Fattura, quietanza o ricevuta Pos così si sostituisce lo scontrino

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Dal 1° gennaio 2019 i minimi e i forfettari possono continuare a «certificare i corrispettivi», utilizzando le fatture fiscali pre-numerate. Questi soggetti, se obbligati a certificare i corrispettivi, saranno obbligati dal 1° gennaio 2020 all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri e al rilascio del relativo «documento commerciale», cartaceo o elettronico (articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015 e decreto 7 dicembre 2019), quindi, per loro non dovrebbe più essere possibile non solo l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, ma anche della fattura pre-numerata. Invece, per gli altri soggetti, l’addio alla fattura fiscale pre-numerata è partito già dal 1° gennaio 2019 (Faq delle Entrate 19/2018). Dal 1° luglio 2019, poi, quelli con un volume d’affari superiore a 400mila euro (dal 1° gennaio 2020, tutti gli altri) dovranno dire addio anche agli scontrini e alle ricevute fiscali (risposta delle Entrate a Telefisco 2019).

Sia per le fatture elettroniche che per quelle cartacee dei minimi e dei forfettari, se questo documento sostituisce la «certificazione dei corrispettivi», la fattura deve essere rilasciata al cliente «contestualmente alla consegna del bene o

all’ultimazione della prestazione» e non successivamente; quindi, se si tratta di una fattura elettronica, il suo invio allo Sdi va effettuato in questo momento.

Invece, se all’atto della cessione del bene o dell’ultimazione della prestazione non viene consegnata subito la fattura cartacea al cliente (da parte del minimo o forfettario) o non viene inviata allo Sdi la e-fattura (da parte degli altri cedenti o prestatori) – perché si ha intenzione di emetterla, come concesso dalla norma, entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata l’operazione o per le e-fatture «entro i termini della liquidazione periodica» fino al 30 giugno 2019 (fino al 30 settembre 2019 per i mensili) e successivamente «entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione» – è necessario il rilascio immediato dello scontrino (anche non parlante) o della ricevuta fiscale.

L’Agenzia, nella risposta alla Faq 45/2018, ha confermato queste regole e ha chiarito che queste fatture (che non hanno la funzione di sostituire la «certificazione dei corrispettivi»), possono essere emesse anche se, in alternativa ai documenti che «certificano» i corrispettivi, viene rilasciato al cliente alternativamente il «documento commerciale», una semplice «stampa della fattura» che verrà emessa successivamente, una quietanza o l’eventuale «ricevuta del Pos».

Alternativamente alle fatture immediate cartacee o elettroniche, tutti i contribuenti obbligati a «certificare i corrispettivi» (anche non minimi o forfettari), possono emettere fattura differita se rilasciano al cliente uno scontrino parlante o una ricevuta fiscale, a patto che nella fattura vengano riportati gli estremi dello scontrino parlante o ricevuta (Faq n. 45/2018).

 

