Fattura elettronica – Per gli intermediari abilitati delega ampia sull’e-fattura

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Agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali basterà ricevere due deleghe su sei per interagire in modo completo tra il proprio cliente e i servizi telematici delle Entrate per l’e-fattura: quella per il cassetto fiscale e quella «ampia» per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Quest’ultima, infatti, comprende tutti i “poteri” contenuti nelle altre, tranne quello per il cassetto fiscale e gli installatori dei dispositivi per inviare i file con i corrispettivi. La presentazione Il modello per il conferimento delle deleghe è allegato al provvedimento 13 giugno 2018 e può essere presentato su carta a qualsiasi ufficio delle Entrate o anche attraverso il proprio Fisconline (o Entratel, per chi presenta modelli 770 per più di 20 soggetti). Il contribuente può delegare anche più intermediari. Tranne per il cassetto fiscale, per il quale la delega dura quattro anni (revocabile direttamente dal contribuente), per le altre cinque la scadenza è stabilita dal contribuente nel modello di conferimento. Senza questa indicazione, la durata sarà di quattro anni. L’estensione La delega per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici permette all’intermediario di ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente delegante, attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Permette anche di consultare tutti i dati trasmessi con lo spesometro e con la nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere. Consente di consultare le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva (comprese le elaborazioni delle Entrate), esercitare le opzioni del Dlgs 127/2015, indicare nel portale delle Entrate dedicato all’e-fattura l’indirizzo telematico “preferito” e generare il codice a barre bidimensionale (Qr code). Le altre due deleghe specifiche La delega ampia, quella per la consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva consente solo la visione delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni Iva, oltre che l’esercizio delle opzioni del Dlgs 127/2015, e la generazione del codice a barre bidimensionale (Qr code). La delega specifica alla registrazione dell’indirizzo telematico consente, invece, all’intermediario solo di indicare questo dato per conto del contribuente nel portale delle Entrate dedicato alla fattura elettronica e di generare il Qr code. Le tipologie Queste quattro deleghe (cassetto fiscale, quella «ampia» per l’e-fattura, quella per la consultazione dei dati Iva e quella della registrazione dell’indirizzo telematico) sono possibili solo nei confronti degli intermediari indicati nell’articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998, cioè quelli che possono presentare telematicamente le dichiarazioni fiscali tramite Entratel (tra gli altri, i dottori commercialisti ed gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, gli avvocati, i revisori legali dei conti, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari, i notai, le Stp iscritte all’albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro, i responsabili dei Caf). Infine, vi sono altre due deleghe destinate a intermediari anche diversi da quelli indicati nell’articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998. Quella per la fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche consente, tra l’altro, di predisporre e trasmettere le fatture elettroniche tramite Sdi, di gestire il servizio di conservazione delle stesse e di generare il Qr code. Quella per l’accreditamento e il censimento dei dispositivi, invece, verrà utilizzata soprattutto dagli installatori dei registratori di cassa e consente di accreditare e censire i dispositivi per inviare i file con i dati dei corrispettivi.

1 CICLO ATTIVO E PASSIVO Ricerca e consultazione La delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici permette all’intermediario di ricercare, consultare e acquisire le e-fatture emesse e ricevute dal contribuente delegante via Sdi. Permette anche di consultare tutti i dati trasmessi con lo spesometro ( abolito dal 2019), compresi i dati trasmessi dai clienti e dai fornitori del delegante
2 SCAMBI CON L’ESTERO I dati sulle operazioni L’intermediario può consultare, per conto dei contribuente, i dati trasmessi con la nuova comunicazione mensile dei dati delle operazioni attive e passive transfrontaliere, che a partire dal 1° gennaio 2019 dovrà essere inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data della fattura emessa ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione
3 INDIRIZZO TELEMATICO L’attribuzione La stessa delega consente all’intermediario di indicare nel portale delle Entrate l’indirizzo telematico “preferito”, che il Sistema di interscambio (Sdi) utilizzerà per recapitare le fatture passive da ricevere, a prescindere da quanto indicato dal fornitore nel tracciato Xml. L’indirizzo telematico può essere la Pec o il codice destinatario (numerico di 7 cifre) attribuito dallo Sdi dopo un preventivo accreditamento

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 10 luglio 2018

 

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