevolati” con il super bonus del 110%, la scadenza del 31 marzo 2023 riguarda, in prima battuta, i pagamenti che devono essere effettuati con bonifico «parlante» entro questa data per poter beneficiare in dichiarazione dei redditi o nel 730 della detrazione del super bonus del 110%, indipendentemente dall’effettuazione dei lavori (che dovranno comunque terminare prima o poi). In questi casi (cioè senza opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito), la fine dei lavori può terminare anche oltre il 31 marzo 2023.

Serve anche il lavoro se si trasferisce il credito, ma solo per il super bonus

Se, invece, non si desidera detrarre il super bonus del 110%, ma si vuole optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura», i relativi lavori devono essere anche «effettuati» entro il 31 marzo 2023. Per effettuare queste opzioni su tutti i lavori agevolati con il 110%, questi devono essere terminati entro questa data, mentre nulla vieta di terminare (e di pagare) successivamente al 31 marzo 2023 i lavori agevolati con bonus diversi da quelli agevolati con il super bonus. E’ possibile, quindi, comunicare queste opzioni, per il totale dei lavori al 110%, alle Entrate, senza dover per forza aver già comunicato la fine dei lavori complessivi al SUE del Comune. In pratica, è possibile posticipare l’effettuazione dei lavori relativi agli interventi non agevolati con il superbonus. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Cilas o la Scia prevedano manutenzioni straordinarie o ristrutturazione edilizia agevolate con bonus minori, come il rifacimento del bagno o l’apertura di una nuova porta interna. In questi casi, l’effettuazione di questi lavori potrà proseguire anche dopo il 31 marzo 2023, senza pregiudicare la fine dei lavori agevolati con il super ecobonus o il super sisma bonus.

Naturalmente, dovranno essere predisposte e presentate tutte le asseverazioni tecniche e di congruità dei prezzi, riferite alla data del 31 marzo 2023.

Super sisma bonus

Per il super sisma bonus, l’articolo 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, non richiede che, prima di presentare al SUE l’allegato B-1 (attestazione del direttore dei lavori) e l’allegato B-2 (attestazione del collaudatore statico), siano per forza terminati tutti i lavori previsti dal titolo abilitativo. Già «all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo» (quindi, senza dover attendere il termine complessivo dei lavori non strutturali), infatti, il “direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge”, devono attestare “la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista” nell’allegato B. Gli altri lavori di finitura (non strutturali), pertanto, potranno tranquillamente continuare. Nel silenzio della norma e della prassi, ciò dovrebbe valere anche nei casi di demolizione e di ricostruzione degli edifici, in cui, prima della fine dei lavori complessivi, mancano accatastamento e i dati catastali della nuova unità immobiliare costruita.

Super ecobonus

Anche la pratica finale all’Enea (allegato 1, del decreto asseverazioni del Mise 6 agosto 2020), da trasmettere «entro novanta giorni dalla fine dei lavori» (articolo 6, comma 1, lettera g, decreto requisiti tecnici del Mise 6 agosto 2020) nel caso in cui faccia «riferimento a lavori conclusi» (articolo 3, comma 2, decreto asseverazioni del Mise 6 agosto 2020), può essere predisposta prima della fine complessiva dei lavori, a patto che siano terminati tutti gli interventi a cui si riferisce (ad esempio, il cappotto, gli infissi, l’impianto di riscaldamento, interventi trainati del fotovoltaico, dell’accumulo e delle colonnine) e che siano stati effettuati tutti gli altri adempimenti necessari relativi all’Ape finale, al computo metrico e alla relazione tecnica prevista dall’articolo 8, comma 1, del D.lgs 192/2005, ex Legge 10 (quest’ultima da presentare al Comune prima della pratica Enea, come indicato nell’asseverazione Enea contenuta nell’allegato 1, del decreto asseverazioni del Mise 6 agosto 2020), oltre che alla dichiarazioni di conformità degli impianti prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e al libretto di impianto (questi ultimi due documenti vanno conservati, per il Vademecum dell’Enea del 25 gennaio 2021 sull’ecobonus ordinario, applicabile anche a quello super).

Durc di congruità

Infine, il Durc di congruità, se necessario, dovrà essere rilasciato dall’impresa al committente prima del saldo dei lavori edili (al 110% o meno) con lui contrattualizzati, pertanto, se il saldo avverrà dopo il 31 marzo 2023, perché riferito a bonus minori, solo in questa sede dovrà essere rilasciato.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 03 febbraio 2023