IL CASO IL QUESITO LA SOLUZIONE
LA FATTURA DIFFERITA AUMENTA LA PRIVACY Nel caso che cedente e cessionario utilizzano i servizi di una software house per inviare e ricevere le e-fatture, questi dati transiteranno attraverso ben tre soggetti (le Entrate e le due software house) ulteriori rispetto a quelli normalmente coinvolti (l’emittente e il destinatario). Come si può ridurre il rischio di hackeraggio, soprattutto per i dati relativi alla «natura, qualità e quantità dei beni» venduti (informazioni importanti per i concorrenti)? Per la circolare n. 18/E/2014, con la fattura differita per le cessioni è possibile indicare, in luogo della «natura, qualità e quantità», anche solo l’indicazione della data e del numero del ddt o del documento equivalente. Non dice nulla circa l’obbligo di allegare questi documenti all’xml e non richiama la nota n. 360878/1978 e la risoluzione n. 362583/1977, dove si obbligava a questa allegazione. Questo obbligo, quindi, è superato, come confermato dalla risposta 6.3 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019, nella quale è stato chiarito che i suddetti documenti potranno essere allegati al file xml, senza prevederne l’obbligo
PIÙ FATTURE DIFFERITE NELLO STESSO MESE PER LO STESSO CLIENTE È possibile emettere più fatture differite nello stesso mese per lo stesso cliente, anche se la normativa sulla fattura differita per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi direbbe che è possibile l’emissione di «una sola fattura» contenente le operazioni «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto»? Dovrebbe essere ancora applicabile il chiarimento della circolare 31 ottobre 1974, n. 42/503981, secondo il quale per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso. Il chiarimento è di un’epoca dove la normativa Iva in vigore prevedeva, similmente a oggi, l’emissione di «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese fra le stesse parti» (si veda il Sole 24 Ore del 16 settembre 2011)
MINIMI, FORFETTARI ED ESTEROMETRO I soggetti passivi che rientrano nel regime dei minimi (o di vantaggio) o nel regime forfettario sono obbligati a inviare, dal 1° gennaio 2019, l’esterometro mensilmente, cioè la nuova comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127)? L’esterometro va inviato solo dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127/2015, il quale elenca sia i contribuenti obbligati all’invio delle fatture elettroniche sia quelli esclusi. Tra questi ultimi vi sono anche i minimi e i forfettari, che sono appunto esonerati dall’emissione della fattura elettronica. La norma istitutiva dell’esterometro (il comma 3-bis) non obbliga chiaramente all’invio solo i soggetti obbligati alla fattura elettronica, ma obbliga tutti quelli indicati nel comma 3, che appunto comprendono anche i minimi e i forfettari. Sul tema, comunque, si auspica un chiarimento
FATTURA RICEVUTA DUE MESI DOPO L’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE Tralasciando le fatture emesse in un anno e ricevute in quello successivo, quando potrà essere detratta l’Iva di una fattura ricevuta, durante l’anno, nei primi 15 giorni del secondo mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione (consegna di beni o pagamento del corrispettivo del servizio)? Considerando che la norma agevolativa consente di detrarre nella liquidazione Iva del periodo di effettuazione dell’operazione solo l’imposta «relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» si ritiene che se la fattura verrà ricevuta nei primi 15 giorni del secondo mese successivo a quello dell’effettuazione, la relativa Iva potrà essere detratta solo nella liquidazione Iva relativa al mese di ricevimento della fattura
FATTURA DEL 2018 RICEVUTA NEL 2019 Se si riceve una fattura cartacea del 2018 nel mese di marzo 2019, quando sarà possibile detrarre l’Iva? Nella liquidazione del mese di febbraio o in quella di marzo 2019? Anche per le fatture a cavallo d’anno (come per quelle dell’anno, ricevute nello stesso anno, ma nei primi 15 giorni del secondo mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione), la data di ricezione è rilevante per comprendere in quale liquidazione mensile è possibile detrarre l’Iva. Ad esempio, una fattura relativa al 2018 ricevuta il 5 marzo 2019 potrà essere portata in detrazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo e quindi dal 16 aprile 2019 (risposta delle Entrate a Telefisco 2019)
