Fatture elettroniche – Entro la fine del 2016, vanno archiviate digitalmente le fatture elettroniche emesse alla Pa (Gse compreso) e ad altri soggetti

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Entro il 31 dicembre 2016, con l’apposizione del riferimento temporale sul Pacchetto di archiviazione, deve terminare il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2015, sia verso la pubblica amministrazione, sia nei rapporti B2B. Quest’anno si tratta di una scadenza importante, in quanto le fatture elettroniche sono state rese obbligatorie verso la Pa dallo scorso 31 marzo 2015 (verso il Gse dal 21 settembre 2015), quindi, entro la fine del 2016 vanno recuperati tutti i file di queste fatture e vanno conservati in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 17 giugno 2014. Questi file delle fatture, in formato Xml, vanno cercati nel programma o nel sito internet che li ha creati, in quanto, a differenza delle ricevute di consegna e delle notifiche dell’esito (con estensione .xml.p7m), non sono presenti nel sito del Sistema di interscambio (Sdi), utilizzato obbligatoriamente per il loro invio telematico alla Pa. Le fatture elettroniche (in formato Xml) emesse lo scorso anno (dal 21 settembre 2015 in poi) al Gse, per la cessione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (ad esempio, dal fotovoltaico), e inviate da quest’ultimo, per conto dei propri fornitori, tramite l’Sdi, vanno prelevate dal “fascicolo elettronico” presente nel sito del Gse. La scadenza La scadenza del 31 dicembre 2016 per la conclusione del processo di conservazione digitale (con l’apposizione della marca temporale sul “Pacchetto di archiviazione”) è prevista dall’articolo 3, comma 3, decreto 17 giugno 2014, per tutti i “documenti informatici” (fatture elettroniche per obbligo o registri contabili e dichiarazioni fiscali, se si decide di tenerli solo digitali e non cartacei), il quale rimanda alla consueta scadenza dei tre mesi successivi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, prevista per la stamPa su carta di qualsiasi registro contabile tenuto con “sistemi meccanografici” (articolo 7, comma 4-ter, decreto legge 10 giugno 1994, n. 357). Il formato della fattura Per le fatture verso le amministrazioni pubbliche, il formato Xml (eXtensible Markup Language) è l’unico formato possibile per la fattura elettronica, che è obbligatoria dal 31 marzo 2015 (decreto 3 aprile 2013, n. 55 e articolo 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244). La sua trasmissione deve avvenire obbligatoriamente tramite il Sistema di interscambio (Sdi) di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008. Per le cessioni al Gse di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (ad esempio, dal fotovoltaico), le fatture sono obbligatoriamente elettroniche dal 21 settembre 2015 e per emetterle bisogna accedere al sito internet del Gse, il quale, per conto dei propri fornitori, le invia in formato Xml tramite l’Sdi. Fattura elettronica «non Pa» Dal 1° gennaio 2013 la fattura nei rapporti B2B è elettronica, con l’obbligo della conservazione digitale sostitutiva, se viene “emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico” e se l’emittente ne garantisce l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (acronimo “A.I.L.” ). La fattura è considerata elettronica anche per il destinatario della stessa, col conseguente obbligo di conservarla digitalmente, se viene accettata come tale dallo stesso, anche con comportamenti concludenti (articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972). Il rifiuto da Parte del destinatario di considerare elettroniche le fatture ricevute “non influenza l’obbligo dell’emittente di procedere” alla conservazione digitale delle stesse, in quanto la fattura rimarrà elettronica in capo a quest’ultimo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica (circolare 24 giugno 2014, n. 18/E, paragrafo 1.1).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 13 ottobre 2016

 

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