Fatture per reverse charge interno- E-Fattura 24

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Per gli acquisti in reverse charge interno, per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura N6, regime di inversione contabile, dovrebbe essere effettuata un’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa, sia nel registro degli acquisti, che in quello delle vendite, ma questa integrazione nella fattura elettronica in formato xml, ricevuta dal Sdi, non è possibile, come invece accadeva fino allo scorso anno con le fatture cartacee.

In base all’articolo 17, comma 5, Dpr 633/1972, infatti, la fattura emessa dal cedente senza l’addebito dell’Iva, con annotazione «inversione contabile» e la relativa norma di riferimento, «deve essere integrata dal cessionario, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta» e deve essere annotata nel registro delle vendite o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento (o anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) e, ai fini della detrazione, anche nel registro degli acquisti.

Si tratta, per esempio, dei lavori edili nei subappalti (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972), dei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici (lettera a-ter), delle compravendite di energia elettrica (lettera d-quater), di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo o di rottami (articolo 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972).

Considerando l’impossibilità di effettuare la suddetta integrazione nel documento elettronico ricevuto dal Sdi, di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile (si vedano anche la risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E e la circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E, paragrafo 2.7.2), l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questa integrazione possa essere effettuata predisponendo un documento (che contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente) «da allegare al file della fattura» passiva ricevuta in xml dal prestatore/cessionario tramite il Sdi, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa (circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, risposta 3.1).

Questa fattura elettronica, in formato xml, deve riportare nel campo «TipoDocumento» il codice TD01 relativo alle «fatture» e non il codice TD20 riservato alle «autofatture» per regolarizzazione (risposte 1.8 e 2.4 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 e risposta 39 a Telefisco 2019); quindi, è bene evitare di chiamarla «autofattura».

L’agenzia delle Entrate ha anche sostenuto che questa «fattura» in formato xml può essere inviata al Sdi, ai fini dell’eventuale conservazione elettronica offerta dall’agenzia delle Entrate, nel caso in cui si sia effettuata l’opzione relativa alla conservazione (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e faq 36). Questo invio al Sdi è solo facoltativo e comunque si consiglia di non farlo, perché, così facendo, verrebbero caricate due fatture nel Sdi, una da parte del prestatore/cedente e una da parte del committente/cessionario. L’operazione, quindi, verrebbe registrata due volte dal Sdi, sia relativamente al ciclo attivo, sia per quello passivo (si veda la dispensa a Telefisco 2019, Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 2019 e il comunicato stampa di Assosoftware del 14 gennaio 2019).

Riferimento normativo d’obbligo

Quando l’elemento «Natura» deve essere compilato (perché non c’è l’aliquota Iva), l’allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8, prevede che sia obbligatorio compilare l’elemento «RiferimentoNormativo» con la relativa normativa di riferimento. L’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento è obbligatoria anche per il Dpr 633/1972, per esempio, per le operazioni esenti (tranne quelle dell’articolo 10, n. 6) e quelle soggette al regime del margine, ecc. (articolo 21, comma 6, Dpr 633/1972).

Autofatture per reverse charge esterno

Per le fatture soggette a reverse charge esterno, come per esempio quelle relative a servizi realizzati da un soggetto extracomunitario, il committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, quindi, di invio al Sdi (Il Sole 24 Ore del 22 novembre 2018). Tuttavia, il contribuente dovrà comunicare periodicamente all’amministrazione finanziaria i dati delle suddette operazioni tramite l’esterometro.

Split payment

Se una fattura viene emessa con lo split payment, l’elemento «EsigibilitaIVA» viene valorizzato con S (scissione pagamenti). Se l’importo dell’Iva è uguale a zero, va indicato il codice natura corrispondente al motivo per cui l’Iva è a zero. Per esempio, se l’operazione è esente da Iva, il codice natura è N4.

Se manca l’Iva e l’operazione è con lo split payment, l’elemento «Natura», comunque, non può mai assumere il valore N6 (reverse charge), considerando che il regime di scissione pagamenti non è compatibile con quello di inversione contabile.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 19 aprile 2019

 

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