SELF-BILLING: CLIENTE CHE EMETTE LA FATTURA PER CONTO DEL FORNITORE O FATTURAZIONE DEMANDATA A TERZI Un commercialista per poter emettere le fatture di un proprio cliente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate «Fatture e corrispettivi», deve ricevere la delega per la «fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche». Anche nei casi di self-billing (cliente che emette la fattura per conto del fornitore ovvero di fatturazione demandata a terzi) è necessario presentare all’Agenzia la suddetta delega? No, tutte le deleghe da presentare all’agenzia delle Entrate sono necessarie per poter utilizzarne i relativi servizi («Fatture e corrispettivi» o l’app FatturAE). Invece, al di fuori di questi servizi, ad esempio, se il commercialista predispone una e-fattura per conto del proprio cliente dal portale di una software house (come anche nei casi di fatturazione demandata a terzi), non occorre nessuna delega da presentare all’agenzia delle Entrate (risposta 2.4 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019)
CHILOMETRI
DEL VEICOLO
IN FATTURA
Quando la circolare 30 aprile 2018 n. 8/E, ai fini di una «migliore» deduzione del costo e detrazione dell’Iva, ha «consigliato» di inserire la targa nella fattura, stava trattando anche di tutti gli altri estremi identificativi del «veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello ecc.)» gli acquisti del carburante, cioè quelli previsti fino al 30 giugno 2018 dalla cosiddetta «scheda carburante». Ciò vuol dire che il «consiglio» di indicare la targa va esteso, per le imprese (non per i professionisti), anche ai chilometri del veicolo al momento del rifornimento? Certamente per una più corretta dimostrazione della deduzione del costo potrebbe essere opportuno introdurre la targa e anche i km. Relativamente all’obbligo di indicarli in fattura, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell’Iva, si segnalano le sentenze della Ctr Firenze, sezione IX, del 15 aprile 2013 n. 53 e della Ctr Genova, sezione I, del 7 gennaio 2014 n. 3. In senso opposto, invece, si segnala la più recente sentenza della Ctr Genova, sezione I, del 27 maggio 2014 n. 691, che ha dato ragione all’autotrasportatore per conto terzi, che aveva dedotto il costo e detratto l’Iva del carburante, acquistato con una fattura in cui non erano stati esposti i km percorsi e il numero di targa del veicolo rifornito (si veda Auto e Fisco del Sole 24 Ore del 11 dicembre 2018). Anche se si segnala che l’agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2019, ha ulteriormente chiarito che l’indicazione della targa non sarebbe rilevante ai fini fiscali
SERVIZI GENERICI RESI A SOGGETTI UE ED EXTRA-UE Se per evitare l’esterometro si invia ai propri committenti Ue o extra-Ue l’xml tramite l’Sdi (ad esempio, inserendo nel file la pec del proprio cliente) ovvero si invia l’xml allo Sdi con sette X nel codice destinatario, va inserita nella e-fattura la natura N2 (non soggetti a Iva), considerando che sia i servizi resi a soggetti extra-Ue che quelli resi a soggetti Ue, sono operazioni non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale previsto dall’articolo 7-ter del Dpr 633/1972? Solo per i servizi verso soggetti extra-Ue deve essere riportata in fattura l’annotazione operazione non soggetta, mentre per quelli verso soggetti Iva Ue va riportata l’annotazione inversione contabile, quindi, le e-fatture emesse per i servizi resi a soggetti extra-Ue devono avere natura N2 (non soggetti a Iva) (circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E, paragrafo 4), mentre quelle per servizi resi a soggetti Ue hanno natura N6 (inversione contabile) (Faq delle Entrate del 2 ottobre 2017)
OMAGGIO DI BENI PROPRI Le cessioni gratuite di beni in omaggio, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa (cosiddetti beni propri), per i quali l’Iva è stata detratta all’acquisto (perché per la circolare ministeriale 16 luglio 1998 n. 188/E non si tratta di spesa di rappresentanza ai fini Iva), sono imponibili a Iva (articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/72). Come vanno autofatturate queste cessioni gratuite di beni propri? In caso di assenza di rivalsa dell’imposta, va emessa un’autofattura elettronica per omaggi da inviare allo Sdi (che segue le regole di quelle per l’autoconsumo), con l’identificativo Iva dell’emittente sia nel campo del cedente che in quello del cessionario. Nel relativo file xml, però, va indicato nel campo TipoDocumento il codice TD1 relativo alle fatture e non il codice TD20 riservato alle autofatture (risposta delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019). Va registrata solo nel registro Iva vendite
OMAGGI CEDUTI CONTRATTUALMENTE Come vanno fatturati gli omaggi ceduti contrattualmente a titolo di sconto, premio o abbuono, per i quali l’Iva dell’acquisto è stata detratta? Nella fattura elettronica di cessione va indicato il relativo corrispettivo (articolo 21, comma 2, lettera c, del Dpr 633/1972) escluso da Iva ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 2, del Dpr 633/1972, con il codice natura N1. La fattura per questi beni, peraltro, è facoltativa (risposta alla Faq n. 15 dell’agenzia delle Entrate del 27 novembre 2018)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 07 febbraio 2019

 

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