Fattura elettronica – Una procura all’intermediario per abilitarsi al cassetto fiscale

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I contribuenti che desiderano delegare i propri consulenti al cassetto fiscale, alla “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” e alla predisposizione e trasmissione al Sdi delle e-fatture dei propri clienti, possono consegnare una “procura speciale” al consulente per consentirgli di recarsi presso un qualunque ufficio dell’Agenzia per presentare il modello di conferimento delle deleghe alla gestione dei servizi delle Entrate. Si tratta, quindi, di una “procura” a presentare le “deleghe”, che può essere consegnata all’Agenzia dall’intermediario stesso, assieme ai documenti di riconoscimento del procuratore e del delegante.

I data base I contribuenti possono delegare gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998) ad accedere ai seguenti sei data-base e/o servizi delle Entrate, per conto dei contribuenti stessi: il cassetto fiscale, la “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, la “consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”, la “registrazione dell’indirizzo telematico”, la “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” (servizio che consente la predisposizione e la trasmissione al Sdi delle e-fatture del proprio cliente) e “l’accreditamento e il censimento dispositivi”. Quest’ultimo è dedicato agli installatori dei “dispositivi per la trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi” (i vecchi registratori di cassa), mentre le due deleghe per la “consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva” e la “registrazione dell’indirizzo telematico” sono comprese in quella della “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Quindi, sarà sufficiente ricevere quest’ultima delega, quella per il cassetto fiscale e quella per la “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” per utilizzare i servizi telematici delle Entrate, in modo quasi completo, per conto dei clienti.

La platea Le prime quattro deleghe (il cassetto, l’acquisizione delle fatture elettroniche, la consultazione dei dati Iva, la registrazione dell’indirizzo telematico) possono essere date solo agli intermediari indicati nell’articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998, cioè quelli che possono presentare telematicamente le dichiarazioni fiscali tramite Entratel (tra gli altri, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, gli avvocati, i revisori legali dei conti, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari, i notai, le società tra professionisti iscritte all’albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro, i responsabili dei Caf-dipendenti e pensionati o Caf-impresa). Le altre due (fatturazione elettronica e accreditamento dei dispositivi) possono essere date anche a intermediari diversi.

Scadenza delle deleghe Solo per il cassetto fiscale la delega è fissa, quattro anni, mentre per tutte le altre cinque, la scadenza può essere indicata nel modello dal contribuente (in assenza di questa indicazione, la durata è di quattro anni). Considerando che molti consulenti già hanno ricevuto, mesi o anni prima, la delega per quattro anni per il cassetto e che oggi questa scadenza non può essere modificata (in avanti, cioè quattro anni da oggi), tramite la presentazione del nuovo modello, è consigliabile che le deleghe per gli altri due servizi “rilevanti” (“consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” e “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche”) non siano di quattro anni, ma che durino meno, fino alla scadenza della delega per il cassetto fiscale. Altrimenti, nei prossimi quattro anni, si dovranno monitorare e gestire due scadenze differenti, quella del cassetto fiscale e quella degli altri due servizi “rilevanti”. Tutte le deleghe possono essere revocate “in qualsiasi momento” dal contribuente.

Presentazione del modello Il modello per il conferimento di queste deleghe, approvato con il provvedimento 13 giugno 2018, può essere presentato, su carta, a qualsiasi ufficio delle Entrate direttamente dal contribuente delegante. Quest’ultimo può conferire la delega anche collegandosi al proprio Fisconline (o Entratel, per chi presenta modelli 770 per più di 20 soggetti). Possono essere delegati anche più intermediari. Ma per gli studi con molti clienti, queste due modalità di conferimento della delega sono poco “agevoli” per i clienti. In questi casi, quindi, è possibile che sia l’intermediario stesso a recarsi alle Entrate con il modello di delega del cliente, con una “procura speciale”, in base all’articolo 63 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, per presentare il modello stesso (si veda il fac simile a lato), conferitagli dal cliente e con un documento di riconoscimento non scaduto del cliente e uno dell’intermediario.

IL FAC SIMILE PROCURA SPECIALE A SOGGETTO AUTORIZZATO ALL’AUTENTICA DI FIRMA, a presentare presso l’agenzia delle Entrate la delega per la consultazione del cassetto fiscale e altri servizi

Il sottoscritto _______ nato a _______ il _______, residente a _______, codice fiscale _______, in qualità di legale rappresentante della _______, con sede legale in _______, partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di _______ n. _______, CONFERISCE PROCURA SPECIALE , ai sensi dell’articolo 63,
dpr 29 settembre 1973, n. 600
 _______, nato a _______ il _______, residente a _______, codice fiscale _______, per presentare, in nome e per conto, l’allegata delega conferita in data _______. _______ (luogo), _______ (data) Il delegante (per esteso e leggibile) _______________________ Il sottoscritto procuratore speciale, _______, nato a _______
il _______, residente a _______, codice fiscale _______,
dichiara ,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (alternativamente): – di essere iscritto all’albo professionale _________; – di essere iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 3, dpr 29 settembre 1973, n. 600; – di essere iscritto alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria – di essere un soggetto indicato nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; – di essere un professionista di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; e certifica che la firma apposta sopra dal delegante è del delegante stesso ed è autentica. Il procuratore speciale (per esteso e leggibile) ________ _______ (luogo), _______ (data)_______________ Si allegano le fotocopie dei documenti di riconoscimento non scaduti del delegante e del procuratore speciale.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 agosto 2018

 

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